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aprile - maggio 2012
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Inchiesta |
| L'appropriazione dei beni
mafiosi di Giovanna Cracco |
| La nuova
legge sulla vendita degli immobili confiscati alla mafia, che li sottrae
al patrimonio pubblico sociale per trasformali in capitale privato,
con priorità d'acquisto per le cooperative delle Forze Armate
e della Polizia |
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La fine Il 4 febbraio 2010, con decreto legge n. 4, viene
istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, con sede a Reggio Calabria; una società di diritto
pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile e posta sotto
la vigilanza del ministero dell’Interno. Si occuperà
dell’amministrazione, della custodia e della destinazione dei
beni mobili, immobili e aziendali sequestrati e confiscati e sostituirà
in toto, una volta divenuta operativa entro sei mesi dall’entrata
in vigore del decreto, l’attività del Commissario straordinario
per la gestione e destinazione dei beni confiscati alla mafia. Il principio Tuttavia, fin dalla sua scoperta da parte di uomini
delle istituzioni, in molti si preoccuparono di creare un’armatura
ideologica culturale a sua protezione: nel 1875 il marchese Di Rudinì
parlava di una “maffia benigna”, una specie di “spirito
di braveria”; nel 1900, uomini di cultura e politici negavano
che la mafia fosse “un’associazione di malfattori”
mentre la magistratura già aveva iniziato a descriverne il
funzionamento, la gerarchia interna e le relazioni con la politica. Il dopoguerra è storia già più
conosciuta. L’utilizzo della mafia da parte degli americani
e dello Stato italiano in funzione anticomunista e antioperaia è
nota: non poteva quindi la Dc riconoscerne l’esistenza. Fino
a metà degli anni Sessanta non si contano le dichiarazioni
di prefetti, politici locali e nazionali che negano che la mafia sia
un’associazione criminale (per Vito Ciancimino era una “mentalità”). Fu solo nel 1982, con la legge 646 Rognoni-La Torre, che entrò nel codice penale la definizione di “associazione mafiosa” con il famoso articolo 416-bis; in più furono stabilite misure di prevenzione di carattere patrimoniale, con il sequestro immediato e provvisorio dei beni, a disponibilità diretta o indiretta, dei soggetti accusati di associazione mafiosa e la confisca definitiva nel momento in cui gli stessi, durante il procedimento, non fossero in grado di dimostrarne la legittima provenienza. È questa legge che permette al pool di Palermo di Falcone e Borsellino di istituire il maxiprocesso contro la cupola, vista come organizzazione criminale verticistica. Iniziano i procedimenti di confisca e i beni si accumulano. La Rognoni-La Torre genericamente li destinava al patrimonio dello Stato, senza fissare alcun procedimento in merito. Ci pensa il decreto legge 230/1989, stabilendo le procedure di gestione, amministrazione, destinazione e cessione, anche a titolo gratuito, a enti pubblici o ad associazioni, comunità, società e imprese a partecipazione pubblica finalizzate a scopi sociali. Il decreto non faceva distinzione tra beni mobili, immobili e aziendali. La successiva legge 55/1990 fissa un altro criterio importantissimo: le misure patrimoniali preventive possono essere applicate anche nel caso l’indagato sia assente, e non decadono per sopravvenuta cessazione della pericolosità del soggetto. Dopo le stragi del ’92-’93 la società
civile batte un colpo e grazie soprattutto all’impegno dell’associazione
Libera mette pressione al Parlamento affinché approvi una legge
– di iniziativa popolare – che stabilisca l’esclusivo
riutilizzo sociale dei beni confiscati. Nel mezzo: il lavoro del Commissario straordinario La dettagliata – 302 pagine – relazione annuale 2009 del Commissario straordinario Antonio Maruccia, presentata il 23 novembre scorso, fornisce un’analisi del fenomeno e una mole di dati veramente approfondite. Vale la pena soffermarsi sui numeri relativi ai beni immobili, perché preponderanti rispetto ai beni aziendali – al 30 giugno 2009 sono 8.933 quelli confiscati contro appena 1.185 società – perché (scelta non casuale si può dire, visti i numeri) modificati dalla legge nella destinazione, e perché la grande maggioranza delle aziende, ben l’89%, non viene né destinata né messa in vendita in quanto già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva, a causa del fatto che il più delle volte il sequestro provvisorio ne blocca, inevitabilmente, l’attività. Degli 8.933 immobili confiscati, 5.407 (il 60,5%)
sono stati destinati; il restante è ancora in attesa. È
interessante analizzare la diversa progressione dell’attività
anno per anno. Prima della legge del 1996, i beni confiscati erano
1.263 e nessuno risultava destinato; dal ’96 al ’98 il
numero si incrementa di altri 1.486 immobili, raggiungendo quota 2.749,
di cui solo 228 destinati in tre anni. Nel 1999 viene istituita la
figura del Commissario straordinario: in quatto anni, fino alla sua
revoca nel 2003, i beni aumentano di altre 3.162 unità e si
incrementa anche la quota di quelli destinati: 1.904. Dal 2004 al 2006 infatti, tre anni in cui la gestione
dei beni torna sotto il Demanio, si ripresenta la curva negativa:
1.441 immobili sequestrati e 1.160 destinati. Non si può dunque ragionevolmente dire che la – doppia, nel 2003 e oggi – soppressione del Commissario straordinario sia dovuta al suo fallimento. Anzi, mai come negli ultimi due anni la procedura ha funzionato. Vero che con il decreto legge di febbraio il tutto non torna nelle mani paludose del Demanio ma si trasferisce a una Agenzia nazionale che, sulla carta, dovrebbe ben sostituire il Commissario il quale, per primo, nella relazione auspicava la creazione dell’Agenzia. Accanto, tuttavia, egli dava esplicita indicazione “della necessità di vietare la vendita dei beni”. Come una nera nube tossica aleggia infatti sulla testa della nuova Agenzia quella leggina inserita in finanziaria; un po’ malsana risulta anche essere la destinazione prevista per le somme ricavate dalla vendita, al 50% al ministero dell’Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e al restante 50% al ministero della Giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica: viene così a mancare quella prerogativa territoriale che è elemento indispensabile per combattere la mafia, economicamente e culturalmente, proprio dove essa incide maggiormente sul tessuto imprenditoriale, lavorativo e sociale. Ma più di tutto appare inquinante il comma 2-ter inserito nella legge che prevede la vendita. Il curioso codicillo Il governo di destra ha a cuore le famiglie dei
soldati e dei poliziotti – e dei generali e dei prefetti –
e provvede a dar loro un tetto sicuro e a buon prezzo? È una
sorta di gratifica riconosciuta a quella categoria che combatte
in armi la criminalità organizzata e che ora potrà,
con cospicue agevolazioni, entrare in possesso degli immobili della
stessa mafia? Può darsi. Da beni collettivi gli immobili diventano beni privati,
e in aggiunta alla società civile non viene più riconosciuto
il diritto a essere risarcita dei danni che la mafia le provoca.
Nonostante essa sia la prima a essere sfruttata, soggiogata, penalizzata
nei propri diritti di cittadinanza da una presenza mafiosa che: lo
stesso Stato ha protetto, negandone in malafede l’esistenza
per più di due secoli; ha utilizzato come braccio armato contro
la società civile quando essa andava pericolosamente
a sinistra; ha usato, e continua a usare, come potere elettorale;
con cui è scesa a patti in una Trattativa che finalmente le
inchieste giudiziarie portano alla luce; e con cui, soprattutto, ha
sempre fatto e continua a fare affari.
(1) Sistema Italia: grande capitale e mafia, Giovanna Cracco, PaginaUno n. 16/2010
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Italia: grande capitale e mafia, Giovanna Cracco, PaginaUno
n. 16/2010
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