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dicembre 2011- gennaio 2012
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Dura lex... |
| Differenze antropologiche di Erika Gramaglia |
| Indipendenza
della magistratura e separazione delle carriere |
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Il 17 Febbraio 1992 viene arrestato a Milano Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio. Ha appena intascato una tangente di sette milioni di lire. Gli agenti lo sorprendono mentre con la calma dell’impunità ripone la busta col denaro nel cassetto della propria scrivania. È l’innesco per Mani Pulite, l’inchiesta giudiziaria che negli anni successivi porterà alla luce dapprima una intricata geometria di connivenze tra amministratori locali e mondo delle imprese - minimo comune denominatore il grosso affare degli appalti pubblici – e successivamente arriverà a coinvolgere le più alte gerarchie della classe politica: i segretari dei due maggiori partiti, Arnaldo Forlani della DC e Bettino Craxi del Psi, il segretario del Pri Giorgio La Malfa, il vicesegretario socialista Claudio Martelli; la lista sarebbe lunghissima. Si assiste in quel periodo a una vera e propria ecatombe; la dinastia politica che per quarant’anni ha governato l’Italia, sotto il vessillo della Democrazia Cristiana prima e del Pentapartito poi, cade sotto i colpi delle inchieste dei pubblici ministeri, non senza che qualche episodio dal sapore pirandelliano dia una sfumatura sottilmente satirica all’intera vicenda, come il pouf imbottito di contanti che gli agenti trovano nella camera da letto di Poggiolini; per non parlare dei conti in Svizzera (troppi per essere ricordati tutti!), su cui gran parte degli esponenti politici dirottavano i proventi derivanti dalla corruzione, e la cui esistenza emerse con regolare quotidianità solo nei mesi successivi all’inizio delle indagini. A molti sembrò un’occasione di rinnovamento.
Sui muri di Milano comparvero scritte inneggianti a Di Pietro e al
pool di magistrati della procura. I giudici, nel vuoto apparente di
potere che si venne a creare, diventarono, agli occhi dell’opinione
pubblica i paladini della legalità, gli unici in grado di scoperchiare
un malcostume vecchio di decenni; tollerato, se non alimentato, dal
potere ormai radicato nell’immobilismo di una classe politica,
che mai prima di allora aveva subito un attacco tanto diretto da mettere
a repentaglio le connivenze e la concussione su cui poggiava. Ma si sa come vanno le cose in Italia: si cambia l’apparenza per non cambiare la sostanza. Forza Italia altro non fu se non un moderno cavallo di troia, un contenitore vuoto, nuovo di zecca, un’entità mediatica la cui forza elettorale traeva origine più dall’immagine vincente del suo fondatore, Silvio Berlusconi - le sue fortune di imprenditore e le vittorie calcistiche - che da un programma politico convincente. Nelle sue schiere trovarono posto molti esponenti della vecchia partitocrazia: coloro che tra ali di folla rumorosamente minacciosa erano stati costretti ad abbandonare i palazzi del potere, vi rientrarono dalla finestra, alla chetichella e senza troppo clamore. Tangentopoli, con le caratteristiche che gli sono proprie, è stato un fenomeno prettamente italiano. Non perché le istituzioni degli altri paesi, che come il nostro si definiscono democrazie moderne, siano al riparo da fenomeni di corruzione (basti pensare agli scandali che hanno coinvolto Chirac in Francia e Kohl in Germania, per finanziamenti di dubbia provenienza finiti nelle casse dei rispettivi partiti), ma perché esiste nel nostro ordinamento giuridico un principio cardine che ha permesso, seppur dopo decenni di abitudine all’impunità, la possibilità da parte della magistratura - organo preposto all’esercizio del potere giudiziario - di applicare alla classe politica lo stesso controllo che viene applicato al comune cittadino. Tale principio è l’indipendenza della magistratura. “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.” (art. 104, Costituzione Italiana). Soggetti solo alla sovranità popolare che il Parlamento ha tradotto in legge, liberi da ogni forma di controllo o condizionamento da parte di qualsiasi altro potere parallelo o interno alle istituzioni, i magistrati hanno il compito di applicare le sanzioni previste nel caso in cui la norma venga violata. E dal momento che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.” (art. 3, Cost.), questo controllo deve attuarsi anche nei confronti di chi amministra la cosa pubblica. Tangentopoli altro non è stata che la manifestazione tangibile di questo principio: la totale indipendenza delle preture dai palazzi della politica ha evitato che le indagini venissero insabbiate, magari con il trasferimento del magistrato ad altro incarico. L’indipendenza della magistratura dovrebbe essere un deterrente contro il malgoverno, soprattutto quando è sancita costituzionalmente. Per questo l’Assemblea Costituente, al termine di un ventennio in cui i poteri illimitati dell’esecutivo erano sfociati in una dittatura basata sulla coercizione e sul culto della personalità, introdusse nel nostro ordinamento il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), quale unico organo di controllo della magistratura (art. 104, Cost.). Per evitare che derive corporativistiche, in un organo formato in gran prevalenza da magistrati, potessero volgere l’attività del CSM verso interessi di categoria, allontanandolo dalle esigenze della società civile, l’Assemblea Costituente previde che esso fosse presieduto dal Presidente della Repubblica, figura di garanzia istituzionale super partes eletta dal Parlamento in seduta comune; previde inoltre che il vicepresidente venisse eletto, dagli stessi componenti del CSM, tra i membri eletti in Parlamento. Un perfetto esempio di equilibrio nell’equilibrio. La Costituzione, attraverso il CSM, assicura ai magistrati ordinari le più ampie garanzie di autonomia e indipendenza da ogni altro potere dello Stato, e nel contempo esclude ogni forma di gerarchia interna; l’art. 107 stabilisce infatti che “I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni.”. È da questa norma costituzionale che discende il principio, unico esempio tra le costituzioni moderne, della non separazione delle carriere dei magistrati. L’ordinamento attualmente in vigore prevede infatti la possibilità per i magistrati di passare, tramite concorso, dalla magistratura inquirente a quella giudicante e viceversa. Sembrerebbe questo un elemento meramente tecnico dell’organizzazione interna dei tribunali, tuttavia da esso ne consegue una posizione privilegiata del pubblico ministero, in quanto unico soggetto a cui l’ordinamento riconosce l’esercizio dell’azione penale (l’art. 112 lo definisce un obbligo, proprio per rimarcare l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge), all’interno del procedimento processuale e rispetto all’imputato. Tale posizione privilegiata risulta tuttavia contemperata, nella continua ricerca di equilibrio che l’ordinamento persegue, dalla norma relativa all’onere della prova, secondo la quale è sempre onere dell’accusa produrre la prova della colpevolezza dell’imputato in quanto egli “Non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.” (art. 27, Cost.). Il 13 Maggio 2001 il Polo delle Liberta vince nettamente le elezioni politiche. Silvio Berlusconi, nuovo Premier - come spesso usa definirsi, in un gergo nuovo ed estraneo alla politica italiana - può contare su una forte maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Nei primi due anni di attività il suo governo riesce a infilare, tra leggi ad personam e condoni, anche due provvedimenti destinati ad accendere gli animi dei magistrati: la proposta di riforma della costituzione - il cui iter culminerà col referendum del 25 giugno 2006 - e la cosiddetta riforma Castelli, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 31 luglio 2007 con provvedimento dell’attuale Ministro di Grazia e Giustizia Clemente Mastella. Basta entrare nel dettaglio di questi provvedimenti
per cogliere un indirizzo comune a entrambi. Essi possono essere considerati
due pilastri di un intervento legislativo mirato a ridurre l’indipendenza
della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato, assoggettandola
di fatto al potere esecutivo. Il meccanismo della riforma costituzionale è
sottile ma netto, non soltanto nei confronti del potere giudiziario,
ma anche nei confronti del potere legislativo; non dimentichiamo infatti
che questa riforma avrebbe stravolto l’intera struttura del
Parlamento e delle singole Camere. Anche in questo caso l’obiettivo,
neanche tanto velato, era di accentrare più potere nelle mani
dell’esecutivo che, a differenza del Parlamento, non è
emanazione diretta della volontà popolare, ma, in questo paese,
spesso si riduce a essere direttamente il prodotto delle segreterie
dei partiti e indirettamente l’espressione di tutti quei poteri
paralleli che sono contigui alla macchina statale. Per fortuna la riforma costituzionale è rimasta
lettera morta, non avendo superato il referendum che avrebbe dovuto
confermare il voto delle Camere. Rimane in piedi tuttavia il secondo
pilastro della riforma. Il significato della riforma Castelli va però
oltre le motivazioni dell’esecutivo relative alla necessità
della riorganizzazione amministrativa dei tribunali. Una norma in
essa contenuta prevede infatti la separazione delle carriere dei magistrati,
che devono decidere a quale ramo della magistratura aderire già
al momento del concorso e hanno possibilità di cambiare la
decisione presa solo nei primi tre anni di attività; ciò
rende di fatto giuridicamente diversa la figura del giudice da quella
del pubblico ministero e crea, di conseguenza una gerarchia tra le
due figure. Di fatto, la riforma tende a scardinare l’unità
sostanziale della magistratura inquirente e giudicante, ponendosi
quale primo passo verso la progressiva separazione della magistratura
in due ordini separati. L’effetto più rilevante della
riforma, obiettano i magistrati, sarà quello di ridurre le
capacità processuali della magistratura inquirente; soprattutto
in quei processi in cui imputati eccellenti possono avvalersi di una
nutrita schiera di avvocati di fama, aggiungono i più cinici.
Certo è che l’interesse all’impunità
è forte se lo scontro da politico si fa personale.
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la riforma salvacorrotti Walter G. Pozzi, Paginauno n.
10/2008 Sospetta immunità
Erica Gramaglia, Paginauno n. 5/2007
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