Il 17 Febbraio 1992 viene arrestato a Milano Mario
Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio. Ha appena intascato una
tangente di sette milioni di lire. Gli agenti lo sorprendono mentre
con la calma dell’impunità ripone la busta col denaro nel
cassetto della propria scrivania. È l’innesco per Mani
Pulite, l’inchiesta giudiziaria che negli anni successivi porterà
alla luce dapprima una intricata geometria di connivenze tra amministratori
locali e mondo delle imprese - minimo comune denominatore il grosso
affare degli appalti pubblici – e successivamente arriverà
a coinvolgere le più alte gerarchie della classe politica: i
segretari dei due maggiori partiti, Arnaldo Forlani della DC e Bettino
Craxi del Psi, il segretario del Pri Giorgio La Malfa, il vicesegretario
socialista Claudio Martelli; la lista sarebbe lunghissima. Si assiste
in quel periodo a una vera e propria ecatombe; la dinastia politica
che per quarant’anni ha governato l’Italia, sotto il vessillo
della Democrazia Cristiana prima e del Pentapartito poi, cade sotto
i colpi delle inchieste dei pubblici ministeri, non senza che qualche
episodio dal sapore pirandelliano dia una sfumatura sottilmente satirica
all’intera vicenda, come il pouf imbottito di contanti che gli
agenti trovano nella camera da letto di Poggiolini; per non parlare
dei conti in Svizzera (troppi per essere ricordati tutti!), su cui gran
parte degli esponenti politici dirottavano i proventi derivanti dalla
corruzione, e la cui esistenza emerse con regolare quotidianità
solo nei mesi successivi all’inizio delle indagini.
A molti sembrò un’occasione di rinnovamento. Sui muri di
Milano comparvero scritte inneggianti a Di Pietro e al pool di magistrati
della procura. I giudici, nel vuoto apparente di potere che si venne
a creare, diventarono, agli occhi dell’opinione pubblica i paladini
della legalità, gli unici in grado di scoperchiare un malcostume
vecchio di decenni; tollerato, se non alimentato, dal potere ormai radicato
nell’immobilismo di una classe politica, che mai prima di allora
aveva subito un attacco tanto diretto da mettere a repentaglio le connivenze
e la concussione su cui poggiava.
Le elezioni politiche del 1994, le prime dopo la riforma Mattarella
che previde la sostituzione del vecchio sistema proporzionale con un
sistema maggioritario di ispirazione anglosassone, sancirono la nascita
di un nuovo soggetto politico: Forza Italia. Nasce così la Seconda
Repubblica.
Ma si sa come vanno le cose in Italia: si cambia l’apparenza per
non cambiare la sostanza. Forza Italia altro non fu se non un moderno
cavallo di troia, un contenitore vuoto, nuovo di zecca, un’entità
mediatica la cui forza elettorale traeva origine più dall’immagine
vincente del suo fondatore, Silvio Berlusconi - le sue fortune di imprenditore
e le vittorie calcistiche - che da un programma politico convincente.
Nelle sue schiere trovarono posto molti esponenti della vecchia partitocrazia:
coloro che tra ali di folla rumorosamente minacciosa erano stati costretti
ad abbandonare i palazzi del potere, vi rientrarono dalla finestra,
alla chetichella e senza troppo clamore.
Tangentopoli, con le caratteristiche che gli sono proprie, è
stato un fenomeno prettamente italiano. Non perché le istituzioni
degli altri paesi, che come il nostro si definiscono democrazie moderne,
siano al riparo da fenomeni di corruzione (basti pensare agli scandali
che hanno coinvolto Chirac in Francia e Kohl in Germania, per finanziamenti
di dubbia provenienza finiti nelle casse dei rispettivi partiti), ma
perché esiste nel nostro ordinamento giuridico un principio cardine
che ha permesso, seppur dopo decenni di abitudine all’impunità,
la possibilità da parte della magistratura - organo preposto
all’esercizio del potere giudiziario - di applicare alla classe
politica lo stesso controllo che viene applicato al comune cittadino.
Tale principio è l’indipendenza della magistratura.
“La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge.” (art. 104, Costituzione Italiana).
Soggetti solo alla sovranità popolare che il Parlamento ha tradotto
in legge, liberi da ogni forma di controllo o condizionamento da parte
di qualsiasi altro potere parallelo o interno alle istituzioni, i magistrati
hanno il compito di applicare le sanzioni previste nel caso in cui la
norma venga violata. E dal momento che “Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.”
(art. 3, Cost.), questo controllo deve attuarsi anche nei confronti
di chi amministra la cosa pubblica. Tangentopoli altro non è
stata che la manifestazione tangibile di questo principio: la totale
indipendenza delle preture dai palazzi della politica ha evitato che
le indagini venissero insabbiate, magari con il trasferimento del magistrato
ad altro incarico.
L’indipendenza della magistratura dovrebbe essere un deterrente
contro il malgoverno, soprattutto quando è sancita costituzionalmente.
Per questo l’Assemblea Costituente, al termine di un ventennio
in cui i poteri illimitati dell’esecutivo erano sfociati in una
dittatura basata sulla coercizione e sul culto della personalità,
introdusse nel nostro ordinamento il Consiglio Superiore della Magistratura
(CSM), quale unico organo di controllo della magistratura (art. 104,
Cost.). Per evitare che derive corporativistiche, in un organo formato
in gran prevalenza da magistrati, potessero volgere l’attività
del CSM verso interessi di categoria, allontanandolo dalle esigenze
della società civile, l’Assemblea Costituente previde che
esso fosse presieduto dal Presidente della Repubblica, figura di garanzia
istituzionale super partes eletta dal Parlamento in seduta comune; previde
inoltre che il vicepresidente venisse eletto, dagli stessi componenti
del CSM, tra i membri eletti in Parlamento. Un perfetto esempio di equilibrio
nell’equilibrio.
La Costituzione, attraverso il CSM, assicura ai magistrati ordinari
le più ampie garanzie di autonomia e indipendenza da ogni altro
potere dello Stato, e nel contempo esclude ogni forma di gerarchia interna;
l’art. 107 stabilisce infatti che “I magistrati si distinguono
tra loro soltanto per diversità di funzioni.”. È
da questa norma costituzionale che discende il principio, unico esempio
tra le costituzioni moderne, della non separazione delle carriere dei
magistrati. L’ordinamento attualmente in vigore prevede infatti
la possibilità per i magistrati di passare, tramite concorso,
dalla magistratura inquirente a quella giudicante e viceversa. Sembrerebbe
questo un elemento meramente tecnico dell’organizzazione interna
dei tribunali, tuttavia da esso ne consegue una posizione privilegiata
del pubblico ministero, in quanto unico soggetto a cui l’ordinamento
riconosce l’esercizio dell’azione penale (l’art. 112
lo definisce un obbligo, proprio per rimarcare l’uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge), all’interno del procedimento
processuale e rispetto all’imputato. Tale posizione privilegiata
risulta tuttavia contemperata, nella continua ricerca di equilibrio
che l’ordinamento persegue, dalla norma relativa all’onere
della prova, secondo la quale è sempre onere dell’accusa
produrre la prova della colpevolezza dell’imputato in quanto egli
“Non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.”
(art. 27, Cost.).
Il 13 Maggio 2001 il Polo delle Liberta vince nettamente le elezioni
politiche. Silvio Berlusconi, nuovo Premier - come spesso usa definirsi,
in un gergo nuovo ed estraneo alla politica italiana - può contare
su una forte maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Nei primi
due anni di attività il suo governo riesce a infilare, tra leggi
ad personam e condoni, anche due provvedimenti destinati ad accendere
gli animi dei magistrati: la proposta di riforma della costituzione
- il cui iter culminerà col referendum del 25 giugno 2006 - e
la cosiddetta riforma Castelli, la cui entrata in vigore è stata
posticipata al 31 luglio 2007 con provvedimento dell’attuale Ministro
di Grazia e Giustizia Clemente Mastella.
Basta entrare nel dettaglio di questi provvedimenti per cogliere un
indirizzo comune a entrambi. Essi possono essere considerati due pilastri
di un intervento legislativo mirato a ridurre l’indipendenza della
magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato, assoggettandola
di fatto al potere esecutivo.
Vediamo innanzitutto quel che prevedeva la riforma costituzionale. Fondamentale
era la modifica dell’art. 88: “Il Presidente della Repubblica
può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse.”. È questo forse il potere più
forte del garante della Costituzione contro gli abusi del potere esecutivo.
Con la riforma tale attribuzione sarebbe stata trasferita al Premier
- nuova denominazione del Presidente del Consiglio - facendo del Presidente
della Repubblica una pura carica di rappresentanza, svuotata di ogni
effettivo potere di controllo sulla vita politica dello Stato. Dal momento
che il Presidente della Repubblica è anche Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, ben si capisce quanto a questo punto il
potere esecutivo, tenendo di fatto in ostaggio il Presidente della Repubblica,
avrebbe potuto esercitare un’azione di controllo sul CSM e di
conseguenza sulla gestione amministrativa dei magistrati. Non dimentichiamo
che “Spettano al Consiglio Superiore della magistratura, secondo
le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei
riguardi dei magistrati.” (art. 105, Cost.). La modifica all’art.
104 avrebbe reso ancor più netto il controllo dell’esecutivo,
prevedendo che fosse il Presidente della Repubblica, invece dei componenti
il Csm, a eleggere il vice presidente del CSM stesso, sempre tra gli
eletti in Parlamento.
Il meccanismo della riforma costituzionale è sottile ma netto,
non soltanto nei confronti del potere giudiziario, ma anche nei confronti
del potere legislativo; non dimentichiamo infatti che questa riforma
avrebbe stravolto l’intera struttura del Parlamento e delle singole
Camere. Anche in questo caso l’obiettivo, neanche tanto velato,
era di accentrare più potere nelle mani dell’esecutivo
che, a differenza del Parlamento, non è emanazione diretta della
volontà popolare, ma, in questo paese, spesso si riduce a essere
direttamente il prodotto delle segreterie dei partiti e indirettamente
l’espressione di tutti quei poteri paralleli che sono contigui
alla macchina statale.
Gestire quindi il CSM risponde a un esigenza del potere politico: tutelarsi
nel caso dovesse esplodere un nuovo caso giudiziario. Di più:
sistemare le cose preventivamente, perché non vi siano più
le condizioni a che avvenga una nuova mani pulite, sembra essere un’esigenza
primaria della classe politica che attualmente occupa le poltrone rosse
dei palazzi romani.
Per fortuna la riforma costituzionale è rimasta lettera morta,
non avendo superato il referendum che avrebbe dovuto confermare il voto
delle Camere. Rimane in piedi tuttavia il secondo pilastro della riforma.
La cosiddetta riforma Castelli, avente per oggetto le separazioni delle
funzioni dei magistrati e l’accesso in legislatura, è divenuta
legge dello stato il 5 Aprile 2006. Essa prevede, oltre alla istituzione
di una scuola per magistrati, corsi di aggiornamento e una nuova normativa
in materia di concorsi.
Il significato della riforma Castelli va però oltre le motivazioni
dell’esecutivo relative alla necessità della riorganizzazione
amministrativa dei tribunali. Una norma in essa contenuta prevede infatti
la separazione delle carriere dei magistrati, che devono decidere a
quale ramo della magistratura aderire già al momento del concorso
e hanno possibilità di cambiare la decisione presa solo nei primi
tre anni di attività; ciò rende di fatto giuridicamente
diversa la figura del giudice da quella del pubblico ministero e crea,
di conseguenza una gerarchia tra le due figure. Di fatto, la riforma
tende a scardinare l’unità sostanziale della magistratura
inquirente e giudicante, ponendosi quale primo passo verso la progressiva
separazione della magistratura in due ordini separati. L’effetto
più rilevante della riforma, obiettano i magistrati, sarà
quello di ridurre le capacità processuali della magistratura
inquirente; soprattutto in quei processi in cui imputati eccellenti
possono avvalersi di una nutrita schiera di avvocati di fama, aggiungono
i più cinici.
Tralasciando di riportare in questa sede la cronaca delle argomentazioni
che la magistratura nella sua quasi interezza ha portato in opposizione
alla riforma, un dato di fatto emerge chiaramente dai provvedimenti
che abbiamo sin qui analizzato: l’ambizione del mondo politico
italiano di porsi quale organo autoreferenziale della propria condotta,
ritagliandosi, attraverso il controllo sostanziale dell’amministrazione
della giustizia, una posizione privilegiata rispetto al resto della
società civile. In questo contesto la questione della separazione
delle carriere dei magistrati viene ad assumere un significato più
ampio di quello che oggettivamente gli si potrebbe attribuire. Se la
riforma costituzionale fosse entrata in vigore, sarebbe potuta essere
il punto di inizio per un progressivo accentramento del potere nelle
mani dell’esecutivo. Basta guardarsi indietro per capire quanto
queste tendenze ricordino l’ascesa del fascismo negli anni ‘20.
Tuttavia, per nostra fortuna, l’impatto della riforma Castelli,
senza l’effetto complementare addotto dalla riforma costituzionale,
risulta estremamente ridotto, per quanto permangano parecchi degli effetti
sulle attribuzioni del pubblico ministero quale parte processuale. Per
dare tuttavia un giudizio definitivo sull’iter di questo tentativo
di riforma dovremo aspettare il 31 Luglio 2007. Sarà sulle eventuali
modifiche al testo che si potrà valutare il grado di connivenza
tra le varie forze politiche che compongono l’attuale panorama
politico italiano. Sarebbe una falsa visione della realtà immaginare
che non esistano argomenti su cui entrambi gli schieramenti non si trovino
d’accordo – l’indulto approvato quest’estate
con voto quasi unanime dal Parlamento relativo agli illeciti finanziari
è un buon esempio in tal senso; del resto, Tangentopoli ha dimostrato
che l’occasione rende l’uomo ladro, qualunque sia l’appartenenza
politica. Saranno gli interventi che l’attuale maggioranza farà
sul testo della legge a farci capire in che misura lo schieramento di
centro-sinistra sia effettivamente guidato da una linea di governo differente
da quella dei suoi predecessori.
Certo è che l’interesse all’impunità è
forte se lo scontro da politico si fa personale.
Settembre 2003. Un Silvio Berlusconi che possiamo immaginare rilassato
dalla pausa estiva, abbronzato e fresco di trapianto, seduto comodamente
sulla terrazza della sua villa di Porto Rotondo, dichiara a due giornalisti
della Voce di Rimini: "Questi giudici sono doppiamente matti! Per
prima cosa, perché lo sono politicamente, e secondo sono matti
comunque. Per fare quel lavoro devi essere mentalmente disturbato, devi
avere delle turbe psichiche. Se fanno quel lavoro è perché
sono antropologicamente diversi dal resto della razza umana.".
Se un Presidente del Consiglio in carica si permette di fare certe affermazioni,
qualcosa vorrà pur dire.
A noi non resta che un’ultima domanda: perché una classe
politica onesta, la cui azione all’interno delle istituzioni è
improntata a principi etici, ha tutto questo interesse a che il suo
operato non venga controllato da altri organi dello Stato? La risposta
è semplice e complessa allo stesso modo. Nell’epilogo della
Fattoria degli Animali di George Orwell, gli animali scoprono che alla
prima regola della comunità, incisa sulla parete della stalla,
“Tutti gli animali sono uguali”, qualcuno ha aggiunto un
corollario: “ma i maiali sono più uguali degli altri.”
Erika Gramaglia
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