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Controcronaca del processo di Appello
al chirurgo Brega Massone

 

 

Milano, 2 luglio 2012

L'incredibile sentenza di appello: Brega Massone è colpevole anche se non c'è reato
Il gioco delle tre carte per salvare il teorema

Il 26 marzo scorso, la Corte di appello di Milano ha rifiutato l’ennesima richiesta degli avvocati di Brega Massone di disporre una perizia super partes, e ha confermato la condanna a 15 anni e 6 mesi per il chirurgo. Il 20 giugno sono uscite le motivazioni di sentenza.
Per comprendere l'entità dello sconcerto che suscita la loro lettura, occorre innanzitutto ricordare brevemente quello che abbiamo chiamato "lo strano caso DP". La signora DP, capo di imputazione nel processo penale, dopo la sentenza di condanna inflitta a Brega in primo grado per lesioni dolose, si è rivolta al tribunale civile per ottenere un risarcimento; nel maggio 2011 il tribunale ha nominato due periti super partes, che negando totalmente le valutazioni a cui era giunto il dibattimento penale, hanno giudicato assolutamente corretto l'operato di Brega. Questa perizia è stata (inutilmente) presentata dalla difesa in fase di appello, come nuova prova sopraggiunta.
In questi tre mesi di attesa, un interrogativo dunque è rimasto sospeso: come diavolo è riuscita la Corte presieduta da Luigi Martino a fare carta straccia della “zeppa all’intero impianto accusatorio” (sono parole del procuratore Fontana) che la perizia super partes sul caso DP rappresentava, e a condannare Brega in secondo grado anche su questo singolo caso, oltre che su tutti gli altri?
La soluzione scovata dai tre magistrati è tanto semplice quanto stupefacente: i periti super partes hanno ragione, ma Brega Massone è colpevole perché è un criminale. Sembra impossibile, ma questo è quanto scritto nelle motivazioni di sentenza. Ora lo vedremo nel dettaglio.

Che fossimo davanti a un processo teorematico era evidente fin dalla condanna di primo grado, bastava leggere le carte; ma vederlo scritto nero su bianco nella sentenza di appello pone ancora più interrogativi su che cosa stia accadendo in questa vicenda giudiziaria. Per tale ragione abbiamo deciso di iniziare a rendere pubblici su questo sito i documenti processuali, a partire da tutte le consulenze mediche relative al caso DP (accusa, difesa e super partes civile). Lo abbiamo già scritto: al mantra che recita “i processi si fanno in aula, non fuori dall’aula”, rispondiamo che quando in un’aula giudiziaria si condanna un uomo in base a un teorema non provato, quel processo deve essere portato fuori dall’aula; affinché chiunque, leggendo le carte in piena autonomia, possa maturare una propria opinione e valutare che cosa in quell’aula è avvenuto e sta avvenendo. Soprattutto quando tutta la stampa cosiddetta ufficiale si è sdraita sulle tesi della procura fin dal primo giorno, cessando, in tal modo, di fare informazione camminando sulle proprie gambe.

Prima di affrontare il caso DP nel dettaglio, con quel che rivela di questo processo, occorre ricordare dove ci stiamo muovendo: quelli che sono i cardini – decisamente cigolanti – dell’impianto accusatorio messo in piedi dai pubblici ministeri Grazia Pradella e Tiziana Siciliano, confermato dal tribunale di primo grado e ora dall’appello, e per il quale vale quanto già scritto in questa controcronaca e nel libro inchiesta “E se il mostro fosse innocente?”. In breve:

1. intercettazioni telefoniche che non contengono alcuna prova del reato di lesioni dolose, utilizzate con evidenti forzature interpretative e stralci sapientemente selezionati al fine di cucire addosso all’imputato Brega Massone il vestito del criminale (anche queste le pubblicheremo, nella loro interezza e contestualizzandole);

2. imbarazzanti consulenze mediche stilate dai consulenti dell’accusa senza aver valutato tutte le cartelle cliniche (ricoveri precedenti in altri reparti o in altri ospedali e risultati degli esami effettuati dai pazienti presso altre strutture), senza aver visionato gli esami radiografici (TAC, PET, RX), senza aver visitato i pazienti e senza aver citato una bibliografia che possa definirsi tale a sostegno delle valutazioni espresse.
Consulenze nelle quali si leggono anche valutazioni di tre parole: “Idem come sopra”. Perché evidentemente il professor Francesco Sartori, chirurgo toracico, ha il dono della sintesi, e dunque questo è l’unico commento che esprime in merito a tre casi.
Per sorvolare sul fatto che il dottor Paolo Squicciarini, il principale accusatore di Brega Massone, il medico che per primo ha valutato le cartelle cliniche stilando ‘schede’ che poi gli altri consulenti hanno utilizzato per fare le loro valutazioni (come affermato dagli stessi in aula), è un medico di base laureato in chirurgia generale e privo di specializzazione in chirurgia toracica;

3. un giudizio di “inattendibilità” formulato dal tribunale nei confronti delle consulenze della difesa francamente incomprensibile, non solo per la riconosciuta professionalità nazionale e internazionale dei due medici che le hanno stilate, entrambi chirurghi toracici (il professore Franco Giampaglia e il professore Ludwig Lampl), ma anche perché sono state redatte, queste sì, valutando tutte le cartelle cliniche, visionando gli esami radiografici e citando un’ampia letteratura medica internazionale a supporto delle valutazioni espresse.

Leggi il Dossier clinica Santa Rita: e se Brega Massone fosse innocente?

Questi i cardini di un impianto accusatorio che sta su con lo sputo; di un teorema che il caso DP minava pericolosamente, perché come tutti i teoremi è caratterizzato da una costruzione estremamente rigida e compatta: se si toglie un mattone, crolla miseramente. Dunque per confermare la sentenza di condanna il mattone DP doveva restare al proprio posto, anche se l’operazione non si presentava affatto semplice.

Luigi Martino, Francesca Marcelli e Elsa Gazzaniga, i tre giudici della Corte di appello, scrivono, a pag. 130 e seguenti delle motivazioni di sentenza, che le valutazioni sul caso DP espresse dai periti del tribunale civile sono corrette. Ossia: l’indicazione chirurgica c’era, Brega Massone ha affrontato correttamente il caso clinico, l’intervento chirurgico è stato eseguito a regola d’arte e la paziente non ha subìto alcun danno, secondo quanto scrivono i consulenti del tribunale civile (il dottor Gennarino D’Ambrosi, chirurgo toracico e dirigente medico all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, e il dottor Sergio Tentori, medico legale) nella perizia super partes (leggi il documento).
Paiono le premesse di un’assoluzione, almeno sul singolo caso, e invece la Corte conferma la condanna anche sul caso DP, affermando che “è indicativo il fatto che consulenti, che hanno esaminato solo il caso in questione, abbiano formulato le conclusioni sopra riportate, prospettando la plausibilità delle diverse opzioni e comunque la correttezza anche di quella scelta da Brega, proprio perché a tali consulenti sono mancati significativi elementi ulteriori di valutazione, che invece erano presenti in questo giudizio penale”.
Quali significativi elementi, oltre quelli medico-scientifici, sarebbero dovuti entrare nella valutazione di un caso clinico e nella stesura di una perizia tecnica? La Corte li indica subito dopo: le “finalità dell’approccio chirurgico di Brega, delle sue modalità di gestione dei casi e della sistematicità della sua scelta delle procedure più aggressive. […] Prescindendo da tali elementi, come si è detto, sono comprensibili le conclusioni [dei periti super partes] sopra esposte [...]”.
In poche parole, i magistrati Martino, Marcelli e Gazzaniga affermano che i due consulenti del tribunale civile hanno sbagliato nel formulare la propria valutazione liberi da condizionamenti esterni; hanno sbagliato perché hanno svolto correttamente e autonomamente il proprio lavoro, relegando nelle stanze della procura il teorema accusatorio (i “significativi elementi ulteriori di valutazione”), che rappresenta Brega come un criminale seriale (la “sistematicità della sua scelta delle procedure più aggressive”) che operava solo per soldi (la “finalità dell’approccio chirurgico”); i due periti hanno letto le cartelle cliniche, hanno valutato le lastre, hanno visitato la paziente, hanno consultato la letteratura medica, e di tutto ciò che ruota intorno al nome di Brega Massone non hanno tenuto conto. E questo approccio è sbagliato, dicono i tre giudici.
Insomma, Brega è colpevole perché è un criminale. Lo afferma il teorema che, per non crollare, ha bisogno che il mattone DP rimanga al proprio posto: anche a costo di andar contro ogni logica.

Perché per prima cosa, pare banale dirlo, i capi d’imputazione non sono un blocco unico, ognuno fa storia a sé. La condanna penale di Brega per il reato di lesioni dolose personali in ottantaquattro singoli casi, si basa su un’accusa che afferma che in tutti gli ottantaquattro singoli casi non vi era indicazione chirurgica. È su questa valutazione tecnica formulata dai consulenti della procura che si è innestato il presunto movente economico (Brega operava solo per soldi), creato forzando l’interpretazione di stralci di intercettazioni telefoniche.
Qui non siamo a trastullarci con l’uovo e la gallina, chi nasce prima e chi dopo: in campo giuridico, se non c’è reato non c’è movente, se non c’è reato non c’è condanna. E qui il reato non c’è, poiché l’indicazione chirurgica c’era. Una verità che la Corte è stata costretta ad ammettere obtorto collo, impossibilitata a liquidare questa perizia con un mero giudizio di “inattendibilità”; per poi condannare subito dopo Brega Massone per un reato che, per stessa ammissione della Corte, non c’è.

In secondo luogo, per quanto i giudici di appello, nelle motivazioni di sentenza, decidano di ignorare totalmente la questione, le consulenze della procura perdono qualsiasi eventuale parvenza di attendibilità – se mai ne avessero avuta una. Ora non sono imbarazzanti solo per le lacune e per l’arrogante superficialità che le contraddistingue; ora sono imbarazzanti – o almeno dovrebbero esserlo – anche per una procura e un tribunale che mirino all’accertamento di una verità processuale. Perché i consulenti dell’accusa hanno in tutta evidenza sbagliato, dato che hanno categoricamente affermato che sul caso DP non esisteva indicazione chirurgica (leggi la valutazione di Paolo Squicciarini e quella di Francesco Sartori).
Mentre, al contrario, le valutazioni degli “inattendibili” consulenti della difesa di Brega Massone trovano conferma nelle conclusioni dei periti super partes (leggi la valutazione di Franco Giampaglia – con rif. biblio inseriti – e quella di Ludwig Lampl – con rif. biblio in coda).
Su questo aspetto si aggancia una terza questione.

In merito a quanti altri casi i consulenti della procura hanno dato valutazioni sbagliate? È una domanda legittima, che dovrebbe porsi anche il tribunale. Esistono altri casi DP tra gli ottantaquattro per i quali Brega Massone è stato condannato? E se esistono, quanti sono?
Non sarebbe stato affatto complicato dare risposta all’interrogativo: bastava disporre una perizia super partes su tutti i casi del processo, come chiede la difesa di Brega ormai da anni, inutilmente. La Corte di appello presieduta dal giudice Martino, e prima il tribunale formato da Maria Luisa Balzarotti (presidente), Orsola De Cristofaro e Carmela D’Elia, hanno scelto di non farlo. Il problema è che ora la perizia DP rivela il paradosso (l’errore?) di questa decisione.
La perizia DP non ha alcun valore perché non tiene conto della serialità del crimine di Brega, scrivono i tre giudici dell’appello. Che significa? Un solo caso rivelatosi corretto non conta, dice la Corte, un solo caso non è sufficiente a mettere in discussione il teorema; ma il caso è uno solo proprio perché, appellandosi al teorema, la Corte rifiuta di disporre la perizia super partes su tutti gli altri casi. Davvero i tre magistrati non si rendono conto del corto circuito che genera la loro presa di posizione?
Forse la questione è un’altra. Se periti terzi nominati dalla Corte penale, liberi da condizionamenti esterni come i consulenti nominati dal tribunale civile, affermassero che l’indicazione chirurgica esisteva non solo sul caso DP ma su altri 10, 25, 50, 80 casi, non sarebbe più possibile invocare una presunta serialità di Brega per emettere condanna anche dove non c’è reato. In poche parole, il teorema verrebbe spazzato via.
È proprio questo che si vuole evitare?
Perché pare di essere finiti nel gioco delle tre carte: il re c’è ma è coperto e si muove, e occorre riuscire a stanarlo per vincere. Un altro tribunale lo ha individuato (la perizia DP), ma subito la Corte presieduta da Martino ha ribaltato il tavolo.

Nel frattempo Brega Massone è in galera, in custodia cautelare, da più di tre anni e mezzo. E mentre attende la Cassazione, anche per il secondo processo che si aprirà a novembre è iniziato il calvario della perizia super partes: a maggio la difesa ne ha fatto richiesta al gup Vincenzo Tutinelli, che l’ha respinta. Ora se ne riparla in Corte d’Assise.
Prima o poi qualche giudice la concederà, questa pericolosa perizia super partes?

 

Giovanna Cracco

 

La stampa

Giusto due parole sulla stampa, dato che c’è ben poco di nuovo da registrare, anzi praticamente nulla. Brega Massone non fa più notizia, e tornerà a occupare spazio nei quotidiani solo a novembre, quando si aprirà il secondo processo che lo vede accusato di altri casi di lesione dolosa e di ben quattro omicidi volontari (a conoscenza di chi scrive, i consulenti della procura saranno sempre gli stessi, Sartori e Squicciarini…). Ben pochi quotidiani si sono dunque occupati delle motivazioni di appello e nessuno, da quel che a noi risulta, ha parlato del caso DP - e saremmo davvero lieti di essere smentiti, perché significherebbe che qualche giornalista ha finalmente iniziato a occuparsi della vicenda leggendo le carte del processo e non solo le veline della procura.
Il 29 giugno Su Repubblica è uscito un articolo a firma di Emilio Randacio, ancora una volta paradigmatico dello stato dell’arte dell’informazione su questo caso giudiziario. Non abbiamo nulla di personale contro il signor Randacio, ma finché continua a fare informazione in questo modo non possiamo esimerci dal farlo notare.
Nel suo articolo (intitolato “«Brega Massone operava solo per aumentare il suo stipendio»” e sempre condito con qualche stralcio di intercettazione telefonica a effetto…) non compare il minimo accenno al caso DP.
Ora: relativamente a Brega Massone, la notizia di questa sentenza è il caso DP, per il semplice motivo che il restante contenuto che riguarda il chirurgo all’interno delle 284 pagine di motivazioni è una piatta conferma della sentenza di primo grado (con l’esclusione dell’aggravante della crudeltà che la Corte di appello non ha riconosciuto, esclusione che tuttavia non va a toccare il teorema accusatorio). Dunque il signor Randacio è riuscito a bucare l’unica notizia esistente relativa a Brega contenuta in quelle quasi trecento pagine. Ancora una volta siamo costretti a chiederci: il signor Randacio conosce ciò di cui scrive? E, in caso di risposta affermativa, perché ritiene che i suoi lettori non debbano essere informati sul caso DP?

 

 

L'intervento di Marco Cappato Palazzo Sormani, Sala del Grechetto - Milano, 26 marzo 2012, presentazione del libro inchiesta "E se il mostro fosse innocente?"
Hanno partecipato le Autrici, Giovanna Baer e Giovanna Cracco, Marco Cappato, Consigliere comunale a Milano e Presidente del Gruppo Radicale - Federalista europeo e l'avvocato Vinicio Nardo, Unione Camere Penali Italiane. Puoi vedere gli altri interventi sul sito di radio radicale clicca qui

 

Video inchiesta: una diversa verità sul ‘mostro’ della ‘clinica degli orrori’

 

E se la vicenda Asl fosse poco chiara?
E se le intercettazioni non contenessero prove di reato?
E se le consulenze medico-scientifiche della procura presentassero lacune?
E se la sentenza avesse dei limiti giuridici?
E se al Sistema una ‘clinica degli orrori’ facesse comodo?
E se il tribunale disponesse una perizia super partes?

 

 

 

Milano, 28 marzo 2012

Dieci domande rivolte a lorsignori

La notizia ormai ha fatto il giro dei telegiornali e dei quotidiani: lunedì, dopo una rapida camera di consiglio (meno di quattro ore), la IV sezione della Corte di appello del tribunale di Milano ha confermato la sentenza di condanna di primo grado a 15 anni e sei mesi per il chirurgo Pier Paolo Brega Massone – accusato di avere effettuato interventi inutili su un'ottantina di pazienti e di averlo fatto dolosamente al solo scopo di lucro – e ha respinto la richiesta di revoca della carcerazione preventiva presentata dalla difesa (quaranta, a oggi, i mesi che il medico ha già passato in galera in custodia cautelare).
La prima cosa da registrare è che le anomalie di questo processo continuano fuori e dentro l’aula giudiziaria. Riguardo a quest’ultima sede, una domanda iniziale è d’obbligo: possono i giudici sbagliare? Certo, a meno di non credere che un processo sia una sorta di santa messa, all’interno del quale, ogni volta, il miracolo si compie e la transustanziazione avviene, come afferma il giudice Riches ne Il contesto di Sciascia.

L’operato della magistratura, dunque, si può criticare, al pari dell’operato di qualsiasi altro potere – economico, finanziario, politico – che agisce all’interno di una società. A patto di conoscere ciò di cui si parla, ossia, in questo caso specifico, gli atti del processo.
E qui si arriva alla seconda anomalia, esterna all’aula giudiziaria.
Nel campo dei media, il modo in cui è stata data in pasto ai lettori la notizia della condanna in appello denota la solita vergognosa carenza di informazione che ha caratterizzato questa vicenda per quattro anni.
Durante le sei udienze del processo, sui siti dei principali quotidiani sono usciti brevi articoli di cronaca giudiziaria (che di ore di dibattimento riportavano una sola frase a effetto, la medesima per tutti i giornali) a firma generica della redazione; solo a sentenza pronunciata, i giornalisti sono ricomparsi mettendoci la faccia.

La Repubblica online riporta un pezzo a firma di Emilio Randacio (intitolato “Brega Massone, condanna confermata per gli orrori alla clinica Santa Rita” e condito con qualche stralcio di intercettazione telefonica a effetto) che, almeno così ci pare, fa riferimento al nostro sito e al libro inchiesta “E se il mostro fosse innocente?”, senza nominare né l’uno né l’altro. Il giornalista scrive: “Intorno al processo, soprattutto prima della sentenza di primo grado, si è creato un movimento innocentista che è sfociato prima in un libro, e poi un sito Internet che ha seguito passo dopo passo tutte le udienze del processo d’appello”.
Ci è d’obbligo fornire al signor Randacio quelle informazioni che non si è evidentemente preoccupato di recuperare prima di scrivere il suo articolo, e porgli una domanda. La domanda: perché tante resistenze a nominarci? Forse per non dare visibilità a una voce dissonante e così evitare di confrontarsi (impedendo, di conseguenza, anche ai suoi lettori di farlo) con quanto di questo processo abbiamo scritto nel libro inchiesta e sul nostro sito, basandoci sulle carte processuali? (A proposito, il signor Randacio le ha lette, visto che del dibattimento scrive su un giornale nazionale?)
E ora le informazioni: il libro non è il risultato di un “movimento innocentista” – che per altro, a nostra conoscenza, non esiste, e non potrebbe essere altrimenti data la costruzione dell’opinione pubblica in senso compattamente colpevolista a opera della stampa in questi quattro anni. È un libro inchiesta, pubblicato a febbraio di quest’anno, basato sull’analisi di tutte le carte del processo di primo grado e sulle motivazioni della sentenza di condanna. Ne consegue – seconda informazione a beneficio del signor Randacio – che l’immaginario “movimento innocentista” che sarebbe sfociato nel libro e in questo sito, non è nemmeno nato “prima della sentenza di primo grado”, proprio perché sia il libro che le controcronache che hanno seguito le udienze di appello non poggiano su una presa di posizione a priori nei confronti della vicenda ma sulle carte processuali, e non si può certo analizzare qualcosa prima della sua esistenza. Infine, ultima informazione, Paginauno non è il sito di questo immaginario “movimento innocentista” ma una rivista di informazione e cultura – cartacea e online, nata sei anni fa – nonché una casa editrice.

Il signor Randacio è paradigmatico dello stato dell’arte del cosiddetto Quarto potere riguardo alla vicenda relativa al processo di primo e secondo grado a Brega Massone: ignoranza passata per informazione. Un Quarto potere che ha colpevolmente abdicato alla propria funzione, sposando fin da subito una tesi, quella della procura, creando il 'mostro' e il sensazionalismo della ‘clinica degli orrori’ e rinunciando a indagare in modo autonomo la vicenda.
Indagine che è alla base del libro inchiesta “E se il mostro fosse innocente?” e delle domande che seguono, e che rivolgiamo a chiunque si sia occupato di questa vicenda: giornalisti, avvocati, medici, procuratori, pubblici ministeri, giudici.
“I processi si fanno in aula, non fuori dall’aula”, è il mantra che cementifica le mura dietro le quali si barrica la ‘celebrazione della giustizia’; ma un processo che ha portato a due condanne che lasciano molti dubbi sulla colpevolezza dell'imputato, deve essere portato fuori dall’aula.
Non in nome dunque “del popolo italiano”, come esordiscono i giudici prima di pronunciare il verdetto, ma in nome del rigore e della logica che dovrebbe supportare qualsiasi impianto accusatorio e in nome del riscontro probatorio che dovrebbe supportare qualsiasi condanna, noi chiamiamo tutti gli attori di questa vicenda processuale a rispondere a queste dieci domande.

 

1. Nella richiesta di custodia cautelare del 1 aprile 2008, i pubblici ministeri Pradella e Siciliano hanno scritto che le cartelle cliniche dell’unità di chirurgia toracica sono state sequestrate a seguito di una segnalazione da parte della Asl città di Milano, relativa a interventi chirurgici praticati in quel reparto e ritenuti non idonei per la diagnosi/cura della patologia del paziente. Perché le circa 600 cartelle sequestrate sono state consegnate, per la loro valutazione, al dottor Paolo Squicciarini, un medico di base privo di specializzazione in chirurgia toracica?

2. Il pubblico ministero, nell’ordinamento italiano, ha l’obbligo di raccogliere tutte le prove, sia a favore che a sfavore dell’imputato, e non può quindi ‘saggiare’ le valutazioni, a favore o a sfavore, di un consulente tecnico prima di conferirgli un incarico. Perché la procura ha consegnato alcune cartelle cliniche al secondo consulente, il professor Francesco Sartori (cattedratico in chirurgia toracica all'università di Padova, che ha confermato il giudizio negativo espresso da Squicciarini sui casi clinici), permettendogli di visionarle prima di accettare l’incarico?

3. Perché i consulenti dell’accusa non hanno visitato i pazienti per verificare se avessero davvero subìto un danno a seguito dell’operazione chirurgica effettuata dal dottor Brega Massone, contravvenendo quindi ai principi metodologici che devono contraddistinguere le consulenze medico-legali portate all’interno di un’aula giudiziaria?

4. Come unanimemente riconosciuto nel campo medico, nessun chirurgo decide di operare appoggiandosi esclusivamente al referto del radiologo, senza aver visionato direttamente le immagini (RX, TAC, PET). Perché i consulenti dell’accusa, per valutare l'operato del chirurgo Brega Massone, e dunque l'esistenza o meno dell'indicazione chirurgica, non hanno preso visione degli esami radiografici e della documentazione medica completa – al contrario dei consulenti della difesa?

5. Perché nel dibattimento di primo grado non è stata ammessa la proiezione di tutte le immagini, nonostante i pochi casi nei quali ciò è stato consentito abbiano evidenziato che quanto scritto nel referto dal radiologo non corrispondeva affatto a quanto risultava dalla visione diretta della lastra o della TAC?

6. Perché i consulenti dell’accusa non hanno citato nelle proprie relazioni una bibliografia adeguata a sostegno delle proprie valutazioni mediche – al contrario dei consulenti della difesa – registrando, ancora una volta, una grave lacuna metodologia nello stilare le loro consulenze tecniche?

7. Perché, a fronte di questa evidente disparità di correttezza metodologica e a fronte dell’indiscussa autorevolezza medica dei consulenti della difesa (i professori Franco Giampaglia, direttore fino al 2006 del dipartimento di chirurgia toracica all’ospedale Cardarelli di Napoli, e Ludwig Lampl, direttore del dipartimento di chirurgia toracica alla Klinikum Augsburg di Monaco), il tribunale di primo grado li ha squalificati definendo “inattendibili” le loro conclusioni medico-scientifiche?

8. Sugli 86 capi d’imputazione, solo uno, il caso D.P., è stato oggetto di una perizia super partes, la quale ha dato torto ai consulenti dell’accusa e ragione a quelli della difesa (perizia disposta da un altro tribunale e stilata da un chirurgo toracico, il dottor Gennarino D’Ambrosi dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, e da un medico legale, il dottor Sergio Tentori). Per quale ragione, di fronte a questa importante prova sopraggiunta, la Corte di Appello non ha disposto una perizia super partes su tutti i casi del processo, decidendo invece di ignorarla e di confermare la condanna per lesioni dolose sul caso D.P. e su tutti gli altri casi?

9. Come confermato anche dal procuratore generale Fontana in aula, la lettura integrale (e non dei soli sapienti ritagli forniti dalla stampa ai cittadini) delle intercettazioni telefoniche rivela che nessuna conversazione ha per oggetto i casi del processo né contiene confessioni del reato (al contrario, Brega Massone al telefono continuamente conferma la correttezza delle scelte terapeutiche effettuate). Da quali prove sono dunque supportati il movente economico e il dolo?

10. Perché l’informazione cosiddetta ufficiale non ha fatto parola di queste macroscopiche lacune, incongruenze, forzature e contraddizioni – evidenti a chiunque seguisse le udienze in aula – e non ha posto, con i suoi potenti mezzi, queste stesse nostre domande all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano?

 

Giovanna Cracco

 

p.s. Consigliamo la lettura di un interessante intervento dello scrittore Davide Pinardi, sulla costruzione del capro espiatorio leggi qui

 

Milano, 22 marzo 2012

Alla penultima udienza del processo di appello Santa Rita si sono espressi gli avvocati dei tre principali imputati – i dottori Brega Massone, Fabio Presicci e Marco Pansera – condannati in primo grado per truffa, falso e lesioni dolose.
I primi a parlare, Luigi Fornari e Oreste Dominioni, legali di Brega, hanno impostato la difesa su due aspetti tra loro collegati. Fornari ha innanzitutto prodotto alcune note a firma del dottor Martelli Massimo, primario di chirurgia toracica del Forlanini di Roma, relative allo stesso caso su cui si è espressa la consulenza Tentori-D’Ambrosi (la “zeppa all’intero impianto accusatorio”, come l’aveva definita il procuratore generale Fontana nella prima udienza d’appello, salvo poi esprimersi in maniera diametralmente opposta nella sua arringa). Analizzate le cartelle cliniche, anche il dottor Martelli arriva alle medesime conclusioni raggiunte da Tentori e D’Ambrosi e, ancora prima, dai due consulenti della difesa (i professori Franco Giampaglia e Ludwig Lampl) nel processo di primo grado: l’intervento chirurgico era indicato, è stato eseguito in modo corretto e nessuna lesione ne è conseguita per la paziente.
A oggi, dunque, in merito al caso specifico sono ben cinque i medici specialisti (quattro chirurghi toracici e un medico legale) a sostenere la correttezza dell’operato del chirurgo Brega Massone e a negare validità alle consulenze della procura, sulla cui base il tribunale ha emesso sentenza di condanna. È un caso solo, ma è anche l’unico sul quale si è espressa una perizia super partes (la Tentori-D’Ambrosi); se la Corte ne disporrà una complessiva, sapremo finalmente se e quanti casi simili sono presenti tra l'ottantina per i quali Brega Massone è stato condannato in primo grado per lesioni dolose aggravate.

In seconda battuta Fornari ha affrontato l’aspetto delle linee guida e della bibliografia scientifica, producendo ampia documentazione nazionale e internazionale a riprova della correttezza delle scelte terapeutiche operate dal dottor Brega Massone.
Infine, dopo aver smontato l’impianto accusatorio nella parte medico-scientifica, il legale ha analizzato le questioni del dolo e del movente economico, affermando che entrambe poggiano su elementi insussistenti. Le intercettazioni telefoniche, infatti, colonna portante dei due aspetti, non riportano una sola frase relativa ai casi clinici contestati nel processo, come affermato anche dal procuratore generale Fontana – salvo concludere che sono comunque un “tassello del mosaico” e che mettono in evidenza la natura avida del dottor Brega. A questo infatti sono servite le intercettazioni nell’impianto accusatorio, come riconosce oramai anche l'accusa: ben lontane dal fornire alcuna prova di reato, sono state usate per tracciare una disamina psicologica (negativa) dell’imputato attraverso chiare forzature interpretative, come già evidenziato nel libro inchiesta che analizza le diverse telefonate nella loro interezza.

L’avvocato Dominioni si è invece concentrato sull’aspetto giuridico delle consulenze scientifiche, analizzando prima le caratteristiche che devono soddisfare per poter avere accesso in un’aula di tribunale e, di rimessa, utilizzando tali valutazioni per pesare le consulenze di accusa e difesa nel processo di primo grado.
Innanzitutto, a monte, afferma il legale, il consulente deve essere una specialista. Il chiaro riferimento è al dottor Squicciarini, consulente principale dell’accusa, un medico di base con una laurea in chirurgia generale (non toracica) e che non entra in una sala operatoria almeno dal 1997.
In secondo luogo una consulenza deve mettere a disposizione del tribunale tutta la conoscenza scientifica rilevante, con le contraddizioni e i limiti che sempre contiene – la medicina non è apodittica – affinché i giudici possano entrare in possesso di tutti gli elementi per poter giudicare. E qui il chiaro riferimento di Dominioni è al secondo consulente della procura, il professor Sartori, cattedratico di chirurgia toracica, il quale, come ampiamente documentato nel libro inchiesta, ha presentato una consulenza che si può senza dubbio definire ‘scarna’ (poche righe relative a ciascun caso clinico, e addirittura in tre l’unica valutazione espressa è: “Idem come sopra”), caratterizzata da giudizi perentori (“la solita bulimia chirurgica”) e commenti indignati (“incomprensibile”, “sconcertante!”).

In aggiunta, alle consulenze dell’accusa non è stata allegata bibliografia scientifica a supporto di quanto affermato – diversamente dalle consulenze presentate dalla difesa – e sia Squicciarini che Sartori hanno espresso le proprie valutazioni senza aver visionato la completezza dei dati rilevanti, ossia senza aver visionato le immagini degli esami clinici effettuati (RX, TAC, PET) – diversamente, ancora una volta, dai consulenti della difesa.
A fronte di tutto questo, ha concluso l’avvocato Dominioni, il tribunale ha (incredibilmente) ritenuto attendibili i consulenti della procura e squalificato totalmente quelli della difesa, con un giudizio tranchant che rasenta un’accusa di ‘falso doloso’. Recita infatti la sentenza: i consulenti “sono apparsi sin dalle prime battute animati esclusivamente dallo scopo di ‘giustificare’ il comportamento dell’imputato Brega Massone, e di difenderlo a ogni costo e aprioristicamente”.
Al contrario, sono le consulenze tecniche della procura a essere inattendibili, ha affermato Dominioni, per tutte le carenze giuridiche e tecniche evidenziate; chiudendo quindi l'arringa con la richiesta alla Corte di disporre una perizia super partes, che possa valutare adeguatamente l’operato del chirurgo.

L’impressione complessiva è che Fornari e Dominioni abbiano ‘chiuso il cerchio’ sulle consulenze tecniche, asse portante del processo: il primo ha sostenuto la correttezza delle scelte terapeutiche del dottor Brega, il secondo ha demolito le consulenze della procura che l’avevano negata. Tra i due passaggi, vengono ovviamente a decadere anche il dolo e il movente, che si ritrovano privi di sussistenza e senso logico.
Dominioni ha presentato anche richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per il dottor Brega, motivando come non sussistano più i presupposti per la detenzione. E qui occorre ricordare che il medico è in galera ormai da quaranta mesi: più di tre anni di carcerazione preventiva. Interpellato dalla Corte, il procuratore generale si è riservato di esprimere il proprio parere lunedì 26 marzo, durante l’ultima udienza che vedrà la sua replica alle difese degli imputati. La Corte si esprimerà sulla richiesta di scarcerazione (o arresti domiciliari) unitamente al giudizio di appello.

La difesa del dottor Fabio Presicci si è soffermata principalmente sugli aspetti della sentenza di primo grado che riguardano la presunta responsabilità del secondo aiuto di Brega Massone nel disegno criminoso, mentre gli avvocati del dottor Marco Pansera si sono concentrati sulla questione giuridica lesione/malattia, un aspetto importante all’interno del processo e approfondito anche nel libro inchiesta. In breve, il codice penale prevede che vi sia lesione solo se ne deriva una malattia, e diversi precedenti giuridici portati a supporto nella sua analisi dall’avvocato Bucellati affermano come l’accertazione della malattia debba precedere l’accertazione del reato. L’impianto accusatorio e la sentenza hanno invece bypassato quel che a tutti gli effetti appare uno scoglio legale – i pazienti non sono stati visitati per verificare se avessero subito o meno un danno (che il codice configura come ‘malattia’) conseguente all’operazione chirurgica – affermando che poiché gli interventi erano privi di finalità terapeutica, l’intervento stesso è da configurarsi come lesione.
L’avvocato Giacomo Gualtieri ha infine analizzato alcuni casi clinici nel dettaglio, evidenziando macroscopiche contraddizioni all’interno della stessa sentenza e tra quanto scritto in cartella clinica e quanto affermato dai consulenti della procura – sottolineando ancora una volta come la mancata visione delle immagini (RX, TAC, PET) abbia gravemente e con tutta evidenza compromesso le valutazioni mediche.
Analisi che vale la pena ascoltare nella loro interezza, per la loro imbarazzante evidenza; è possibile farlo sul sito di radioradicale, che sta seguendo le udienze del processo.

Una cosa è certa: sarà molto interessante sentire che cosa avrà da replicare lunedì, nell’udienza conclusiva, il procuratore generale Fontana, a tutte le forzature giuridiche, le prove documentali, le straordinarie illogicità e le palesi contraddizioni evidenziate, carte alla mano, dagli avvocati di tutti gli imputati, anche quelli condannati in primo grado per i ‘soli’ reati di truffa e falso.

Giovanna Cracco


Milano, 19 marzo 2012

Nel processo di appello ai medici della Santa Rita, la parola è passata alla difesa degli imputati. Lunedì 19 è stato il turno degli avvocati dei medici condannati in primo grado per i soli reati di falso e truffa sulle cartelle cliniche – l’accusa di lesioni dolose, infatti, com’è noto, riguarda unicamente l’équipe di chirurgia toracica della casa di cura, i dottori Brega Massone, Fabio Presicci e Marco Pansera, i cui avvocati prenderanno la parola giovedì 22 marzo.
Innanzitutto occorre dire che chi scrive non ha approfondito la vicenda su questo filone del processo e non ha letto le carte giudiziarie del primo dibattimento. Quel che dunque può essere registrato sono solo le valutazioni di quanto espresso in aula dagli avvocati, comparate con quanto affermato dal procuratore Fontana durante la sua discussione del 15 marzo.
Non molto, quindi: solo un confronto tra narrazioni contrapposte.
Eppure la sensazione che se ne trae è netta, e si palesa in un ragionevole dubbio (perlomeno) che vi sia stata effettivamente truffa. Non si tratta di semplice ‘bravura’ oratoria dei legali nel tracciare un quadro – per quanto l’arringa del pg sia stata indubbiamente più sbrigativa, sommaria e superficiale, probabilmente anche a causa dell’ampiezza dell’impianto accusatorio che Fontana ha dovuto affrontare, con la mole di carte che ciò comporta – quanto di supporto documentale a cui hanno attinto gli avvocati dei medici imputati.

L’impressione può essere sintetizzata in tre questioni.
La prima. La codifica dei Drg appare decisamente complessa, soprattutto quando a una diagnosi o a un intervento non corrisponde un codice specifico. Il Drg (esistono circa 600 codici Drg) è infatti il risultato, se così possiamo dire, semplificando, della miscela tra i circa 16.000 codici alfanumerici che contraddistinguono le diagnosi e le procedure (ossia gli interventi). Questo perché il sistema è strutturato sull’accorpamento di patologie che prevedono un analogo assorbimento di risorse economiche, e ne consegue che diagnosi e interventi clinici diversi confluiscono necessariamente in Drg identici. È lo stesso Disciplinare tecnico relativo alle “Istruzioni per la compilazione e la codifica delle informazioni riportate nella Sdo e per il corretto utilizzo della classificazione ICD-9-CM versione italiana” che evidenzia, al punto 2, che “codificare una diagnosi rappresenta un’operazione difficile quando la terminologia medica utilizzata è diversa da quella contenuta nella classificazione adoperata”.
In tali condizioni il banale errore sembra dunque possibile, e per trasformare l’errore in un’accusa di truffa, come ha fatto la procura nel suo impianto accusatorio, occorre dimostrare il dolo. Vi è truffa infatti se vi è la consapevole volontà di indicare un codice falso, più remunerativo rispetto a quello corretto, che si conosce.

E qui si entra nella seconda questione sollevata dagli avvocati dei medici, e sostenuta con documenti alla mano: i controlli dei Noc (Nuclei operativi di controllo), istituiti nel 1997 dalla Regione con il compito di effettuare verifiche a campione, o mirate, sulla codifica Drg delle cartelle cliniche. Ebbene, per molti dei casi oggetto del processo e per i quali la sentenza di primo grado ha ritenuto provata la truffa, i legali hanno presentato documentazione che dimostra come i Noc, durante i controlli effettuati prima dell’avvio dell’inchiesta giudiziaria, avevano ritenuto valide e avallate quelle stesse codifiche che la magistratura ha poi giudicato truffaldine.
Tutto fa pensare, una volta di più, che la codifica non sia affatto un’operazione semplice, se può variare a seconda della soggettività di valutazione del funzionario che la controlla: e non solo perché anche la procura si è appoggiata, ovviamente, a funzionari della Regione e dei Noc per la verifica delle cartelle sequestrate in Santa Rita, ma perché da quanto emerso nel dibattimento di primo grado sembra addirittura che i controlli dei Noc non siano nemmeno uniformi su tutta la regione.

La terza questione riguarda la mera logica, che pare essersi tenuta un po’ alla larga dall’impianto accusatorio.
Innanzitutto, come abbiamo visto, sembra che l’esistenza del dolo, della volontà all’errore, e dunque della truffa, sia stata sostenuta nonostante un percorso logico evidenzi, in due passaggi tra loro disgiunti, che la codifica errata può con ogni probabilità essere frutto di errore in buona fede – primo passaggio: l’errore è possibile data la complessità dell’operazione di codifica; secondo passaggio: la buona fede nella correttezza della codifica effettuata è supportata dall’avallo di un controllo dei Noc.
Ma saltando la prima casella del percorso e ammettendo comunque l’ipotesi di truffa, ci si trova di fronte un altro scoglio logico da superare, stando a quanto hanno sostenuto e supportato con documentazione gli avvocati degli imputati. Se sono un truffatore, afferma più di un legale, ciascuno con gli esempi riferiti al proprio assistito, cerco di mettere in piedi un raggiro che sia il più conveniente dal punto di vista economico e il meno rischioso dal lato della possibilità di essere scoperto. Ovvio. Ma questo ovvio ragionamento sembra non attanagliarsi alle truffe contestate ai medici della Santa Rita.
Per prima cosa, all’interno dei vari reparti sotto accusa sono state ‘falsificate’, nei due anni presi a esame, sempre le stesse tipologie di intervento, e una simile mossa non appare figlia di un truffatore particolarmente intelligente in quanto, una volta scoperta la codifica inesatta in una cartella, risulterebbe molto facile per gli investigatori scoprire il raggiro anche sulle altre cartelle simili; più logico sarebbe ‘spalmare’ la truffa su interventi diversi, rendendo così molto più difficoltoso il suo smascheramento.
In aggiunta, è ipotizzabile che un truffatore metta in piedi un raggiro nel quale il rischio valga il ricavato – stiamo parlando di medici, primari, persone con un buon tenore di vita. Dunque se su 1.500 interventi effettuati in due anni – è il caso del dottor Paolo Regolo, così come affermato dall’avvocato Matteo Uslenghi – la truffa contestata dalla procura riguarda una trentina di cartelle, dov’è il senso logico? Se sono un truffatore non ne falsificherò solo 30, quando ne ho a disposizione ben 1.500 per il mio raggiro. E il senso logico lo si trova ancora meno nell’aspetto economico: il medico avrebbe truffato una cifra pari a 10.000 euro per un anno e 5.800 euro per l’altro.
Davanti a situazioni e numeri simili, si può davvero pensare a una truffa invece che a un errore?

Questo, stando alle parole e ai documenti presentati dagli avvocati, e riassumendo in breve solo alcuni passaggi delle diverse posizioni dei cinque imputati per truffa e falso. Ma per tutte e cinque le vicende, da quanto ascoltato in aula si ricava l’impressione, con dettagli e ragioni diverse, che l’impianto accusatorio soffra di lacune e contraddizioni.

Infine, davanti a una simile situazione, è inevitabile ampliare il ragionamento fino a investire la questione sistemica, approfondita anche nel libro inchiesta. Più si entra nel dettaglio più il sistema dei Drg – in piedi in Lombardia ormai da quindici anni – appare nebuloso e complesso, al punto che la codifica non è uniforme da un controllore all’altro né da una zona all’altra della regione. E se questo permette, da una parte, il verificarsi di situazioni che paiono paradossali come quelle del processo Santa Rita, dall’altra sono proprio la mancanza di regole certe di codifica e la conseguente creazione di zone d’ombra all’interno del Sistema a rendere possibile la truffa. Perché quando non c’è un codice e non c’è una regola chiara, tutto è possibile – fuori e dentro un’aula giudiziaria, fuori e dentro i controlli dei Noc, che per legge sono tenuti a verificare appena il 10% delle cartelle cliniche.
Di certo, individuare la Santa Rita come un'anomalia – la 'clinica degli orrori' contro cui si sono scagliati tutti fin da subito, dagli imprenditori della sanità alla Regione alla Asl – è ciò che ha consentito al Sistema di salvare se stesso nel caso di una sentenza di condanna.

Giovanna Cracco


Milano, 16 marzo 2012

La terza udienza (e parte della seconda) del processo di appello al chirurgo Brega Massone ha visto sfilare le parti civili: gli avvocati di 37 pazienti (su 86 totali, meno della metà infatti si sono costituiti parte civile nel dibattimento di primo grado), della Asl città di Milano, della Regione Lombardia, di Medicina Democratica, di Confconsumatori, dell'Ordine dei Medici di Milano e della Santa Rita, chiamata a rispondere in qualità di responsabile civile.

Non c’è molto da registrare, nel senso che, ovviamente, tutti i legali – tranne quello della casa di cura, che ha una posizione naturalmente diversa e che vedremo – hanno ribadito la posizione già sostenuta nel processo di primo grado, e chiesto quindi conferma della sentenza di condanna, allineandosi alla ricostruzione dell’impianto accusatorio formulata dal sostituto procuratore Fontana. Ossia: gli interventi erano privi di indicazione chirurgica, di conseguenza hanno causato lesioni, che non possono che essere dolose.
Qualche esagerazione nei toni (“scelte medico-chirugiche aberranti”; “mutilazione di un polmone”; un paragone tra la posizione del dottor Presicci e quella degli “ufficiali nazisti sottoposti”, con l’affermazione che entrambi non possono esimersi dalle loro responsabilità dicendo di avere solo eseguito degli ordini), qualche percorso logico che tanto logico non sembra (un consenso non valido, perché rilasciato da un paziente non in grado di decidere – e non è chiaro su quale base è valutata questa incapacità – corrisponde a lesioni di carattere volontario; una eventuale perizia super partes, richiesta dalla Corte, non obbliga poi i giudici ad accettarne il giudizio contenuto, e quindi non serve), ma nel complesso la narrazione – e con questo non si intende squalificare di per sé le arringhe, tutto in un processo è narrazione, sia accusa che difesa – è stata abbastanza sobria.
Quel che più colpisce, è altro.

Come ha affermato anche il pg Fontana all’inizio della sua discussione, questo è un processo difficile, per il campo che va a investire: quello medico. Un ambito per specialisti, molto difficoltoso da affrontare e comprendere per i non addetti ai lavori, e non solo per la forma – i termini specifici – ma anche nella sostanza – la comprensione/valutazione delle scelte terapeutiche effettuate. Quel che più stupisce, quindi, è ritrovarsi ad ascoltare magistrati e avvocati che disquisiscono di medicina, di tac, pet, versamenti pleurici, neoplasie, noduli bilaterali ecc., leggendo e appoggiandosi a relazioni mediche scritte, per forza di cose, da altri, con addirittura una evidente difficoltà di semplice pronunciamento di alcuni termini medici ma, contemporaneamente, con una sicurezza granitica nell’emissione del giudizio (totalmente negativo) sull’operato di un chirurgo toracico.
Si dirà: è inevitabile. Quando una vicenda entra in un tribunale, sono gli avvocati e i magistrati a doversene occupare, e se la vicenda tocca l’ambito medico, avvocati e magistrati dovranno parlare di medicina. Eppure, nulla può togliere dalla testa l’idea che se il tribunale avesse disposto la perizia super partes – o se la disponesse ora, in fase di appello – questa sgradevole sensazione di sentire parlare di medicina chi, con ogni evidenza, di medicina non sa nulla, si sarebbe in parte evitata e il tutto avrebbe avuto – e avrebbe ancora oggi – maggiormente il sapore di competenza, professionalità e rigore.
Certamente nel primo dibattimento si sono confrontati in aula i consulenti medici dell’accusa e della difesa, interrogati dai ppmm e dagli avvocati, ma ciò non elimina il quesito principale: i giudici, che nulla sanno di medicina, su quali basi hanno potuto giudicare corretto quanto affermato dai consulenti di una parte e non corretto quanto affermato dai consulenti dell’altra parte? Ancor più ora, in fase di appello, davanti a una prova sopravvenuta come quella della perizia super partes Tentori-D’Ambrosi, disposta da un altro tribunale, che è arrivata a valutazioni diametralmente opposte a quelle dei consulenti dell’accusa e sposate dalla sentenza, ci si chiede come la si possa liquidare affermando semplicemente (e apoditticamente), come ha fatto il pg Fontana, “che l’assunto [medico] da cui parte la consulenza è sbagliato”.

Per quanto riguarda la posizione della Regione Lombardia, si può immaginare quanto non sia affatto comoda: l’ente si ritrova infatti a dover difendere un sistema – che ha aperto le porte della sanità al privato, drenando denaro pubblico per consegnarlo nelle tasche di pochi ricchi imprenditori che con il business della salute fanno affari e profitti, come ampiamente analizzato nel libro inchiesta sulla base di numeri e dati – il quale, per come è impostato (i rimborsi tramite Drg, la parificazione tra ospedali pubblici e cliniche private accreditate), ben si presta alle truffe. Unica via d’uscita è trasformare la Santa Rita in un’anomalia, nella mela marcia del cesto sano, sottolineando contemporaneamente quanto questa vicenda abbia avuto un risvolto, per così dire, positivo, spronando la Regione ad aumentare i controlli sui Drg; esattamente la posizione che ha tenuto il difensore della Regione.
L’avvocato, tra l’altro, ha sottolineato come alcuni esami diagnostici – che a detta dell’impianto accusatorio avrebbero evitato l’intervento chirurgico – non “siano stati eseguiti anche in relazione a una carenza della stessa clinica Santa Rita”, la quale non aveva al proprio interno la tecnologia necessaria. Eppure, nonostante questo, la Regione aveva ritenuto la casa di cura idonea all’accreditamento al Sistema sanitario nazionale. Naturalmente, in casi simili, è prassi comune fare effettuare gli esami presso altre strutture attrezzate, tuttavia questo passaggio riporta alla mente quanto accaduto nel dicembre 2007 quando, dopo il licenziamento di Brega Massone, il reparto di chirurgia toracica della Santa Rita era stato valutato idoneo nonostante fosse, a tutti gli effetti, un reparto ‘fantasma’ e non in grado di operare, come evidenziato nel libro inchiesta.

In tutt’altra direzione è andata, ovviamente, la discussione del legale che rappresenta la Santa Rita, che deve difendersi dal dover pagare i risarcimenti alle parti considerate lese. In particolare l’avvocato ha contestato la costruzione dello scenario della ‘clinica degli orrori’, all’interno del quale il notaio Pipitone regnava incontrastato spingendo i medici al fatturato, e soprattutto la liquidazione in via provvisoria dei risarcimenti emessa dal tribunale di primo grado, affermando che i giudici hanno fatto una scelta popolare – risentendo, a dire del legale, della pressione del processo mediatico – ma sbagliata, poiché non si può stabilire un risarcimento anche per quei pazienti che non hanno ritenuto di dover fornire prova dell’eventuale danno subìto. Sganciandosi da criteri oggettivi e controllabili – come postumi e durata della lesione, percentuale di invalidità ecc. – la valutazione dell’eventuale danno non è più risarcitoria ma semplicemente punitiva, afferma l’avvocato, e dimostrazione ne è il fatto che cifre tonde ricorrono più volte nella sentenza (come 50.000 euro) senza alcun senso e criterio logico.

Giovanna Cracco


Milano, 15 marzo 2012

Anche la seconda udienza del processo di appello al chirurgo Brega Massone ha riservato quella che nel campo dell’informazione si definisce una ‘notizia’, ma non è la stessa che sottolineano le cronache giudiziarie uscite in tempo reale sulla stampa online. O meglio, ne è una derivazione.
Il sostituto procuratore generale Gian Luigi Fontana ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado per l’ex primario di chirurgia toracica della Santa Rita (condannato a ottobre 2010 a 15 anni e 6 mesi) e la sua équipe, i dottori Fabio Presicci (condannato a 10 anni) e Marco Pansera (condannato 6 anni e 9 mesi), rincarando la dose con l’affermazione: “Se fossi stato pm in questo processo avrei contestato l’aggravante della crudeltà in tutti i casi” e non solo in alcuni. Un’affermazione, quest’ultima, perfetta per un titolo di scatola, così come la richiesta di conferma della condanna di primo grado. Eppure la notizia è un’altra, e si presenta in forma di domanda: che fine ha fatto la “zeppa all’intero impianto accusatorio”, frase con cui lo stesso procuratore generale aveva definito, durante l’udienza precedente, la nuova perizia presentata dai difensori di Brega Massone attinente a un caso clinico oggetto del processo e che ne rovesciava totalmente la valutazione (vedi controcronaca del 6 marzo 2012)?

Non si può dire che la definizione di ‘zeppa’ – cioè inciampo, blocco – fosse stata formulata dal pg Fontana in via teorica, ossia prima di aver letto la consulenza: le carte sono state infatti depositate a novembre, e si può supporre che il magistrato non avrebbe certo pronunciato una simile affermazione prima di averle lette. Pare dunque logico chiedersi attraverso quale percorso una ‘zeppa’ si possa trasformare, all’udienza successiva, in un affondo in senso contrario: la richiesta di conferma dell’intero impianto accusatorio con addirittura la nota personale sulla contestazione dell’aggravante della crudeltà per tutti i casi oggetto di processo.
Nel merito, Fontana ha smontato la consulenza Tentori-D’Ambrosi definendola semplicemente non idonea a ribaltare la presunzione di completezza del giudizio di primo grado non essendo, il suo contenuto, tale da generare un ragionevole dubbio nell’impianto accusatorio formulato. E questo perché la parte relativa alle considerazioni tecniche è tal quale un articolo scritto dai due consulenti. Non si comprende, francamente, quanto questo possa inficiarla, dato che ciò rivela semplicemente che i due consulenti hanno valutato il caso sulla base delle proprie competenze mediche, competenze con le quali scrivono anche articoli scientifici.
Il procuratore Fontana ha inoltre affermato di avere richiesto il supporto dei consulenti della procura del processo di primo grado per poter meglio comprendere quanto contenuto nella perizia, e di essere in tal modo giunto alla sua conclusione.

Ora: innanzitutto, non ci si poteva certamente aspettare che i consulenti dell’accusa smentissero se stessi, poiché del caso avevano precedentemente dato valutazione negativa, indicando la mancanza di indicazione chirurgica; non si comprende quindi che valore possa avere questa loro seconda consulenza sullo stesso caso. Dato che, occorre ricordarlo, essi sono consulenti di parte, non super partes, al contrario dei dottori Tentori e D’Ambrosi.
E sempre qui sta il nocciolo della questione: una consulenza super partes in un altro processo, civile, si è allineata alla valutazione del caso clinico fornita dai consulenti della difesa del dottor Brega Massone, smentendo quella dei consulenti dell'accusa fatta propria dalla sentenza di condanna di primo grado. Un ragionamento logico, alla luce di questa prova sopraggiunta, porterebbe ad affermare che, invece di liquidare la consulenza Tentori-D’Ambrosi in maniera sbrigativa, forse varrebbe la pena disporre, finalmente, una perizia super partes su tutti i capi di imputazione del processo.

Stesso discorso vale per il caso di un altro paziente, anche questo riportato nel libro inchiesta.
È il caso della signora C.L., inserito fra le cartelle cliniche del 2007 che la procura ha consegnato il primo febbraio 2008 al dottor Paolo Squicciarini e il 19 marzo 2008 al professor Francesco Sartori, per la valutazione ai fini del dibattimento penale. I due consulenti dell'accusa hanno dichiarato il caso privo di indicazione chirurgica, quindi perseguibile dalla procura, anche se poi, forse a causa dei tempi stretti, non è entrato nel primo dibattimento. Molte cartelle del 2007 sono diventate capi di imputazione in un secondo processo, sempre a carico dell'équipe di chirugia toracica della Santa Rita, ancora nella fase delle udienze preliminari, e forse anche la cartella clinica relativa alla paziente C.L. avrebbe seguito questa strada, data la valutazione medica negativa espressa sia da Squicciarini che da Sartori.
Ma il 7 luglio 2008 (dopo appena un mese dagli arresti e lo scoppio dello scandalo della ‘clinica degli orrori’) la signora C.L. ha presentato una querela alla procura di Milano, relativa alla possibile commissione di reati ex articoli 582-583 e 590 del c.p. (lesioni personali con circostanze aggravanti e lesioni personali colpose). La denuncia è finita sul tavolo del pm Ada Raffaella Mazzarelli la quale, ricostruita la vicenda, ha deciso di chiedere al gip di archiviare il caso perché “dalla storia clinica della querelante non si inferisce alcuna condotta colposa da parte dei medici della Santa Rita, atteso che la diagnosi di TB polmonare interveniva dopo che gli esami istologici avevano escluso la presenza di una neoformazione di tipo tumorale e che gli stessi sanitari del predetto nosocomio, al momento della dimissione post chirurgica, provvedevano a prescrivere accertamenti ulteriori presso una struttura specializzata”.

Il gip Carmen D’Amato nella disposizione di archiviazione ha osservato a sua volta che “nei fatti esaminati nel procedimento indicato non è ravvisabile alcuna volontà di procurare ad altri una lesione da cui possa derivare una malattia nel corpo o nella mente, così come è specificamente previsto dalla norma ex art. 582 c.p.”.

Qui occorre evidenziare che il sostituto procuratore generale Fontana ha affermato che le carte presentate dalla difesa del dottor Brega – cioè l’archiviazione – non sono rilevanti, in quanto il caso C.L. era stato scartato dai ppmm, ossia non inserito tra i capi di imputazione del processo. Ma non è questa la questione – dato che tutto fa pensare che avrebbe potuto essere inserito nel secondo procedimento. Il punto è, ancora una volta, che le valutazioni dei due consulenti della procura, Squicciarini e Sartori, sono state smentite. Sempre lì si torna: non è il caso di disporre una perizia super partes su tutti i casi del processo?
A tale riguardo, il pg Fontana ha affermato che il tribunale di primo grado ha “razionalmente” disatteso la richiesta di perizia super partes poiché nel corso del dibattimento è entrato in possesso di tutti gli elementi per poter autonomamente valutare. Elementi forniti dai consulenti della procura – dato che le valutazione dei consulenti della difesa non hanno trovato asilo nella sentenza – e pare non abbia importanza che le loro conclusioni siano state smentite in questi due casi.

Per quanto riguarda il decreto di archiviazione relativo alla vicenda del dottor Spaggiari, presentato dalla difesa di Brega Massone come prova sopravvenuta, Fontana si è limitato a liquidarlo con poche parole affermando che i casi in oggetto sono completamente diversi da quelli imputati al chirurgo della Santa Rita e dunque il documento non ha alcuna rilevanza.

In merito all’intero impianto accusatorio, c’è ben poco da dire. Il sostituto pg Fontana ha fatto proprio quanto sostenuto dai ppmm Pradella e Siciliano e dal tribunale di primo grado: totale assenza del fine terapeutico degli interventi, rinvenuta sulla base di quanto affermato dai consulenti della procura. Ne consegue che l’intervento in sé si configura come ‘lesione dolosa’: "Brega, Presicci e Pansera volevano effettuare quelle operazioni e si rendevano conto che erano dannose per i pazienti”, afferma Fontana; mentre il movente economico lo si deduce dalle intercettazioni telefoniche, le quali, anche se non riguardano i casi oggetto del processo e anche se nessuna di esse rivela né il dolo né il movente – ossia non contiene alcuna affermazione che possa essere in tal modo interpretata ma anzi, si ascoltano continue rimarcature del fine terapeutico dell'agire del chirurgo (come evidenziato anche nel libro inchiesta, che analizza le telefonate nel dettaglio) – sono comunque un “tassello del mosaico”, secondo Fontana, e mettono in evidenza la natura avida e cinica del dottor Brega.
“Gli elementi di prova non devono essere parcellizzati” afferma il procuratore generale, ma presi nel loro insieme.
Quest’ultima affermazione non è di poco conto e rivela, forse più di altri passaggi, quanto l’impianto accusatorio di questo processo appaia teorematico, ossia quanto l'accusa di dolo, sostenuta da un "mosaico" che non può essere parcellizzato e verificato nelle sue singole tessere, per restare in piedi si ritrovi a dover ignorare eventuali prove che sopravvengono a disturbare l'ipotesi accusatoria (la 'zeppa' della perizia Tentori-D’Ambrosi). O sussiste il dolo o niente, ha detto ancora Fontana, ed è vero. Le costruzioni teorematiche hanno infatti una struttura rigida e se si toglie un mattone, crollano. Se decade il dolo non solo decade il movente e quindi decade la truffa; se decade il dolo decade la stessa accusa di lesione, in quanto correlata, nell'impianto accusatorio, alla mancanza del fine terapeutico degli interventi e non al verificarsi di una conseguente malattia, come stabilisce il codice penale; la lesione non può dunque restare in piedi nella fattispecie colposa (errore del chirurgo), poiché in questo caso il fine terapeutico non sarebbe in discussione.

Una nota a margine, che non può essere evitata, riguarda il libro inchiesta pubblicato da Paginauno. Il pg Fontana ha aperto la propria requisitoria con una breve polemica, citando il titolo – E se il mostro fosse innocente? – e affermando che i processi si fanno in aula e non sulla stampa, e non durante ma dopo. Se è in questo libro e in questo titolo che il pg vede il processo mediatico relativo alla vicenda della Santa Rita e del dottor Brega Massone, c’è da chiedersi dove sia vissuto dal giorno dell’arresto (giugno 2008) al giorno della sentenza di primo grado (ottobre 2010), quando la stampa e l’informazione televisiva, sposando da subito la tesi della procura, hanno seguito con titoli da scatola, enfasi e sensazionalismo il processo alla ‘clinica degli orrori’, completamente dimentiche della presunzione di innocenza che si deve a chiunque prima del terzo grado di giudizio. Quello a Brega Massone “non è il processo al dottor Mengele, ma non è neanche il processo Dreyfus”, ha affermato Fontana. Frase che il Corsera ha ripreso a occhiello dell’articolo di cronaca di questa seconda udienza (firmato dalla Redazione Milano online), omettendo di contestualizzarla citando il libro in questione. Perché?

Giovanna Cracco


Milano, 6 marzo 2012

Davanti alla quarta Corte d’Appello, si sono ieri riaperte le porte dell’aula giudiziaria per Pier Paolo Brega Massone, il primario di chirurgia toracica accusato di avere inutilmente operato una novantina di pazienti per ricavarne un profitto personale e condannato in primo grado a 15 anni e 6 mesi per falso, truffa e lesioni dolose aggravate.
Pochi giornalisti ad assistere, nessuna ressa di telecamere, e oggi sui giornali giusto qualche trafiletto nelle pagine locali. Vien da dire che la vicenda non faccia più notizia. Per due ragioni, probabilmente.
La prima: la ‘clinica degli orrori’ ha già ben riempito le pagine dei quotidiani e dei telegiornali per mesi, dal momento degli arresti fino alla sentenza di primo grado, e non può certo garantire oggi di suscitare nell’opinione pubblica la stessa indignazione (ossia vendita di copie/share di ascolti) assicurata al momento dello scoppio dello scandalo.
La seconda ragione, legata inevitabilmente alla prima, rivela una volta di più quanto l’idea della colpevolezza del medico sia ormai ossificata nel sentimento generale (idea generata da una campagna mediatica schierata in blocco, in questi quasi quattro anni, per la tesi colpevolista), al punto da non far ritenere, nemmeno ai media, che il processo di appello possa mutare la sentenza di condanna emessa in primo grado: seguire dunque questa seconda fase del dibattimento appare una perdita di tempo.
Eppure sa bene il giornalista che non è il fatto a fare la notizia ma la notizia a fare il fatto: ciò di cui la stampa non parla, non esiste, con tutto quel che ne consegue in termini di informazione ai cittadini e di creazione/manipolazione dell’opinione pubblica; e di rischio di bucare una notizia.
Perché ieri, in aula, la notizia c’è stata eccome.

La difesa di Brega Massone ha presentato la richiesta di acquisire agli atti due prove sopravvenute – ossia sopraggiunte dopo la chiusura del processo di primo grado.
La prima è una consulenza tecnica. La signora DP, uno dei pazienti per i quali il chirurgo è stato condannato in primo grado per truffa e lesioni dolose, sulla base del riconoscimento a suo danno avvenuto in sede penale si è rivolta al tribunale civile per ottenere un risarcimento. Il giudice del nuovo procedimento ha nominato un collegio peritale super partes, composto dal dottor Gennarino D’Ambrosi, specialista in chirurgia generale, chirurgia toracica microchirurgia e chirurgia sperimentale dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, e dal dottor Sergio Tentori, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Per farla breve, visitata la paziente e valutato l’intero incartamento clinico, la perizia presentata ha totalmente capovolto la sentenza data nel processo penale in merito al caso specifico: “L’intervento è stato eseguito in modo corretto” è stata la conclusione dei due medici, e la paziente “è in buone condizioni generali di salute e nessuna conseguenza è derivata dall’intervento che è stato eseguito a regola d’arte”. La stessa opinione che avevano espresso nel dibattimento di primo grado i consulenti della difesa, i professori Giampaglia e Lampl.
Ora: questo fatto è già di per sé una notizia, poiché va a evidenziare quanto nella sentenza di condanna di primo grado possa avere pesato la mancanza di una perizia super partes richiesta dagli avvocati e non disposta dal tribunale. Vi abbiamo infatti dedicato attenzione anche nel libro inchiesta E se il mostro fosse innocente?, chiedendoci quanti casi simili possano esserci tra gli oltre ottanta per i quali si è avuta sentenza di condanna. È una domanda più che legittima, a cui una perizia super partes – se sarà disposta in questa seconda fase del dibattimento – potrà dare una risposta.

Ma non basta, perché a questa notizia se ne aggiunge un’altra, se possibile ancora più clamorosa: alla richiesta di acquisizione agli atti della consulenza Tentori-D’Ambrosi, il sostituto procuratore Gian Luigi Fontana – che veste il ruolo dell’accusa in questo secondo grado al posto dei ppmm Grazia Pradella e Tiziana Siciliano – non solo non si è opposto e si è rimesso alla decisione della Corte, ma ha affermato: «Non andiamo a cercare farfalle sotto l’arco di Tito [dotta citazione dalle Odi Barbare del Carducci, più tristemente nota agli italiani di buona memoria per essere stata pronunciata in Parlamento da Mussolini il 3 gennaio 1925 nel discorso con cui inaugurava, a tutti gli effetti, la dittatura, n.d.a.] questa relazione è una zeppa all’intero impianto accusatorio, e la difesa lo sa benissimo». Il procuratore Fontana ha dunque riconosciuto l’importanza di questa nuova prova sopravvenuta, definendola addirittura una ‘zeppa’, un inciampo, un blocco, capace di mettere in crisi non solo il caso specifico ma l’intero impianto accusatorio.
E giusto per dovere di cronaca, occorre registrare che gli unici a opporsi all’acquisizione della perizia sono stati gli avvocati dei pazienti costituitisi parti civile e il legale che rappresenta l’Ordine dei Medici di Milano.

La seconda prova presentata è un decreto di archiviazione, datato novembre 2011, richiesto dal pm e disposto dal gip nei confronti delle accuse di lesioni aggravate, per interventi ritenuti inutili e dannosi, mosse da due pazienti a carico del dottor Lorenzo Spaggiari, primario di chirurgia toracica allo Ieo di Milano. La richiesta di archiviazione è stata formulata dal pm e accettata dal gip sulla base di consulenze medico-legali che hanno evidenziato come il dottor Spaggiari abbia, al contrario, agito correttamente. La difesa del dottor Brega ritiene i casi oggetto di archiviazione del tutto simili a quelli contestati al chirurgo della Santa Rita e per i quali Brega è stato invece condannato in primo grado; ritiene quindi che il decreto di archiviazione possa essere una prova a sostegno della non colpevolezza del medico e della correttezza del suo operato.

La Corte ha accolto entrambe le carte come documenti e non come fonti di prova.
La difesa del chirurgo ha inoltre chiesto la riapertura del dibattimento, e su questo i giudici si pronunceranno.

Questo è quanto di rilevante, a nostro avviso, è accaduto ieri in aula. È nostra intenzione seguire tutte le udienze del processo di appello e fornire una controcronaca di questo secondo dibattimento. Controcronaca, perché se l’informazione seguisse con attenzione le udienze dandone dettagliata e approfondita notizia, potremmo chiamarla semplicemente cronaca, ma pare non sia così. Come ci siamo ritrovati a dover definire controinchiesta un libro basato sugli atti processuali, e che avremmo potuto chiamare semplicemente inchiesta se l’informazione, in questa vicenda, avesse camminato sulle proprie gambe, assumendosi il dovere di leggere gli atti, fornirne una valutazione autonoma e informare in modo completo l’opinione pubblica.

 

Giovanna Cracco

 

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