Il monopolio è quella situazione di mercato
in cui l’intera quantità prodotta di una merce o di un
servizio è controllata da un unico venditore. Quando il monopolio
si intreccia con i canali dell’informazione, siamo all’alba
di un regime autoritario.
La libertà d’informazione è uno dei capisaldi della
democrazia, poiché garantisce il pluralismo ideologico. La libera
circolazione delle idee è alla base di un corretto funzionamento
delle istituzioni, poiché una società informata e vigile
attua un controllo sulle istituzioni in grado di assicurare continuità
tra le istanze della politica e le necessità della società
civile. Freedom House - organizzazione non governativa fondata nel 1941
da Eleanor Roosvelt, la cui missione consiste nel promuovere la diffusione
dei principi democratici e della libertà di pensiero –
pubblica ogni anno uno studio sulla diffusione della libertà
di informazione nel mondo. Per il 2006, la Finlandia risulta al primo
posto in virtù della forte indipendenza dei suoi media. L’Italia
occupa, assieme al Botswana, il 79° posto, rientrando nella categoria
dei paesi parzialmente liberi. Nella classifica relativa ai soli paesi
dell’Europa occidentale, risulta penultima, superata in negativo
solo dalla Turchia.
L’art. 21 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini la
libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, la scrittura e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non
può essere assoggettata ad autorizzazioni o censure. Se la ratio
della norma era quella di abbattere le censure poliziesche che il regime
fascista aveva imposto ai giornali - quali i controlli amministrativi
e il sequestro preventivo delle pubblicazioni - in modo da rendere la
stampa lo strumento di controllo della collettività sull’operato
dello Stato, la sola menzione della carta stampata ne è chiaramente
un limite. Esso però è emerso successivamente, con l’evolvere
della tecnologia e la diffusione di altri mezzi di comunicazione, quali
la radio, la televisione e, più recentemente, internet. Nella
società moderna la carta stampata ha ormai ceduto il passo alla
televisione, che può essere considerata, al momento, il più
importante veicolo informativo e formativo della società. Il
primo intervento normativo ravvisabile nell’ordinamento italiano
in materia di telecomunicazioni è il Regio decreto 1067 del 1923,
con il quale si affidava allo Stato l’esclusiva sulle trasmissioni
radiofoniche, da esercitare tramite società concessionarie. Nasce
quindi da un provvedimento normativo, con la fusione della società
Radiofono di Guglielmo Marconi con la Sirac - creata dal primo ministro
delle Comunicazioni d’Italia Costanzo Ciano - l’Unione Radiofonica
Italiana (URI). È il 1924. Nel 1928 l’Uri viene trasformata
in Eiar – Ente italiano audizioni radiofoniche. Il 26 ottobre
1944 L’Eiar assume la nuova denominazione Rai, Radio audizioni
italiane, passando alle dipendenze del ministero delle Poste. Il 10
aprile 1954, in seguito alla partenza del servizio televisivo regolare
avvenuta il 3 gennaio 1954, assume la denominazione che oggi conosciamo:
Radiotelevisione italiana. Il segnale arrivò a coprire tutto
il territorio nazionale solo due anni dopo. Gli abbonati erano relativamente
pochi, solo 360.000, a causa del costo elevato degli apparecchi. Negli
anni Sessanta la crescita economica e l’aumento dei consumi favorirono
la diffusione della televisione, che divenne accessibile anche alle
classi meno agiate. Le trasmissioni del secondo canale Rai iniziarono
nel 1961, mentre il terzo canale vide la luce alla fine del 1979, in
posizione di sostanziale monopolio, almeno giuridico. Monopolio che
iniziò a vacillare all’inizio degli anni Settanta, con
la nascita delle prime emittenti private a diffusione locale che, alla
luce della concessione esclusiva delle frequenze alla televisione di
Stato, operavano in regime di illegalità. Chiamata a risolvere
la questione, la Corte costituzionale si esprimeva, con sentenza 225
del 1974, a favore del monopolio di Stato, in quanto considerato l’unica
gestione in grado di garantire il pluralismo. La esiguità delle
frequenze rendeva impossibile la coesistenza di un alto numero di soggetti,
il che prefigurava l’affermazione di un oligopolio, che avrebbe
potuto avere effetti ben peggiori del monopolio di Stato. Secondo la
Corte, “la radiotelevisione adempie a fondamentali compiti di
informazione, concorre alla formazione culturale del paese, diffonde
programmi che in vario modo incidono sulla pubblica opinione e perciò
è necessario che essa non divenga strumento di parte: solo l'avocazione
allo Stato può e deve impedirlo”. Osserva poi che “non
essendo controvertibile che il numero delle bande di trasmissione sia
limitato, la liberalizzazione inevitabilmente si tradurrebbe in una
effettiva riserva di pochi, comportando con ciò grave violazione
di quel principio di eguaglianza che è cardine del nostro ordinamento
e la cui scrupolosa osservanza si impone specialmente là dove
venga in giuoco l'esercizio di un fondamentale diritto di libertà.
La verità è che proprio il pubblico monopolio - e non
già la gestione privata di pochi privilegiati - può e
deve assicurare, sia pure nei limiti imposti dai particolari mezzi tecnici,
che questi siano utilizzati in modo da consentire il massimo di accesso,
se non ai singoli cittadini, almeno a tutte quelle più rilevanti
formazioni nelle quali il pluralismo sociale si esprime e si manifesta.
Che, anzi, è proprio questa un'ulteriore via attraverso la quale
si devono raggiungere quei ’fini di utilità generale’
in funzione dei quali l'art. 43 Cost. rende legittima la riserva: il
monopolio pubblico, in definitiva, deve essere inteso e configurato
come necessario strumento di allargamento dell'area di effettiva manifestazione
della pluralità delle voci presenti nella nostra società”.
La legge 14 aprile 1975 n. 103 recepisce tale orientamento. L’art.
1 stabilisce che la diffusione circolare di programmi radiofonici via
etere o, su scala nazionale, via filo, e di programmi televisivi via
etere o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo, costituisce,
ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale
e a carattere di preminente interesse generale, in quanto volto ad ampliare
la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale
e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla
Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato. Viene
istituita la commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, composta da quaranta membri
designati pariteticamente dai presidenti delle due camere del parlamento
tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Ben lungi dall’assicurare
la pluralità nella gestione del servizio televisivo, la norma
in questione alimentò la lottizzazione delle poltrone. Le forze
politiche presenti in Parlamento, anziché garantire il libero
accesso ai canali televisivi, li usarono come cassa di risonanza dei
propri partiti, spartendosi in modo sostanzialmente equo le nomine dei
dirigenti dei tre canali di Stato.
Nel frattempo l’iniziativa privata si muove. Dall’inizio
degli anni Settanta, seppur nell’illegalità, essa si dà
da fare con l’occupazione, spesso arbitraria, delle frequenze.
Cresce anche il numero delle emittenti che trasmettono via cavo, sistema
che la Corte costituzionale, con sentenza 226/1974, aveva escluso dal
monopolio statale. Secondo la Corte, “giacché i canali
realizzabili mediante cavo sono illimitati e di costo non rilevante,
l'estensione del monopolio statale alla televisione via cavo, non potendo
giustificarsi in base all'esistenza di un monopolio di fatto dovuto
a ragioni tecniche, come per la televisione via etere, contrasta con
gli artt. 41 e 43 Cost.”. In alcuni casi le emittenti via etere
a carattere locale si associano e cominciano a trasmettere gli stessi
programmi, registrati in precedenza, in leggera differita. Il volto
del mezzo televisivo inizia a cambiare: dagli intenti quasi pedagogici
della prima televisione, il cui obiettivo era stato quello di educare
la popolazione, spesso analfabeta, e contribuire alla creazione del
sentimento nazionale, si passa a un’ottica commerciale, volta
alla colonizzazione e allo sfruttamento di un nuovo mercato. La pubblicità
è l’arma per fare profitti, ma i costi iniziali sono molto
alti e sono necessari ingenti capitali. Nel 1980 Telemilano e le sue
consociate si trasformano nel network nazionale di Canale 5. Il proprietario
è Silvio Berlusconi, quarantaquattro anni, imprenditore edilizio
di grandi speranze convertitosi all’editoria.
Il motivo ce lo spiega lui stesso in una intervista a Capital, che gli
dedica la copertina del numero di aprile del 1981.
Secondo il giovane e rampante Cavaliere “l’edilizia ha troppi
vincoli e impone una eccessiva lentezza”. All’epoca il suo
gruppo finanziario, la Fininvest, ha partecipazioni in 44 società
edilizie (con oltre 1.000 miliardi di lavori in corso), ma anche nell’editoria,
nella televisione e nell’elettronica. Dalla costruzione di Milano
2 il Cavaliere aveva tratto cospicui guadagni, ma i progetti edilizi
successivi, non avendo trovato sostegno nelle autorità locali,
languivano da quasi dieci anni in attesa di approvazione. “Una
perfetta macchina per punire”, così nell’intervista
Berlusconi definisce la legislazione edilizia, che interrompendo il
circolo virtuoso del reinvestimento del capitale, gli negava la possibilità
di seminare la pianura padana con i suoi paesini modulari a misura della
nuova piccola borghesia. Questa contingenza, si legge ancora, “lo
ha costretto a impegnarsi in altri settori imprenditoriali a più
rapido tasso di realizzazione: nell’editoria, acquistando il 37,5%
dell’editrice di Il Giornale Nuovo e diventandone il socio di
maggioranza relativa, e nel campo delle tv private, il suo Canale 5,
con 300 ripetitori in Italia, si avvia a un fatturato pubblicitario
annuo di 60 miliardi di lire”. La televisione commerciale è
ormai una realtà, e per quanto la normativa successiva, la legge
4 febbraio 1985 n. 10, ribadisca che la diffusione sonora e televisiva
sull’intero territorio nazionale via etere o via cavo o per mezzo
di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente
interesse generale ed è riservata allo Stato, d’altra parte
riconosce l’esistenza delle emittenti private. Ne riconosce la
legittimità nell’ambito di un piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, e permette la trasmissione degli stessi programmi pre-registrati,
da diverse emittenti, purché in tempi diversi. La legge in esame
viene però resa incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 826/1988. Anche se il superamento del monopolio statale è
ormai un dato di fatto. Tuttavia tale superamento viene subordinato
all’approvazione di un corpus organico di norme inteso a stabilire
forti garanzie in grado di salvaguardare il massimo pluralismo nell’informazione,
evitando nel contempo derive oligopolistiche del mercato. Le indicazioni
della Corte costituzionale si sostanziano malamente nella legge 6 agosto
1990, n. 223 – c.d. legge Mammì. La normativa riconosce
il diritto dei privati ad accedere alle frequenze su scala nazionale,
previa concessione statale; viene istituito il garante per la radiodiffusione
e l’editoria (art. 6), nominato con decreto del presidente della
Repubblica su proposta dei presidenti delle Camere, e il registro nazionale
delle imprese radiotelevisive (art 12); vengono per la prima volta fissati
limiti sulla pubblicità, che non può superare il 4% dell’orario
settimanale di programmazione e il 12% di ogni ora per la concessionaria
pubblica (che ha una fonte di finanziamento nel canone), mentre per
i concessionari privati il limite è fissato al 15% dell’orario
giornaliero di programmazione e il 18% di ogni ora. La legge Mammì
stabilisce per la prima volta dei limiti antitrust, stabilendo all’art.
15 primo comma, che “al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito
dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere
titolare: a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani
la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il
16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;
b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici
di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva
dei giornali in Italia; c) di più di due concessioni per radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese
editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella
prevista dalla lettera b). Il comma 4 aggiunge che “le concessioni
in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che
sonora, rilasciate complessivamente a un medesimo soggetto, a soggetti
controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento
del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque
il numero di tre”. Già nel 1994 la Corte costituzionale,
con sentenza n. 420, si esprime per l’incostituzionalità
della norma: “l'art. 15, comma 4, nella parte impugnata non ha
rispettato l'imperativo costituzionale sotteso all'esigenza di garanzia
del valore del pluralismo (ex art. 21 Cost.), quale ripetutamente affermato
dalla citata giurisprudenza di questa Corte. La necessità di
consentire l'accesso al massimo numero possibile di voci non può
essere intesa come mera idoneità minima di una qualsivoglia disciplina
‘anti-trust’; d'altra parte l'innegabile impossibilità
di individuare una soluzione obbligata, che possa dirsi essa sola rispettosa
del canone costituzionale dell'art. 21 Cost., non è di impedimento
a verificare se sia adeguato, o meno, il limite ’anti-trust’
adottato e se più in generale, nel contesto delle contingenti
condizioni economiche e culturali della società in un determinato
momento storico, la normativa vigente effettivamente si sia mossa in
direzione della realizzazione del pluralismo”. Secondo la Corte,
la norma, che prevede la concessione di tre reti a un medesimo soggetto,
inserita in un piano di assegnazione delle frequenze che ne comprende
un massimo di dodici, tre delle quali assegnate al servizio pubblico,
legittima di fatto un solo soggetto al controllo di un terzo di tutte
le reti private, configurando una distribuzione iniqua delle risorse.
La norma, volta a regolare una situazione in cui tre reti erano già
controllate da un medesimo soggetto, inserito in un sistema dove la
legge non limitava il numero massimo di emittenti, “anziché
muoversi nella direzione di contenere posizioni dominanti già
esistenti così da ampliare, ancorché gradualmente, la
concreta attuazione del valore del pluralismo, ha invece sottodimensionato
il limite alle concentrazioni”.
L’effetto della norma è stato di stabilizzare la posizione
dominante esistente, “trascurando viceversa che il valore da tutelare
era l'allargamento del pluralismo, prevalente sulla facoltà di
concentrazione quale conseguenza estrema dell'esercizio della libertà
di iniziativa economica: concentrazione che, pur potendo in ipotesi
rispondere alla opportunità di conseguire una dimensione di impresa
ottimale sotto il profilo economico-aziendale, non risponde peraltro
alla preminente necessità di assicurare il maggior numero possibile
di voci, in rapporto alle frequenze disponibili e all’esigenza
che struttura dimensionale e forza economica delle imprese siano funzionali
alla finalità primaria di garantire, anche grazie alla indipendenza
delle imprese stesse, la libertà e il pluralismo informativo
e culturale. All'opposto, con la normativa in esame, si è ottenuto
che l'esistente posizione dominante – già rilevata dalla
sentenza 826/88 – è risultata rafforzata perché,
con il tetto delle nove reti private, è stata tracciata un'invalicabile
soglia di ingresso che tiene fuori dalla categoria dei soggetti privati
concessionari (salva la rilevata proroga del regime autorizzatorio)
ogni ulteriore emittente nazionale non utilmente collocata in graduatoria.
Mentre, nella precedente situazione - proprio in ragione della mancanza
di regole - non vi erano preclusioni o sbarramenti che impedissero la
contestuale presenza di più di nove emittenti nazionali private.
Insomma, il legislatore del 1990 ben poteva – tenendo presente
la peculiarità della situazione italiana, che aveva visto di
fatto l'insorgenza di una posizione dominante – operare un bilanciamento
allo stato tra la necessità di allargare le voci cui assentire
l'accesso all'emittenza nazionale privata e l'esigenza di tener conto
di una realtà economica comunque esistente. Ma per essere rispettoso
dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, doveva comunque
muoversi nella direzione di contenere e gradualmente ridimensionare
la concentrazione esistente, e non già, nella direzione (opposta),
di legittimarla stabilmente, non potendo esimersi dal considerare che
la posizione dominante data dalla titolarità di tre reti su nove
- resa possibile dalla norma censurata - assegna un esorbitante vantaggio
nella utilizzazione delle risorse e nella raccolta della pubblicità.
La legge 31 luglio 1997 – c.d. legge Maccanico – non dà
soluzione alle questioni proposte dalla corte, introducendo un regime
transitorio che, pur riconoscendo limiti antitrust più rigidi,
dispone che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
“al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principî
del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi
o radiofonici numerici può stabilire un periodo transitorio nel
quale non vengono applicati i limiti previsti”.
Nel 2002 un nuovo intervento della Corte costituzionale stigmatizza
il perdurante assetto oligopolistico del mercato televisivo italiano,
censurando con forza l’assenza di un limite temporale al mantenimento
delle reti televisive considerate dallo stesso legislatore in posizione
di violazione delle norme antitrust.
La Corte fissa un termine massimo al 31 dicembre 2003, con la sola subordinata
legata all’eventuale “diverso futuro assetto che potrebbe
derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre,
con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili”.
Di questo si occupano la legge 3 maggio 2004 n. 112 – c.d. legge
Gasparri – e il relativo testo unico della televisione, di cui
al decreto legislativo n. 177/2005. Il combinato delle leggi in questione
è un capolavoro del paradosso. Per quanto riguarda la pubblicità,
vengono mantenuti i limiti precedenti, ma le telepromozioni, quali offerte
dirette al pubblico, non vengono assimilate alla pubblicità,
dando la possibilità di estendere la durata massima dei messaggi
pubblicitari dal 18% al 20% di ogni ora di trasmissione. Viene poi introdotto
il “sistema integrato delle comunicazioni” (SIT), definito
come “il settore economico che comprende le seguenti attività:
stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica
anche per il tramite di internet; radio e televisione; cinema; pubblicità
esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni”.
L’estensione illimitata del Sit rende sostanzialmente inefficace
il limite giuridico legato al concetto di posizione dominante, definita
come la posizione di un soggetto che sia titolare di autorizzazioni
che consentano di diffondere più del 20% dei programmi televisivi
o più del 20% dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze
terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo
piano, oppure consegua ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi
del sistema integrato delle comunicazioni. Come aveva giustamente fatto
notare la presidenza della Repubblica nel suo messaggio alle Camere
del 15 dicembre 2003, “il sistema integrato delle comunicazioni
potrebbe, a causa della sua dimensione, consentire a chi ne detenga
il 20% di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar
luogo alla formazione di posizioni dominanti”. Ad analoga conclusione
è giunta la Commissione europea che, con lettera di messa in
mora del 19 luglio 2006, ha aperto una procedura di infrazione in capo
allo Stato italiano, contestando in particolare il contrasto di taluni
aspetti fondamentali della legge 112/2004 e del testo unico della televisione
di cui al dl 177/2005, con il quadro delle regole comunitarie in materia
di gestione efficiente dello spettro e di accesso non discriminatorio
alle risorse frequenziali e ai relativi diritti d’uso, con connessi
ripetuti rilievi in ordine alle barriere esistenti all’ingresso
di nuovi operatori e all’esigenza di rimuovere sollecitamente
tale situazione.
Il governo italiano, da parte sua, ha dichiarato la volontà di
adeguare la legislazione interna alle disposizioni dell’ordinamento
comunitario violate con una nuova normativa. Il disegno di legge Gentiloni,
“Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase
di transizione alla tecnologia digitale”, presentato alla Camera
dei deputati il 16 ottobre 2006, ha concluso l’esame in commissione
ed è al momento in stato di relazione. I punti qualificanti della
proposta sono: l’adozione di misure intese a contenere la raccolta
di risorse pubblicitarie nel settore televisivo in capo a ciascun soggetto
entro limiti idonei a contrastare il consolidamento di posizioni dominanti
e la frapposizione di insuperabili barriere all’ingresso dei nuovi
operatori; il superamento delle barriere normative e regolamentari all’ingresso
di nuovi soggetti nel mercato della televisione digitale terrestre,
in funzione della massima apertura del mercato; l’uso efficiente
dello spettro elettromagnetico; l’adozione di misure idonee a
consentire la deconcentrazione del mercato delle reti radiotelevisive,
la liberazione di frequenze e l’assicurazione di generali condizioni
di obiettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione
nell’accesso e nell’uso delle risorse frequenziali, secondo
quanto richiesto dalla Commissione europea.
Il decreto Gentiloni si pone quale prima fonte normativa del futuro
assetto del mercato televisivo, convertito definitivamente al digitale
terrestre – secondo le previsioni – dal 30 dicembre 2012.
Esso delinea dapprima una normativa antitrust intermedia secondo la
quale, durante il passaggio dall’odierno al nuovo assetto, il
conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di
ricavi pubblicitari superiori al 45% del settore televisivo, riferito
alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale,
via satellite e via cavo, costituisce posizione dominante; assimila
le telepromozioni alla disciplina degli spot pubblicitari per quanto
riguarda la normativa in materia di limiti agli affollamenti pubblicitari
(art 2); ridefinisce l’ampiezza del sistema integrato delle comunicazioni,
limitandolo al solo settore delle comunicazioni (art. 6); inibisce la
possibilità di ulteriori acquisizioni di impianti e di frequenze
da parte di soggetti titolari di più di due reti televisive via
etere terrestre in ambito nazionale su frequenze analogiche e al contempo
ammette tale possibilità per tutti i soggetti nuovi entranti
in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento, secondo una
logica di abbattimento delle barriere giuridiche all’ingresso
sul mercato, in funzione di stimolo della concorrenza; impone al 30
novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione
delle reti televisive, ai soggetti autorizzati a fornire contenuti in
ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di
rete, la separazione societaria; prevede limiti per i fornitori di contenuti
in ambito nazionale, che non possono utilizzare più del 20% della
capacità trasmissiva complessiva del sistema (art.3).
Per capire l’effetto dirompente che la normativa avrebbe sull’assetto
del mercato televisivo, e sui profitti che da esso derivano, dobbiamo
fare riferimento all’attuale assetto del mercato pubblicitario.
Nel 2006 questo particolare mercato ha generato, sulla base dei dati
Nielsen, una raccolta complessiva pari a 8.713 milioni di euro, con
una crescita percentuale del 2,6%, pari a 224 milioni di euro.
Un’indagine dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato ha evidenziato come il settore sia caratterizzato da un
assetto oligopolistico con due operatori, Fininvest e Rai, che ne controllano
la parte maggioritaria. In particolare, Fininvest opera in posizione
dominante e Rai raccoglie la quasi totalità della parte residuale
del mercato. Publitalia, la società del gruppo Finivest che si
occupa della raccolta pubblicitaria, detiene il 64% del mercato, mentre
Sipra, concessionaria per Rai, raccoglie solo il 28%. Di conseguenza,
il mercato nazionale della raccolta pubblicitaria televisiva è
contraddistinto, a differenza degli altri mercati pubblicitari, da elevate
rendite monopolistiche, che non hanno riscontro negli altri paesi europei.
Rai e Fininvest dispongono di una struttura verticalmente integrata,
in termini di offerta di contenuti televisivi e vendita di spazi commerciali,
e detengono congiuntamente una quota pari al 80-90% dei principali mercati
che compongono la filiera del settore televisivo italiano.
Il fatto che essi dispongano del controllo congiunto della società
che svolge in Italia la rilevazione degli ascolti televisivi –
Auditel S.r.l – dalle cui rilevazioni dipende la valorizzazione
degli spazi commerciali, completa la presenza attiva dei due gruppi
in tutti i mercati della filiera televisiva. Il concetto di televisione
‘pubblica’, volta alla concretizzazione dei principi costituzionalmente
riconosciuti della libertà di espressione e di informazione,
è ormai lettera morta; sostituito dalla ricerca del profitto,
anche a costo dell’impoverimento intellettuale e culturale della
società italiana.
Nel dipanarsi delle fonti giuridiche fin qui citate emergono due aspetti
del settore televisivo. Il primo si riferisce all’interesse generale
che esso rappresenta in termini di affermazione della libertà
di espressione; il secondo alla sua capacità di generare profitti
economici. Le legislazioni che si sono succedute fino a quella tuttora
in vigore, hanno progressivamente privilegiato il secondo aspetto rispetto
al primo, spesso intervenendo a posteriori, riconoscendo realtà
nate nel più assoluto vuoto normativo. Non solo. Nulla è
stato fatto, nonostante i continui richiami della Corte costituzionale,
per estirpare l’oligopolio che si è di fatto impadronito
del mezzo televisivo. Il fatto che il proprietario della società
che monopolizza il mercato televisivo, in termini di fatturato e di
produzione di contenuti, sia da oltre quindici anni uno dei più
attivi personaggi politici e che, in precedenza, si sia avvalso dei
favori degli ultimi governi della Prima repubblica, può forse
spiegare come mai, nonostante i numerosi interventi legislativi, la
questione sia ancora aperta e con essa il più ampio argomento
del conflitto di interessi tra politica, economia e informazione. In
questo deserto, il disegno di legge Gentiloni è un’oasi
di pluralismo. Speriamo non sia solo un miraggio.
Erika Gramaglia |