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giugno - settembre 2013
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Ai margini del castello
E
se il mostro fosse innocente?
Controcronaca
del processo
al chirurgo Brega Massone
e alla clinica Santa Rita
Massimo Battisaldo
Paolo Margini
Decennio rosso
narrativa
Massimo Vaggi
Sarajevo
novantadue
narrativa
Elvia Grazi
Antonio Prade
Senza ragione
narrativa
Giovanna Baer
Giovanna Cracco
E se il mostro
fosse innocente?
libro inchiesta
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Stato di fermo
narrativa
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DanteSka
satira politica
Walter G. Pozzi
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narrativa
Davide Pinardi
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Controcronaca del processo di Appello |
| Milano, 2 luglio 2012 |
| L'incredibile sentenza di appello: Brega Massone è
colpevole anche se non c'è reato Il 26 marzo scorso, la Corte di appello di Milano ha rifiutato
l’ennesima richiesta degli avvocati di Brega Massone di disporre
una perizia super partes, e ha confermato la condanna a 15 anni
e 6 mesi per il chirurgo. Il 20 giugno sono uscite le motivazioni
di sentenza. Che fossimo davanti a un processo teorematico era evidente fin dalla condanna di primo grado, bastava leggere le carte; ma vederlo scritto nero su bianco nella sentenza di appello pone ancora più interrogativi su che cosa stia accadendo in questa vicenda giudiziaria. Per tale ragione abbiamo deciso di iniziare a rendere pubblici su questo sito i documenti processuali, a partire da tutte le consulenze mediche relative al caso DP (accusa, difesa e super partes civile). Lo abbiamo già scritto: al mantra che recita “i processi si fanno in aula, non fuori dall’aula”, rispondiamo che quando in un’aula giudiziaria si condanna un uomo in base a un teorema non provato, quel processo deve essere portato fuori dall’aula; affinché chiunque, leggendo le carte in piena autonomia, possa maturare una propria opinione e valutare che cosa in quell’aula è avvenuto e sta avvenendo. Soprattutto quando tutta la stampa cosiddetta ufficiale si è sdraita sulle tesi della procura fin dal primo giorno, cessando, in tal modo, di fare informazione camminando sulle proprie gambe. Prima di affrontare il caso DP nel dettaglio, con quel che rivela di questo processo, occorre ricordare dove ci stiamo muovendo: quelli che sono i cardini – decisamente cigolanti – dell’impianto accusatorio messo in piedi dai pubblici ministeri Grazia Pradella e Tiziana Siciliano, confermato dal tribunale di primo grado e ora dall’appello, e per il quale vale quanto già scritto in questa controcronaca e nel libro inchiesta “E se il mostro fosse innocente?”. In breve: 1. intercettazioni telefoniche che non contengono alcuna prova del reato di lesioni dolose, utilizzate con evidenti forzature interpretative e stralci sapientemente selezionati al fine di cucire addosso all’imputato Brega Massone il vestito del criminale (anche queste le pubblicheremo, nella loro interezza e contestualizzandole); 2. imbarazzanti consulenze mediche stilate dai
consulenti dell’accusa senza aver valutato tutte le cartelle
cliniche (ricoveri precedenti in altri reparti o in altri ospedali
e risultati degli esami effettuati dai pazienti presso altre strutture),
senza aver visionato gli esami radiografici (TAC, PET, RX), senza
aver visitato i pazienti e senza aver citato una bibliografia che
possa definirsi tale a sostegno delle valutazioni espresse. 3. un giudizio di “inattendibilità” formulato dal tribunale nei confronti delle consulenze della difesa francamente incomprensibile, non solo per la riconosciuta professionalità nazionale e internazionale dei due medici che le hanno stilate, entrambi chirurghi toracici (il professore Franco Giampaglia e il professore Ludwig Lampl), ma anche perché sono state redatte, queste sì, valutando tutte le cartelle cliniche, visionando gli esami radiografici e citando un’ampia letteratura medica internazionale a supporto delle valutazioni espresse.
Questi i cardini di un impianto accusatorio che sta su con lo sputo; di un teorema che il caso DP minava pericolosamente, perché come tutti i teoremi è caratterizzato da una costruzione estremamente rigida e compatta: se si toglie un mattone, crolla miseramente. Dunque per confermare la sentenza di condanna il mattone DP doveva restare al proprio posto, anche se l’operazione non si presentava affatto semplice. Luigi Martino, Francesca Marcelli e Elsa Gazzaniga, i tre giudici
della Corte di appello, scrivono, a pag. 130 e seguenti delle motivazioni
di sentenza, che le valutazioni sul caso DP espresse dai periti
del tribunale civile sono corrette. Ossia: l’indicazione chirurgica
c’era, Brega Massone ha affrontato correttamente il caso clinico,
l’intervento chirurgico è stato eseguito a regola d’arte
e la paziente non ha subìto alcun danno, secondo quanto scrivono
i consulenti del tribunale civile (il dottor Gennarino D’Ambrosi,
chirurgo toracico e dirigente medico all’ospedale Fatebenefratelli
di Milano, e il dottor Sergio Tentori, medico legale) nella perizia
super partes (leggi
il documento). Perché per prima cosa, pare banale dirlo, i capi d’imputazione
non sono un blocco unico, ognuno fa storia a sé. La condanna
penale di Brega per il reato di lesioni dolose personali in ottantaquattro
singoli casi, si basa su un’accusa che afferma che in tutti
gli ottantaquattro singoli casi non vi era indicazione chirurgica.
È su questa valutazione tecnica formulata dai consulenti
della procura che si è innestato il presunto movente economico
(Brega operava solo per soldi), creato forzando l’interpretazione
di stralci di intercettazioni telefoniche. In secondo luogo, per quanto i giudici di appello, nelle motivazioni
di sentenza, decidano di ignorare totalmente la questione, le consulenze
della procura perdono qualsiasi eventuale parvenza di attendibilità
– se mai ne avessero avuta una. Ora non sono imbarazzanti
solo per le lacune e per l’arrogante superficialità
che le contraddistingue; ora sono imbarazzanti – o almeno
dovrebbero esserlo – anche per una procura e un tribunale
che mirino all’accertamento di una verità processuale.
Perché i consulenti dell’accusa hanno in tutta evidenza
sbagliato, dato che hanno categoricamente affermato che sul caso
DP non esisteva indicazione chirurgica (leggi la valutazione
di Paolo Squicciarini
e quella di Francesco Sartori).
In merito a quanti altri casi i consulenti della procura hanno
dato valutazioni sbagliate? È una domanda legittima, che
dovrebbe porsi anche il tribunale. Esistono altri casi DP tra gli
ottantaquattro per i quali Brega Massone è stato condannato?
E se esistono, quanti sono? Nel frattempo Brega Massone è in galera, in custodia cautelare,
da più di tre anni e mezzo. E mentre attende la Cassazione,
anche per il secondo processo che si aprirà a novembre è
iniziato il calvario della perizia super partes: a maggio la difesa
ne ha fatto richiesta al gup Vincenzo Tutinelli, che l’ha
respinta. Ora se ne riparla in Corte d’Assise.
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L'intervento di Marco Cappato Palazzo Sormani,
Sala del Grechetto - Milano, 26 marzo 2012, presentazione del libro
inchiesta "E
se il mostro fosse innocente?" |
| Video
inchiesta: una diversa verità sul ‘mostro’ della
‘clinica degli orrori’ |
E se la vicenda Asl fosse poco chiara?
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| Milano, 28 marzo 2012 |
| Dieci domande rivolte a lorsignori La notizia ormai ha fatto il giro dei telegiornali e dei quotidiani:
lunedì, dopo una rapida camera di consiglio (meno di quattro
ore), la IV sezione della Corte di appello del tribunale di Milano
ha confermato la sentenza di condanna di primo grado a 15 anni e
sei mesi per il chirurgo Pier Paolo Brega Massone – accusato
di avere effettuato interventi inutili su un'ottantina di pazienti
e di averlo fatto dolosamente al solo scopo di lucro –
e ha respinto la richiesta di revoca della carcerazione preventiva
presentata dalla difesa (quaranta, a oggi, i mesi che il medico
ha già passato in galera in custodia cautelare). L’operato della magistratura, dunque, si può criticare,
al pari dell’operato di qualsiasi altro potere – economico,
finanziario, politico – che agisce all’interno di una
società. A patto di conoscere ciò di cui si parla,
ossia, in questo caso specifico, gli atti del processo. La Repubblica online riporta un pezzo a firma di Emilio Randacio
(intitolato “Brega
Massone, condanna confermata per gli orrori alla clinica Santa Rita”
e condito con qualche stralcio di intercettazione telefonica a effetto)
che, almeno così ci pare, fa riferimento al nostro sito e
al libro inchiesta “E
se il mostro fosse innocente?”, senza nominare né
l’uno né l’altro. Il giornalista scrive: “Intorno
al processo, soprattutto prima della sentenza di primo grado, si
è creato un movimento innocentista che è sfociato
prima in un libro, e poi un sito Internet che ha seguito passo dopo
passo tutte le udienze del processo d’appello”. Il signor Randacio è paradigmatico dello stato dell’arte
del cosiddetto Quarto potere riguardo alla vicenda relativa
al processo di primo e secondo grado a Brega Massone: ignoranza
passata per informazione. Un Quarto potere che ha colpevolmente
abdicato alla propria funzione, sposando fin da subito una tesi,
quella della procura, creando il 'mostro' e il sensazionalismo della
‘clinica degli orrori’ e rinunciando a indagare in modo
autonomo la vicenda.
1. Nella richiesta di custodia cautelare del 1 aprile 2008, i pubblici ministeri Pradella e Siciliano hanno scritto che le cartelle cliniche dell’unità di chirurgia toracica sono state sequestrate a seguito di una segnalazione da parte della Asl città di Milano, relativa a interventi chirurgici praticati in quel reparto e ritenuti non idonei per la diagnosi/cura della patologia del paziente. Perché le circa 600 cartelle sequestrate sono state consegnate, per la loro valutazione, al dottor Paolo Squicciarini, un medico di base privo di specializzazione in chirurgia toracica? 2. Il pubblico ministero, nell’ordinamento italiano, ha l’obbligo di raccogliere tutte le prove, sia a favore che a sfavore dell’imputato, e non può quindi ‘saggiare’ le valutazioni, a favore o a sfavore, di un consulente tecnico prima di conferirgli un incarico. Perché la procura ha consegnato alcune cartelle cliniche al secondo consulente, il professor Francesco Sartori (cattedratico in chirurgia toracica all'università di Padova, che ha confermato il giudizio negativo espresso da Squicciarini sui casi clinici), permettendogli di visionarle prima di accettare l’incarico? 3. Perché i consulenti dell’accusa non hanno visitato i pazienti per verificare se avessero davvero subìto un danno a seguito dell’operazione chirurgica effettuata dal dottor Brega Massone, contravvenendo quindi ai principi metodologici che devono contraddistinguere le consulenze medico-legali portate all’interno di un’aula giudiziaria? 4. Come unanimemente riconosciuto nel campo medico, nessun chirurgo decide di operare appoggiandosi esclusivamente al referto del radiologo, senza aver visionato direttamente le immagini (RX, TAC, PET). Perché i consulenti dell’accusa, per valutare l'operato del chirurgo Brega Massone, e dunque l'esistenza o meno dell'indicazione chirurgica, non hanno preso visione degli esami radiografici e della documentazione medica completa – al contrario dei consulenti della difesa? 5. Perché nel dibattimento di primo grado non è stata ammessa la proiezione di tutte le immagini, nonostante i pochi casi nei quali ciò è stato consentito abbiano evidenziato che quanto scritto nel referto dal radiologo non corrispondeva affatto a quanto risultava dalla visione diretta della lastra o della TAC? 6. Perché i consulenti dell’accusa non hanno citato nelle proprie relazioni una bibliografia adeguata a sostegno delle proprie valutazioni mediche – al contrario dei consulenti della difesa – registrando, ancora una volta, una grave lacuna metodologia nello stilare le loro consulenze tecniche? 7. Perché, a fronte di questa evidente disparità di correttezza metodologica e a fronte dell’indiscussa autorevolezza medica dei consulenti della difesa (i professori Franco Giampaglia, direttore fino al 2006 del dipartimento di chirurgia toracica all’ospedale Cardarelli di Napoli, e Ludwig Lampl, direttore del dipartimento di chirurgia toracica alla Klinikum Augsburg di Monaco), il tribunale di primo grado li ha squalificati definendo “inattendibili” le loro conclusioni medico-scientifiche? 8. Sugli 86 capi d’imputazione, solo uno, il caso D.P., è stato oggetto di una perizia super partes, la quale ha dato torto ai consulenti dell’accusa e ragione a quelli della difesa (perizia disposta da un altro tribunale e stilata da un chirurgo toracico, il dottor Gennarino D’Ambrosi dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, e da un medico legale, il dottor Sergio Tentori). Per quale ragione, di fronte a questa importante prova sopraggiunta, la Corte di Appello non ha disposto una perizia super partes su tutti i casi del processo, decidendo invece di ignorarla e di confermare la condanna per lesioni dolose sul caso D.P. e su tutti gli altri casi? 9. Come confermato anche dal procuratore generale Fontana in aula, la lettura integrale (e non dei soli sapienti ritagli forniti dalla stampa ai cittadini) delle intercettazioni telefoniche rivela che nessuna conversazione ha per oggetto i casi del processo né contiene confessioni del reato (al contrario, Brega Massone al telefono continuamente conferma la correttezza delle scelte terapeutiche effettuate). Da quali prove sono dunque supportati il movente economico e il dolo? 10. Perché l’informazione cosiddetta ufficiale non ha fatto parola di queste macroscopiche lacune, incongruenze, forzature e contraddizioni – evidenti a chiunque seguisse le udienze in aula – e non ha posto, con i suoi potenti mezzi, queste stesse nostre domande all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano?
p.s. Consigliamo la lettura di un interessante intervento dello scrittore Davide Pinardi, sulla costruzione del capro espiatorio leggi qui
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| Milano, 22 marzo 2012 |
| Alla penultima udienza del processo di appello Santa Rita si sono
espressi gli avvocati dei tre principali imputati – i dottori
Brega Massone, Fabio Presicci e Marco Pansera – condannati
in primo grado per truffa, falso e lesioni dolose. In seconda battuta Fornari ha affrontato l’aspetto delle
linee guida e della bibliografia scientifica, producendo ampia documentazione
nazionale e internazionale a riprova della correttezza delle scelte
terapeutiche operate dal dottor Brega Massone. L’avvocato Dominioni si è invece concentrato sull’aspetto
giuridico delle consulenze scientifiche, analizzando prima le caratteristiche
che devono soddisfare per poter avere accesso in un’aula di
tribunale e, di rimessa, utilizzando tali valutazioni per pesare
le consulenze di accusa e difesa nel processo di primo grado. In aggiunta, alle consulenze dell’accusa non è stata
allegata bibliografia scientifica a supporto di quanto affermato
– diversamente dalle consulenze presentate dalla difesa –
e sia Squicciarini che Sartori hanno espresso le proprie valutazioni
senza aver visionato la completezza dei dati rilevanti, ossia senza
aver visionato le immagini degli esami clinici effettuati (RX, TAC,
PET) – diversamente, ancora una volta, dai consulenti della
difesa. L’impressione complessiva è che Fornari e Dominioni
abbiano ‘chiuso il cerchio’ sulle consulenze tecniche,
asse portante del processo: il primo ha sostenuto la correttezza
delle scelte terapeutiche del dottor Brega, il secondo ha demolito
le consulenze della procura che l’avevano negata. Tra i due
passaggi, vengono ovviamente a decadere anche il dolo e il movente,
che si ritrovano privi di sussistenza e senso logico. La difesa del dottor Fabio Presicci si è soffermata principalmente
sugli aspetti della sentenza di primo grado che riguardano la presunta
responsabilità del secondo aiuto di Brega Massone nel disegno
criminoso, mentre gli avvocati del dottor Marco Pansera si sono
concentrati sulla questione giuridica lesione/malattia, un aspetto
importante all’interno del processo e approfondito anche nel
libro
inchiesta. In breve, il codice penale prevede che vi sia lesione
solo se ne deriva una malattia, e diversi precedenti giuridici portati
a supporto nella sua analisi dall’avvocato Bucellati affermano
come l’accertazione della malattia debba precedere l’accertazione
del reato. L’impianto accusatorio e la sentenza hanno invece
bypassato quel che a tutti gli effetti appare uno scoglio legale
– i pazienti non sono stati visitati per verificare se avessero
subito o meno un danno (che il codice configura come ‘malattia’)
conseguente all’operazione chirurgica – affermando che
poiché gli interventi erano privi di finalità terapeutica,
l’intervento stesso è da configurarsi come lesione.
Una cosa è certa: sarà molto interessante sentire che cosa avrà da replicare lunedì, nell’udienza conclusiva, il procuratore generale Fontana, a tutte le forzature giuridiche, le prove documentali, le straordinarie illogicità e le palesi contraddizioni evidenziate, carte alla mano, dagli avvocati di tutti gli imputati, anche quelli condannati in primo grado per i ‘soli’ reati di truffa e falso.
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| Milano, 19 marzo 2012 |
| Nel processo di appello ai medici della Santa Rita, la parola è
passata alla difesa degli imputati. Lunedì 19 è stato
il turno degli avvocati dei medici condannati in primo grado per
i soli reati di falso e truffa sulle cartelle cliniche – l’accusa
di lesioni dolose, infatti, com’è noto, riguarda unicamente
l’équipe di chirurgia toracica della casa di cura,
i dottori Brega Massone, Fabio Presicci e Marco Pansera, i cui avvocati
prenderanno la parola giovedì 22 marzo. L’impressione può essere sintetizzata in tre questioni. E qui si entra nella seconda questione sollevata dagli avvocati
dei medici, e sostenuta con documenti alla mano: i controlli dei
Noc (Nuclei operativi di controllo), istituiti nel 1997 dalla Regione
con il compito di effettuare verifiche a campione, o mirate, sulla
codifica Drg delle cartelle cliniche. Ebbene, per molti dei casi
oggetto del processo e per i quali la sentenza di primo grado ha
ritenuto provata la truffa, i legali hanno presentato documentazione
che dimostra come i Noc, durante i controlli effettuati prima dell’avvio
dell’inchiesta giudiziaria, avevano ritenuto valide e avallate
quelle stesse codifiche che la magistratura ha poi giudicato truffaldine. La terza questione riguarda la mera logica, che pare essersi tenuta
un po’ alla larga dall’impianto accusatorio. Questo, stando alle parole e ai documenti presentati dagli avvocati, e riassumendo in breve solo alcuni passaggi delle diverse posizioni dei cinque imputati per truffa e falso. Ma per tutte e cinque le vicende, da quanto ascoltato in aula si ricava l’impressione, con dettagli e ragioni diverse, che l’impianto accusatorio soffra di lacune e contraddizioni. Infine, davanti a una simile situazione, è inevitabile ampliare
il ragionamento fino a investire la questione sistemica, approfondita
anche nel libro
inchiesta. Più si entra nel dettaglio più il sistema
dei Drg – in piedi in Lombardia ormai da quindici anni –
appare nebuloso e complesso, al punto che la codifica non è
uniforme da un controllore all’altro né da una zona
all’altra della regione. E se questo permette, da una parte,
il verificarsi di situazioni che paiono paradossali come quelle
del processo Santa Rita, dall’altra sono proprio la mancanza
di regole certe di codifica e la conseguente creazione di zone d’ombra
all’interno del Sistema a rendere possibile la truffa. Perché
quando non c’è un codice e non c’è una
regola chiara, tutto è possibile – fuori e dentro un’aula
giudiziaria, fuori e dentro i controlli dei Noc, che per legge sono
tenuti a verificare appena il 10% delle cartelle cliniche.
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| Milano, 16 marzo 2012 |
| La terza udienza (e parte della seconda) del processo di appello al chirurgo Brega Massone ha visto sfilare le parti civili: gli avvocati di 37 pazienti (su 86 totali, meno della metà infatti si sono costituiti parte civile nel dibattimento di primo grado), della Asl città di Milano, della Regione Lombardia, di Medicina Democratica, di Confconsumatori, dell'Ordine dei Medici di Milano e della Santa Rita, chiamata a rispondere in qualità di responsabile civile. Non c’è molto da registrare, nel senso che, ovviamente,
tutti i legali – tranne quello della casa di cura, che ha
una posizione naturalmente diversa e che vedremo – hanno ribadito
la posizione già sostenuta nel processo di primo grado, e
chiesto quindi conferma della sentenza di condanna, allineandosi
alla ricostruzione dell’impianto accusatorio formulata dal
sostituto procuratore Fontana. Ossia: gli interventi erano privi
di indicazione chirurgica, di conseguenza hanno causato lesioni,
che non possono che essere dolose. Come ha affermato anche il pg Fontana all’inizio della sua
discussione, questo è un processo difficile, per il campo
che va a investire: quello medico. Un ambito per specialisti, molto
difficoltoso da affrontare e comprendere per i non addetti ai lavori,
e non solo per la forma – i termini specifici – ma anche
nella sostanza – la comprensione/valutazione delle scelte
terapeutiche effettuate. Quel che più stupisce, quindi, è
ritrovarsi ad ascoltare magistrati e avvocati che disquisiscono
di medicina, di tac, pet, versamenti pleurici, neoplasie, noduli
bilaterali ecc., leggendo e appoggiandosi a relazioni mediche scritte,
per forza di cose, da altri, con addirittura una evidente difficoltà
di semplice pronunciamento di alcuni termini medici ma, contemporaneamente,
con una sicurezza granitica nell’emissione del giudizio (totalmente
negativo) sull’operato di un chirurgo toracico. Per quanto riguarda la posizione della Regione Lombardia, si può
immaginare quanto non sia affatto comoda: l’ente si ritrova
infatti a dover difendere un sistema – che ha aperto le porte
della sanità al privato, drenando denaro pubblico per consegnarlo
nelle tasche di pochi ricchi imprenditori che con il business della
salute fanno affari e profitti, come ampiamente analizzato nel libro
inchiesta sulla base di numeri e dati – il quale, per
come è impostato (i rimborsi tramite Drg, la parificazione
tra ospedali pubblici e cliniche private accreditate), ben si presta
alle truffe. Unica via d’uscita è trasformare la Santa
Rita in un’anomalia, nella mela marcia del cesto sano, sottolineando
contemporaneamente quanto questa vicenda abbia avuto un risvolto,
per così dire, positivo, spronando la Regione ad aumentare
i controlli sui Drg; esattamente la posizione che ha tenuto il difensore
della Regione. In tutt’altra direzione è andata, ovviamente, la discussione
del legale che rappresenta la Santa Rita, che deve difendersi dal
dover pagare i risarcimenti alle parti considerate lese. In particolare
l’avvocato ha contestato la costruzione dello scenario della
‘clinica degli orrori’, all’interno del quale
il notaio Pipitone regnava incontrastato spingendo i medici al fatturato,
e soprattutto la liquidazione in via provvisoria dei risarcimenti
emessa dal tribunale di primo grado, affermando che i giudici hanno
fatto una scelta popolare – risentendo, a dire del legale,
della pressione del processo mediatico – ma sbagliata, poiché
non si può stabilire un risarcimento anche per quei pazienti
che non hanno ritenuto di dover fornire prova dell’eventuale
danno subìto. Sganciandosi da criteri oggettivi e controllabili
– come postumi e durata della lesione, percentuale di invalidità
ecc. – la valutazione dell’eventuale danno non è
più risarcitoria ma semplicemente punitiva, afferma l’avvocato,
e dimostrazione ne è il fatto che cifre tonde ricorrono più
volte nella sentenza (come 50.000 euro) senza alcun senso e criterio
logico.
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| Milano, 15 marzo 2012 |
| Anche la seconda udienza del processo di appello al chirurgo Brega
Massone ha riservato quella che nel campo dell’informazione
si definisce una ‘notizia’, ma non è la stessa
che sottolineano le cronache giudiziarie uscite in tempo reale sulla
stampa online. O meglio, ne è una derivazione. Non si può dire che la definizione di ‘zeppa’
– cioè inciampo, blocco – fosse stata formulata
dal pg Fontana in via teorica, ossia prima di aver letto la consulenza:
le carte sono state infatti depositate a novembre, e si può
supporre che il magistrato non avrebbe certo pronunciato una simile
affermazione prima di averle lette. Pare dunque logico chiedersi
attraverso quale percorso una ‘zeppa’ si possa trasformare,
all’udienza successiva, in un affondo in senso contrario:
la richiesta di conferma dell’intero impianto accusatorio
con addirittura la nota personale sulla contestazione dell’aggravante
della crudeltà per tutti i casi oggetto di processo. Ora: innanzitutto, non ci si poteva certamente aspettare che i
consulenti dell’accusa smentissero se stessi, poiché
del caso avevano precedentemente dato valutazione negativa, indicando
la mancanza di indicazione chirurgica; non si comprende quindi che
valore possa avere questa loro seconda consulenza sullo stesso caso.
Dato che, occorre ricordarlo, essi sono consulenti di parte, non
super partes, al contrario dei dottori Tentori e D’Ambrosi. Stesso discorso vale per il caso di un altro paziente, anche questo
riportato nel libro
inchiesta. Il gip Carmen D’Amato nella disposizione di archiviazione ha osservato a sua volta che “nei fatti esaminati nel procedimento indicato non è ravvisabile alcuna volontà di procurare ad altri una lesione da cui possa derivare una malattia nel corpo o nella mente, così come è specificamente previsto dalla norma ex art. 582 c.p.”. Qui occorre evidenziare che il sostituto procuratore generale
Fontana ha affermato che le carte presentate dalla difesa del dottor
Brega – cioè l’archiviazione – non sono
rilevanti, in quanto il caso C.L. era stato scartato dai ppmm, ossia
non inserito tra i capi di imputazione del processo. Ma non è
questa la questione – dato che tutto fa pensare che avrebbe
potuto essere inserito nel secondo procedimento. Il punto è,
ancora una volta, che le valutazioni dei due consulenti della procura,
Squicciarini e Sartori, sono state smentite. Sempre lì si
torna: non è il caso di disporre una perizia super partes
su tutti i casi del processo? Per quanto riguarda il decreto di archiviazione relativo alla vicenda del dottor Spaggiari, presentato dalla difesa di Brega Massone come prova sopravvenuta, Fontana si è limitato a liquidarlo con poche parole affermando che i casi in oggetto sono completamente diversi da quelli imputati al chirurgo della Santa Rita e dunque il documento non ha alcuna rilevanza. In merito all’intero impianto accusatorio,
c’è ben poco da dire. Il sostituto pg Fontana ha fatto
proprio quanto sostenuto dai ppmm Pradella e Siciliano e dal tribunale
di primo grado: totale assenza del fine terapeutico degli interventi,
rinvenuta sulla base di quanto affermato dai consulenti della procura.
Ne consegue che l’intervento in sé si configura come
‘lesione dolosa’: "Brega, Presicci e Pansera volevano
effettuare quelle operazioni e si rendevano conto che erano dannose
per i pazienti”, afferma Fontana; mentre il movente economico
lo si deduce dalle intercettazioni telefoniche, le quali, anche se
non riguardano i casi oggetto del processo e anche se nessuna di esse
rivela né il dolo né il movente – ossia non contiene
alcuna affermazione che possa essere in tal modo interpretata ma anzi,
si ascoltano continue rimarcature del fine terapeutico dell'agire
del chirurgo (come evidenziato anche nel libro
inchiesta, che analizza le telefonate nel dettaglio) – sono
comunque un “tassello del mosaico”, secondo Fontana, e
mettono in evidenza la natura avida e cinica del dottor Brega. Una nota a margine, che non può essere evitata, riguarda il libro inchiesta pubblicato da Paginauno. Il pg Fontana ha aperto la propria requisitoria con una breve polemica, citando il titolo – E se il mostro fosse innocente? – e affermando che i processi si fanno in aula e non sulla stampa, e non durante ma dopo. Se è in questo libro e in questo titolo che il pg vede il processo mediatico relativo alla vicenda della Santa Rita e del dottor Brega Massone, c’è da chiedersi dove sia vissuto dal giorno dell’arresto (giugno 2008) al giorno della sentenza di primo grado (ottobre 2010), quando la stampa e l’informazione televisiva, sposando da subito la tesi della procura, hanno seguito con titoli da scatola, enfasi e sensazionalismo il processo alla ‘clinica degli orrori’, completamente dimentiche della presunzione di innocenza che si deve a chiunque prima del terzo grado di giudizio. Quello a Brega Massone “non è il processo al dottor Mengele, ma non è neanche il processo Dreyfus”, ha affermato Fontana. Frase che il Corsera ha ripreso a occhiello dell’articolo di cronaca di questa seconda udienza (firmato dalla Redazione Milano online), omettendo di contestualizzarla citando il libro in questione. Perché?
|
| Davanti alla quarta
Corte d’Appello, si sono ieri riaperte le porte dell’aula
giudiziaria per Pier Paolo Brega Massone, il primario di chirurgia
toracica accusato di avere inutilmente operato una novantina di pazienti
per ricavarne un profitto personale e condannato in primo grado a
15 anni e 6 mesi per falso, truffa e lesioni dolose aggravate. La difesa di Brega Massone ha
presentato la richiesta di acquisire agli atti due prove sopravvenute
– ossia sopraggiunte dopo la chiusura del processo di primo
grado. Ma non basta, perché a questa notizia se ne
aggiunge un’altra, se possibile ancora più clamorosa:
alla richiesta di acquisizione agli atti della consulenza Tentori-D’Ambrosi,
il sostituto procuratore Gian Luigi Fontana – che veste il ruolo
dell’accusa in questo secondo grado al posto dei ppmm Grazia
Pradella e Tiziana Siciliano – non solo non si è opposto
e si è rimesso alla decisione della Corte, ma ha affermato:
«Non andiamo a cercare farfalle sotto l’arco di Tito [dotta
citazione dalle Odi Barbare del Carducci, più tristemente
nota agli italiani di buona memoria per essere stata pronunciata in
Parlamento da Mussolini il 3 gennaio 1925 nel discorso con cui inaugurava,
a tutti gli effetti, la dittatura, n.d.a.] questa relazione
è una zeppa all’intero impianto accusatorio,
e la difesa lo sa benissimo». Il procuratore Fontana ha dunque
riconosciuto l’importanza di questa nuova prova sopravvenuta,
definendola addirittura una ‘zeppa’, un inciampo, un blocco,
capace di mettere in crisi non solo il caso specifico ma l’intero
impianto accusatorio. La seconda prova presentata è un decreto di archiviazione, datato novembre 2011, richiesto dal pm e disposto dal gip nei confronti delle accuse di lesioni aggravate, per interventi ritenuti inutili e dannosi, mosse da due pazienti a carico del dottor Lorenzo Spaggiari, primario di chirurgia toracica allo Ieo di Milano. La richiesta di archiviazione è stata formulata dal pm e accettata dal gip sulla base di consulenze medico-legali che hanno evidenziato come il dottor Spaggiari abbia, al contrario, agito correttamente. La difesa del dottor Brega ritiene i casi oggetto di archiviazione del tutto simili a quelli contestati al chirurgo della Santa Rita e per i quali Brega è stato invece condannato in primo grado; ritiene quindi che il decreto di archiviazione possa essere una prova a sostegno della non colpevolezza del medico e della correttezza del suo operato. La Corte ha accolto entrambe le carte come documenti
e non come fonti di prova. Questo è quanto di rilevante, a nostro avviso,
è accaduto ieri in aula. È nostra intenzione seguire
tutte le udienze del processo di appello e fornire una controcronaca
di questo secondo dibattimento. Controcronaca, perché
se l’informazione seguisse con attenzione le udienze dandone
dettagliata e approfondita notizia, potremmo chiamarla semplicemente
cronaca, ma pare non sia così. Come ci siamo ritrovati
a dover definire controinchiesta un libro basato sugli atti
processuali, e che avremmo potuto chiamare semplicemente inchiesta
se l’informazione, in questa vicenda, avesse camminato sulle
proprie gambe, assumendosi il dovere di leggere gli atti, fornirne
una valutazione autonoma e informare in modo completo l’opinione
pubblica.
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