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Legge
Martelli, Turco-Napolitano, Bossi-Fini: la legislazione dell'immigrazione |
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Pur essendo stati per secoli un popolo
di migranti, gli italiani di oggi sembrano avere poca dimestichezza
con l’argomento immigrazione. Il primo intervento, la legge 39/1990 cosiddetta
legge Martelli, si presenta formalmente come provvedimento in materia
di rifugiati e profughi, argomento principale del testo di legge,
che in effetti amplia e definisce lo status di rifugiato e il diritto
di asilo politico a esso collegato. La seconda parte del testo si
pone invece come un tentativo, per quanto tardivo, di regolamentare
l’aumento esponenziale dei flussi migratori degli anni ’80,
mediante programmazione statale dei flussi di ingresso degli stranieri
non comunitari in base alle necessità produttive e occupazionali
del Paese. Si delinea fin da subito quella che diventerà una
costante della legislazione: la gestione dell’immigrazione da
un punto di vista economico. La legge Martelli fissa inoltre i parametri iniziali
del meccanismo generalizzato dell’espulsione quale mezzo di
controllo degli immigrati socialmente pericolosi o clandestini, mediante
provvedimento del prefetto disposto con decreto motivato. Esso si
sostanzia nella intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni, con l’accompagnamento alla
frontiera solo in caso di violazione. La permanenza dello straniero
sul territorio italiano viene subordinata al rilascio di un permesso
di soggiorno da parte della questura o del commissariato di Pubblica
sicurezza territorialmente competente che indica il motivo della permanenza,
dal quale dipende la durata stessa del permesso che va da un minimo
di tre mesi a un massimo di due anni. In materia di lavoro, la legge
Martelli sembra più tesa a sanare una situazione pregressa
che non a tracciare un quadro organico per il futuro, sostanziandosi
in una moratoria atta a sanare le irregolarità che vedono i
lavoratori stranieri più inclini, per necessità, a lavorare
‘in nero’ e a salari più bassi. Il rapido evolversi del fenomeno, conseguenza del
mutamento degli assetti internazionali, ha tuttavia evidenziato nel
giro di pochi anni l’inadeguatezza del testo, inducendo il Parlamento
all’emanazione di una normativa più esaustiva, la legge
40/1998 cosiddetta Turco-Napolitano, confluita successivamente nel
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulle condizioni dello straniero (dl 286/1998). È questo
l’assetto su cui l’intervento legislativo più recente,
la legge 189/2002 cosiddetta legge Bossi-Fini, è andato a incidere,
in senso vessatorio e punitivo. La Bossi-Fini fa però un passo ulteriore,
prevedendo restrizioni all’ingresso in Italia di cittadini appartenenti
a Paesi che non collaborano adeguatamente col governo italiano nel
contrastare l’immigrazione clandestina o nella riammissione
di propri cittadini soggetti a provvedimenti di rimpatrio, attribuendo
nel contempo quote preferenziali agli Stati che abbiano stipulato
accordi bilaterali volti alla regolamentazione dei flussi di ingresso
e delle procedure di riammissione. Si produce in questo modo una disuguaglianza
sostanziale tra gli stranieri basata esclusivamente sulla loro cittadinanza.
È infatti possibile che al lavoratore in possesso di tutti
i requisiti venga negato il permesso di soggiornare in Italia per
il solo fatto di appartenere a uno Stato che, a parere insindacabile
del governo italiano, non abbia posto in essere una politica sufficientemente
‘collaborativa’, con il conseguente aumento di immigrazione
clandestina da questi Paesi, impossibilitati a ‘esportare’
legalmente la propria forza lavoro. La Bossi-Fini aumenta anche il numero delle cause
ostative al rilascio del visto, introducendo, oltre alla mancanza
dei requisiti e i motivi di ordine pubblico, il diniego a seguito
di condanna penale, anche patteggiata. L’estensione a questo
tipo di condanna, che deriva da un accordo tra le parti e non da un
accertamento di responsabilità, è un chiaro segno del
carattere repressivo della legge che introduce l’obbligo per
lo straniero che richiede il rilascio, così come il rinnovo
del permesso di soggiorno, a essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
Procedura solitamente riservata ai delinquenti còlti in flagranza
di reato e non prevista né per i cittadini italiani né
per i cittadini stranieri appartenenti ai Paesi dell’Unione
europea. La Bossi-Fini, mediante modifica dell’art
23 T.U., ha peggiorato ulteriormente la situazione, abolendo il meccanismo
più realistico per gestire l’ingresso dei lavoratori
stranieri introdotto dalla Turco- Napolitano, che prevedeva la possibilità
per il cittadino italiano o lo straniero regolarmente soggiornante,
che intendessero farsi garanti dell’ingresso di uno straniero
per consentirgli l’inserimento del mercato del lavoro, di presentare
apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza.
Il richiedente doveva dimostrare di poter assicurare allo straniero
alloggio, sostentamento e assistenza sanitaria per tutta la durata
del soggiorno; allo straniero era data possibilità, previa
iscrizione alle liste di collocamento, di ottenere un permesso di
soggiorno annuale a fini di inserimento nel mercato del lavoro. Ma è in materia di lotta all’immigrazione
clandestina che la Bossi-Fini da il meglio di sé. Seppure vengono
aumentate le pene detentive e pecuniarie connesse al favoreggiamento
dell’immigrazione non regolare, la principale novità
è la riforma della procedura di espulsione. Per comprenderne
l’impatto è necessario chiarire il quadro delineato dalla
normativa precedente. La ratio della norma è chiara: gestire le
procedure di rimpatrio in forma amministrativa, attribuendo carattere
residuale all’esecuzione forzata del provvedimento. In questo
contesto l’utilizzo dei Centri di permanenza temporanea risultava
teoricamente marginale rispetto alla gestione generale del fenomeno. Lo zelo del legislatore si è spinto oltre,
stabilendo l’applicabilità,“in quanto compatibili”,
delle norme relative al controllo del traffico via mare anche al controllo
del traffico aereo. Ma alla luce delle leggi della aerodinamica sembra
improbabile che un aereo della polizia italiana, pur che abbia fondato
motivo di ritenere di aver individuato una ‘carretta dei cieli’,
possa “fermarla, sottoporla a ispezione e, se rinvenuti elementi
che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti,
sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato”. È interessante notare che se in passato gli
aumenti rilevanti della popolazione straniera avvenivano in conseguenza
di campagne di regolarizzazione, negli ultimi due anni ciò
è avvenuto in assenza di tali provvedimenti. È un chiaro
segno dei cambiamenti intervenuti nel fenomeno, cambiamenti di cui
probabilmente i governi italiani degli ultimi vent’anni non
si sono accorti. Impegnati a perseguire i clandestini, hanno dimenticato
di costruire le basi sociali, ma soprattutto culturali, su cui poggiare
l’accoglienza verso i regolari.
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