| Pur essendo stati per secoli un popolo
di migranti, gli italiani di oggi sembrano avere poca dimestichezza
con l’argomento immigrazione.
Valgano a dimostrarlo i risultati di una ricerca condotta da Mackno
e Consulting su commissione del ministero degli Interni, dalla quale
emerge che l’85% degli intervistati, per farsi un’idea sugli
immigrati, attinge principalmente alle notizie diffuse dai telegiornali.
Inoltre, i più ritengono che gli immigrati irregolari superino
i regolari del 50%, fatto tra l’altro smentito dai dati ufficiali.
Il dossier statistico sull’immigrazione 2007 di Caritas/Migrantes
stima, su un totale di oltre 3.600.000 cittadini stranieri residenti
in Italia, la presenza di stranieri irregolari in circa 100.000 unità,
di cui il 36% viene effettivamente rimpatriato dalle forze dell’ordine.
Un numero tutto sommato esiguo se si considera che la nostra penisola,
per sua stessa conformazione e posizione geografica, è un Paese
esposto ai flussi migratori. Dal dossier emerge che il 56% degli immigrati
regolari si trova in Italia per motivi di lavoro, mentre un altro 35,6%
per ragioni legate al fenomeno del ricongiungimento familiare, che ha
prodotto l’aumento e la stabilizzazione dei soggiornanti di lungo
periodo. Spesso in assenza di una effettiva integrazione nel tessuto
sociale.
Pur consapevoli che il fenomeno è destinato ad aumentare, gli
italiani continuano a essere divisi in due blocchi contrapposti, gli
uni favorevoli gli altri contrari.
L’atteggiamento schizofrenico della società civile, oscillante
tra accoglienza e rifiuto, si rispecchia fedelmente negli interventi
normativi che a partire dal 1990 hanno progressivamente affinato la
struttura giuridica di quel fenomeno economico-sociale che è
l’immigrazione.
Il primo intervento, la legge 39/1990 cosiddetta legge
Martelli, si presenta formalmente come provvedimento in materia di rifugiati
e profughi, argomento principale del testo di legge, che in effetti
amplia e definisce lo status di rifugiato e il diritto di asilo politico
a esso collegato. La seconda parte del testo si pone invece come un
tentativo, per quanto tardivo, di regolamentare l’aumento esponenziale
dei flussi migratori degli anni ’80, mediante programmazione statale
dei flussi di ingresso degli stranieri non comunitari in base alle necessità
produttive e occupazionali del Paese. Si delinea fin da subito quella
che diventerà una costante della legislazione: la gestione dell’immigrazione
da un punto di vista economico.
Per quanto riguarda la lotta all’immigrazione clandestina, la
legge Martelli introduce per la prima volta pene detentive e pecuniarie,
aggravate dalla circostanza del concorso per delinquere. Pene lievi,
se si considerano quelle attualmente in vigore: la reclusione fino a
due anni o una multa fino a due milioni delle vecchie lire, aumentate
a sei anni più una multa da dieci a cinquanta milioni in caso
di concorso o lucro.
La legge Martelli fissa inoltre i parametri iniziali del meccanismo
generalizzato dell’espulsione quale mezzo di controllo degli immigrati
socialmente pericolosi o clandestini, mediante provvedimento del prefetto
disposto con decreto motivato. Esso si sostanzia nella intimazione ad
abbandonare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni,
con l’accompagnamento alla frontiera solo in caso di violazione.
La permanenza dello straniero sul territorio italiano viene subordinata
al rilascio di un permesso di soggiorno da parte della questura o del
commissariato di Pubblica sicurezza territorialmente competente che
indica il motivo della permanenza, dal quale dipende la durata stessa
del permesso che va da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni.
In materia di lavoro, la legge Martelli sembra più tesa a sanare
una situazione pregressa che non a tracciare un quadro organico per
il futuro, sostanziandosi in una moratoria atta a sanare le irregolarità
che vedono i lavoratori stranieri più inclini, per necessità,
a lavorare ‘in nero’ e a salari più bassi.
Nonostante il poco respiro della normativa nel suo complesso, la legge
Martelli ha comunque impostato la lenta e iniziale stabilizzazione dei
migranti, attraverso i primi interventi volti all’integrazione
e alla partecipazione alla vita pubblica.
Il rapido evolversi del fenomeno, conseguenza del
mutamento degli assetti internazionali, ha tuttavia evidenziato nel
giro di pochi anni l’inadeguatezza del testo, inducendo il Parlamento
all’emanazione di una normativa più esaustiva, la legge
40/1998 cosiddetta Turco-Napolitano, confluita successivamente nel Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulle condizioni dello straniero (dl 286/1998). È questo
l’assetto su cui l’intervento legislativo più recente,
la legge 189/2002 cosiddetta legge Bossi-Fini, è andato a incidere,
in senso vessatorio e punitivo.
Nonostante la Bossi-Fini costituisca formalmente solo una modifica al
Testo unico, che riprendeva l’impianto della Turco-Napolitano,
essa vi introduce significative modifiche, da un lato rendendo più
difficoltoso l’ingresso e il soggiorno regolare dello straniero
e agevolandone l’allontanamento, dall’altro riformando in
senso restrittivo la disciplina dell’asilo. Il meccanismo fondamentale
di controllo dell’immigrazione rimane la politica dei flussi,
quantificata annualmente dal governo mediante un decreto che fissa il
numero di stranieri che possono fare ingresso in Italia per motivi di
lavoro. Chiaro l’intento, peraltro ereditato dalla normativa precedente,
di controllare il fenomeno attraverso la limitazione numerica degli
ingressi imposta dall’autorità.
La Bossi-Fini fa però un passo ulteriore, prevedendo restrizioni
all’ingresso in Italia di cittadini appartenenti a Paesi che non
collaborano adeguatamente col governo italiano nel contrastare l’immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini soggetti a provvedimenti
di rimpatrio, attribuendo nel contempo quote preferenziali agli Stati
che abbiano stipulato accordi bilaterali volti alla regolamentazione
dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione. Si produce
in questo modo una disuguaglianza sostanziale tra gli stranieri basata
esclusivamente sulla loro cittadinanza. È infatti possibile che
al lavoratore in possesso di tutti i requisiti venga negato il permesso
di soggiornare in Italia per il solo fatto di appartenere a uno Stato
che, a parere insindacabile del governo italiano, non abbia posto in
essere una politica sufficientemente ‘collaborativa’, con
il conseguente aumento di immigrazione clandestina da questi Paesi,
impossibilitati a ‘esportare’ legalmente la propria forza
lavoro.
Per quanto riguarda le procedure di ingresso, in linea con la precedente
legislazione, la Bossi-Fini impone allo straniero l’ottenimento
di un visto rilasciato dall’ambasciata o dal consolato del Paese
di origine. Precisa però che l’eventuale diniego non debba
essere motivato. Questa eccezione alla regola generale per cui i provvedimenti
della pubblica amministrazione devono essere motivati per permettere
al cittadino di proporre ricorso, rende di fatto inappellabile il provvedimento
di rifiuto.
La Bossi-Fini aumenta anche il numero delle cause ostative al rilascio
del visto, introducendo, oltre alla mancanza dei requisiti e i motivi
di ordine pubblico, il diniego a seguito di condanna penale, anche patteggiata.
L’estensione a questo tipo di condanna, che deriva da un accordo
tra le parti e non da un accertamento di responsabilità, è
un chiaro segno del carattere repressivo della legge che introduce l’obbligo
per lo straniero che richiede il rilascio, così come il rinnovo
del permesso di soggiorno, a essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
Procedura solitamente riservata ai delinquenti còlti in flagranza
di reato e non prevista né per i cittadini italiani né
per i cittadini stranieri appartenenti ai Paesi dell’Unione europea.
Anche per quanto riguarda le procedure di ingresso dei lavoratori subordinati
non stagionali, ossia della maggior parte dei lavoratori stranieri,
la Bossi-Fini conferma l’impostazione delle leggi precedenti.
Il meccanismo è quello della chiamata nominativa. Il rilascio
del permesso di soggiorno è subordinato all’ottenimento
di un contratto di soggiorno, con il quale il datore di lavoro italiano
si impegna a garantire al lavoratore straniero un alloggio e il pagamento
delle spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza. Si tratta
chiaramente di una mistificazione: il legislatore presuppone che il
datore di lavoro assuma il lavoratore straniero senza neanche conoscerlo,
dal momento che dovrebbe trovarsi nel Paese di origine, non avendo ancora
ottenuto il permesso di soggiorno. La pratica dimostra che nella maggior
parte dei casi il datore di lavoro assume l’immigrato, magari
clandestino o in possesso di un visto turistico, in modo informale,
per poi formalizzare l’assunzione in un momento successivo attraverso
la chiamata nominativa, facendo ‘apparire’ lo straniero
in Italia al momento opportuno. È questo uno dei punti più
claudicanti dell’intera struttura. Paradossalmente, la norma posta
a contrastare l’immigrazione clandestina, alimenta di fatto il
mercato della forza lavoro non tutelata e a basso costo, dal momento
che solo nella clandestinità un lavoratore straniero può
procacciarsi un impiego e, di conseguenza, la legalità.
La Bossi-Fini, mediante modifica dell’art 23 T.U., ha peggiorato
ulteriormente la situazione, abolendo il meccanismo più realistico
per gestire l’ingresso dei lavoratori stranieri introdotto dalla
Turco- Napolitano, che prevedeva la possibilità per il cittadino
italiano o lo straniero regolarmente soggiornante, che intendessero
farsi garanti dell’ingresso di uno straniero per consentirgli
l’inserimento del mercato del lavoro, di presentare apposita richiesta
nominativa alla questura della provincia di residenza. Il richiedente
doveva dimostrare di poter assicurare allo straniero alloggio, sostentamento
e assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno; allo straniero
era data possibilità, previa iscrizione alle liste di collocamento,
di ottenere un permesso di soggiorno annuale a fini di inserimento nel
mercato del lavoro.
Una logica senz’altro più aderente alle normali dinamiche
dei flussi migratori rispetto a quella attualmente in vigore. La Bossi-Fini
si dimostra ostile anche verso il processo di stabilizzazione dell’immigrato
dilatando da cinque a sei anni i termini per la richiesta della carta
di soggiorno, quella che consente la permanenza a tempo indeterminato.
Ma è in materia di lotta all’immigrazione
clandestina che la Bossi-Fini da il meglio di sé. Seppure vengono
aumentate le pene detentive e pecuniarie connesse al favoreggiamento
dell’immigrazione non regolare, la principale novità è
la riforma della procedura di espulsione. Per comprenderne l’impatto
è necessario chiarire il quadro delineato dalla normativa precedente.
La Turco-Napolitano prevedeva tre tipi di espulsioni, due per motivi
giudiziari e una per ragioni amministrative, risultata poi quella di
maggior applicazione. L’espulsione amministrativa, disposta dal
ministro dell’Interno o più comunemente dal prefetto per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, consisteva in
un decreto motivato contenete l’intimazione a lasciare il territorio
nazionale entro un termine di quindici giorni. L’espulsione eseguita
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica era
prevista solo nel caso che lo straniero già espulso si fosse
indebitamente trattenuto nel territorio dello Stato oltre il termine
fissato dall’intimazione, oppure vi fosse la concreta possibilità
che volesse sottrarsi all’esecuzione del provvedimento. Nel caso
non fosse possibile l’immediato accompagnamento alla frontiera,
per mancanza di un mezzo di trasporto adeguato o il compimento di attività
di accertamento sull’identità e la cittadinanza dello straniero,
la legge prevedeva che l’immigrato fosse trattenuto presso uno
dei Centri di permanenza temporanea e assistenza, istituiti proprio
a tale scopo.
La ratio della norma è chiara: gestire le procedure di rimpatrio
in forma amministrativa, attribuendo carattere residuale all’esecuzione
forzata del provvedimento. In questo contesto l’utilizzo dei Centri
di permanenza temporanea risultava teoricamente marginale rispetto alla
gestione generale del fenomeno.
La Bossi-Fini ha ribaltato questo scenario, invertendone le proporzioni.
L’espulsione coatta diventa il meccanismo principale, rendendo
residuale l’applicazione della sola intimazione. Il nuovo assetto
ha comportato un incremento nel ricorso ai Centri di permanenza temporanea,
divenuti di fatto centri di detenzione, dai quali tutti i clandestini
sono costretti a passare, indipendentemente dal fatto di essere o meno
socialmente pericolosi. Il carattere repressivo della norma si evince
anche dall’innalzamento del limite temporale del divieto di rientro
da cinque a dieci anni.
La Bossi-Fini, attenta anche alla prevenzione del fenomeno, dispone
maggiori controlli transfrontalieri, con particolare attenzione alla
vigilanza delle coste, ampliando oltre il limite delle acque territoriali
l’ambito operativo delle navi in servizio di polizia. Questo aspetto
in particolare sembra essere in contrasto con l’art. 13 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo
il quale “ogni uomo è libero di lasciare il proprio Paese”.
Lo straniero che si trova in acque internazionali, che non è
ancora entrato in Italia, sta formalmente esercitando il suo diritto
a emigrare; potrebbe ipoteticamente cambiare rotta e non entrare neppure
nel territorio dello Stato, e quindi nella sua giurisdizione, eppure
è sottoposto ai controlli della polizia italiana, esercitati
in un ambito territoriale generalmente non riconosciuto dalle consuetudini
del diritto internazionale.
Lo zelo del legislatore si è spinto oltre, stabilendo l’applicabilità,“in
quanto compatibili”, delle norme relative al controllo del traffico
via mare anche al controllo del traffico aereo. Ma alla luce delle leggi
della aerodinamica sembra improbabile che un aereo della polizia italiana,
pur che abbia fondato motivo di ritenere di aver individuato una ‘carretta
dei cieli’, possa “fermarla, sottoporla a ispezione e, se
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto
dello Stato”.
Come abbiamo già avuto modo di notare, la Bossi-Fini non è
un intervento normativo a sé stante, ma una legge di modifica
di un corpo normativo più vasto, volto a regolamentare anche
gli aspetti sociali del fenomeno immigrazione. Pur modificando in senso
punitivo tutta la materia concernente la responsabilità giuridica
dello straniero, poco incide sul versante dell’integrazione. La
legge dedica solo cinque dei 38 articoli che la compongono alla regolamentazione
dell’istituto del ricongiungimento familiare e alla programmazione
di attività volte all’integrazione dello straniero, apportando
modifiche contenute e trascurabili. Dai dati pubblicati da Caritas/Migrantes
emerge invece una forte componente migratoria connessa alla dinamica
del ricongiungimento, che insieme alle presenze per lavoro rappresenta
il 92% del totale.
È interessante notare che se in passato gli aumenti rilevanti
della popolazione straniera avvenivano in conseguenza di campagne di
regolarizzazione, negli ultimi due anni ciò è avvenuto
in assenza di tali provvedimenti. È un chiaro segno dei cambiamenti
intervenuti nel fenomeno, cambiamenti di cui probabilmente i governi
italiani degli ultimi vent’anni non si sono accorti. Impegnati
a perseguire i clandestini, hanno dimenticato di costruire le basi sociali,
ma soprattutto culturali, su cui poggiare l’accoglienza verso
i regolari.
Nell’evoluzione a tratti contraddittoria della normativa, possiamo
ravvisare un elemento di continuità nella progressiva trasformazione
dell’immigrazione da fenomeno sociale a fattore essenzialmente
economico. L’Italia vanta un indice di natalità bassissimo
e ambizioni produttive elevate. Gli immigrati ci servono. Meglio –
è l’innegabile conclusione a seguito dell’analisi
della normativa che li riguarda – se irregolari: possono così
formare quell’esercito di riserva a basso costo necessario a un’economia
capitalistica che affronta la propria crisi strutturale con l’assalto
al costo del lavoro.
La presenza straniera ha ormai raggiunto il 6,2% della popolazione italiana.
Un sottoproletariato figlio di un dio minore, che pur contribuendo attivamente
all’economia del Paese, non ha gli stessi diritti dei cittadini
italiani.
Erika Gramaglia
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