| La richiesta di utilizzabilità
di alcune intercettazioni telefoniche che il giudice per le indagini
preliminari Clementina Forleo ha inoltrato il 20 luglio scorso al Parlamento
è solo l’ultimo casus belli dello scontro tra magistratura
e politica, a cui la cronaca di questi ultimi quindici anni ci ha abituato.
La vicenda è nota, ma merita un veloce riassunto: nell’estate
del 2005, nell’ambito delle indagini sulle scalate di Bnl su Antonveneta
e di Unipol su Bnl, la procura di Milano convalida un provvedimento
di controllo su alcune utenze telefoniche.
Tra gli intercettati vi sono, oltre agli indagati Fiorani e Consorte,
anche alcuni politici, di destra e di sinistra in egual numero. Secondo
il giudice Forleo, la rilevanza processuale di tali conversazioni avallerebbe
non solo le ipotesi di aggiotaggio manipolativo e informativo come contestate
agli imputati nel procedimento in corso, ma farebbe scattare la procedibilità
per i reati di insider trading consumati nel corso di tali operazioni
di intercettazione. Il tenore delle conversazioni non lascia dubbi,
ma il loro utilizzo come prove nel procedimento in corso è sottoposto
al placet del Parlamento, in base all’attuale normativa che disciplina
la procedibilità processuale nei confronti dei parlamentari.
Per comprendere la questione è necessario compiere
un veloce excursus sulla evoluzione normativa dell’immunità
parlamentare.
Dal punto di vista costituzionale, l’immunità parlamentare
assolve a un compito di estrema importanza: proteggendo i parlamentari
dagli abusi che l’esecutivo potrebbe esercitare per mezzo dell’autorità
giudiziaria, garantisce l’indipendenza del potere legislativo.
L‘indipendenza e la libertà di espressione dei parlamentari
nell’esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali era argomento
particolarmente sentito dai costituenti che, all’indomani del
ventennio fascista e memori dei mezzi brutali ma efficaci con i quali
il regime usava zittire i dissidenti, vollero accordare ai parlamentari
una tutela tale da garantirne l’indipendenza, in funzione di una
equilibrata separazione di competenze tra i poteri forti dello Stato.
Per questo motivo l’art. 68 della Costituzione prevedeva una tutela
molto ampia: “I membri del Parlamento non possono essere perseguiti
per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né
può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà
personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo
che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale
è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura. Eguale
autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere
in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza
anche irrevocabile”.
Se i principi da cui trae origine la norma sono condivisibili, meno
accettabile è l’uso che la classe politica ha fatto dell’istituto
dell’immunità, in particolare della cosiddetta “autorizzazione
a procedere”: essa si è trasformata, nell’immobilità
del panorama politico italiano del dopoguerra, in un privilegio non
più legato alla carica istituzionale ma allo status di politico
in quanto tale. La strumentalizzazione di tale protezione giuridica
emerse con tragica evidenza nel 1993, immediatamente dopo la chiusura
delle indagini relative ai fatti di Mani Pulite, quando i ripetuti dinieghi
opposti dalle camere alla magistratura indussero nell’opinione
pubblica il sospetto che le decisioni istituzionali fossero suggerite
da spirito corporativo, volto alla difesa dei propri adepti. La pietra
dello scandalo fu il diniego della Camera dei deputati di concedere
l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’allora deputato
Bettino Craxi, coinvolto nelle inchieste sui finanziamenti illeciti
ai partiti. Le manifestazioni di dissenso che spontaneamente riempirono
le piazze convinsero la parte politica superstite che per riacquistare
credibilità fosse necessario dare un segnale di rinnovamento.
Con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, votata trasversalmente
da tutti i partiti, il testo originario dell’art. 68 venne abrogato
e sostituito con il testo attualmente in vigore: “I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse
e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto
di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta
per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”.
Se da una parte veniva abolita l’autorizzazione a procedere nel
caso di procedimento penale, dall’altra venivano aumentati i casi
in cui era necessario richiederla, comprendendo le intercettazioni e
la corrispondenza, rendendo di fatto più difficile l’acquisizione
di materiali probatori a cui sarebbero potute seguire indagini a carico
dei parlamentari. Pur se ufficialmente la ratio della norma era quella
di ridurre le garanzie istituzionali che avevano creato una sacca di
impunità all’interno delle istituzioni, e che Mani Pulite
aveva portato alla luce, in realtà essa creava un limite precedente
alla richiesta di autorizzazione a procedere, agendo sul meccanismo
di acquisizione delle prove. Sottoponendo infatti la possibilità
di compiere intercettazioni, in qualsiasi forma sottolinea la norma,
alla autorizzazione della Camera di appartenenza, si dava una pubblicità
tale all’iniziativa del potere giudiziario da renderla sostanzialmente
vana; come si dice, uomo avvisato mezzo salvato. La legge in questione,
valutata in relazione al clima politico di quegli anni, aveva un preciso
obiettivo: ridare una parvenza di credibilità alla classe politica
e concedere una apparente soddisfazione alle istanze dell’opinione
pubblica.
La nuova formulazione dell’art. 68 permise ai
processi già iniziati di continuare, lasciando il tempo ai superstiti
di riorganizzarsi in nuove compagini. Le elezioni politiche erano alle
porte e un uomo nuovo meditava la discesa in campo. Silvio Berlusconi,
alle elezioni del 27 marzo 1994, conquista la maggioranza dei voti e
diviene presidente del Consiglio, anche se per poco. Che il Cavaliere
sia entrato in politica per usufruire di guarentigie giuridiche alle
quali non avrebbe avuto accesso in veste di comune cittadino non è
un segreto per nessuno, quindi non stupisce che un paio di elezioni
dopo, precisamente nel 2003, nella duplice veste di presidente del Consiglio
e di imputato nel processo Sme, promuova per mezzo del suo esecutivo
una proposta di legge che per due anni buoni aveva preso polvere su
una scrivania della Commissione Affari Costituzionali. Il 30 maggio
2001 infatti, l’on. Boato (gruppo misto, Verdi-Ulivo), constatato
il fatto che alla riforma dell’art. 68 non erano seguite le norme
di attuazione, e che durante la legislatura precedente era già
in corso di approvazione un progetto di legge in materia che non aveva
superato il vaglio del Senato, presentava alle nuove Camere il testo
di legge così come era stato approvato dalla Camera dei Deputati
nella XIII legislatura. Il disegno di legge, approvato dalla Camera
il 9 aprile 2003, passa al Senato che lo approva il 5 giugno con 152
voti favorevoli e 107 contrari. Il testo modificato dal Senato passa
nuovamente alla Camera, che lo approva definitivamente il 18 giugno
2003 con maggioranza schiacciante: 302 favorevoli, 17 contrari, 13 astenuti.
L’articolo 1 della legge 20 giugno 2003 n.140, meglio noto come
Lodo Schifani, è però ben diverso dal testo originale.
Se in primis si stabiliva soltanto la preminenza giuridica delle norme
di cui all’art. 68 rispetto alla normativa ordinaria in materia
di autorizzazioni a procedere delineata dall’art. 343 e seguenti
del codice di procedura penale, il testo licenziato dalle camere stabilisce
che “Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica
o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il presidente
della Repubblica, salvo quanto previsto dall’articolo 90 della
Costituzione – che riconosce la responsabilità del presidente
della Repubblica in caso di alto tradimento o per attentato alla Costituzione
– il presidente del Senato della Repubblica, il presidente della
Camera dei deputati, il presidente del Consiglio dei ministri, salvo
quanto previsto dall’art. 96 della Costituzione – che sottopone
i membri dell’esecutivo, anche se cessati dalla carica, alla giurisdizione
ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale –
il presidente della Corte costituzionale.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli
articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni
fase, stato e grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti
l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione
delle medesime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano
le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale –che
regola l’istituto della sospensione del corso della prescrizione”.
Un vero e proprio colpo di Stato, che fortunatamente non supera il vaglio
della Corte costituzionale.
Il 13 gennaio 2004, chiamata a esprimersi su richiesta
del Tribunale di Milano, la suprema corte si pronuncia per l’incostituzionalità
della norma poiché, si legge nella sentenza 24/2004: “viola
gli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini) e 24 (diritto di accesso
alla giustizia) della Costituzione”.
Secondo la Corte “negli artt. 68, 90 e 96 Cost. l’immunità
ha il fondamento e il limite nell’esercizio della funzione. Per
effetto della censurata normativa il presidente del Consiglio dei ministri
già sottoposto, previa autorizzazione parlamentare, alla giurisdizione
ordinaria per i reati funzionali, ne è viceversa sottratto ope
legis per quelli comuni. Il che è contraddittorio, perché
in base all’art. 96 Cost. l’autorizzazione a procedere può
essere negata solo nei casi ivi previsti.
Poiché l’unico soggetto sottoposto a processo, per ‘fatti
antecedenti l’assunzione della carica o della funzione’,
era l’on. Berlusconi, si è in presenza di una legge personale
di favore, definita da autorevole dottrina come lesiva dell’art.
3 Cost., in quanto volta a estendere, oltre i casi previsti dalla Costituzione,
le ipotesi di improcedibilità soggettiva e le garanzie costituzionali
impedienti la immediata attuazione della legge. Infatti, tali improcedibilità
e garanzie privano di concreta efficacia la legge rispetto a determinati
cittadini e creano diseguaglianze formali tra i medesimi”. In
seguito alla sentenza della Consulta, l’art. 1 della legge decade
per manifesta incostituzionalità, tuttavia la sua breve vita
permette a Silvio Berlusconi di sospendere il processo Sme. Il processo
riprenderà, ma il suo iter dovrà ricominciare dall’inizio;
si svolgerà inoltre davanti a un altro collegio del tribunale
di Milano rispetto a quello che nel novembre 2003 aveva condannato i
coimputati di Berlusconi, Cesare Previti e Renato Squillante. Pur mutilata
del primo articolo, la legge 140/2003 è tuttora in vigore; in
particolare l’art. 6 stabilisce che “qualora, su istanza
di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi
di cui all’articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale,
ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui
al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza
e richiede, entro i dieci giorni successivi, l’autorizzazione
della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva
al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate”.
Proprio in ossequio a questa norma di legge il giudice Forleo ha presentato
richiesta alla Camera per ottenere l’utilizzabilità delle
conversazioni intercettate e acquisite nel procedimento aperto presso
il tribunale di Milano relativo alle vicende che nel 2005 hanno coinvolto
i vertici di Bnl, Unipol e Bankitalia. Vicende che noi conosciamo attraverso
gli atti di indagine depositati dal Pubblico ministero presso il tribunale,
in particolare dalle intercettazioni telefoniche.
La conoscibilità degli atti di indagine di un procedimento penale
in corso è sottoposta a una disciplina complessa volta a tutelare
vari aspetti dell’ordine istituzionale. Il codice di procedura
penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, ha sostanzialmente abrogato
il segreto istruttorio previsto nel codice Rocco, sostituendolo con
un blando segreto investigativo.
L’art. 329 stabilisce che: “gli atti di indagine compiuti
dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia giudiziaria (348 s.)
sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa
avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari
(405 s.)”. La norma tutela la capacità investigativa del
potere giudiziario, evitando una nociva pubblicità che permetterebbe
ai soggetti indagati di porre in essere atti volti alla distruzione
delle prove; tutela inoltre l’indagato, a cui la legge riconosce
la presunzione di innocenza, che potrebbe essere danneggiato dalla notizia
di sospetti che le stesse indagini potrebbero rivelare infondati. Configurandosi
quale eccezione all’art. 21 della Costituzione, che garantisce
la libertà di informazione, il segreto è però limitato
alla funzione probatoria e decade al termine dell’udienza preliminare.
La sua estensione è perciò limitata ai diciotto mesi,
prolungabile a due anni solo in casi particolari, in base all’art.
407 del codice di procedura penale che stabilisce i limiti di durata
delle indagini preliminari.
Al quadro normativo delineato dall’art. 329 si affianca il dettato
dell’art. 114 (divieto di pubblicazione di atti e di immagini),
il quale stabilisce che “è vietata la pubblicazione, anche
parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro
contenuto. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse
le indagini preliminari (405, 554) ovvero fino al termine dell’udienza
preliminare (424 s.)”.
La sanzione connessa è stabilita dal codice penale, art. 684,
pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale: “Chiunque
pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione,
atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge
la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta
giorni o con l’ammenda da euro 51 a 258”. A tale norma si
collega l’art. 115 del c.p.p.: “salve le sanzioni previste
dalla legge penale (684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione
previsto dagli artt. 114 e 329 […] costituisce illecito disciplinare
quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri
enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale
è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, applicabile
di fatto solo ai giornalisti. La oggettiva levità della pena
spiega perché, in casi giudiziari di particolare interesse, i
mezzi di informazione abbiano deciso di pubblicare atti di cui avevano
conoscenza nonostante il segreto investigativo, accollandosi l’onere
connesso. Per questo, solo per fare alcuni esempi, abbiamo saputo in
tempo reale di Mani Pulite, delle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi
e di altre vicende che hanno segnato il confine tra politica, finanza
e legalità. Anche le intercettazioni telefoniche per le quale
il giudice Forleo richiede ora l’utilizzabilità hanno subito
la stessa sorte. Coperte inizialmente dal segreto, esse sono state in
parte rese pubbliche nel settembre 2005, immediatamente dopo l’inizio
delle indagini, in chiara violazione della normativa sopra ricordata.
La pubblicità però ha avuto il merito di informare borsa,
investitori e cittadini delle trame poste in essere a loro danno. A
oggi, essendo scaduti i termini di durata delle indagini, a istruttoria
conclusa, esse non sono più coperte dal segreto e quindi pubblicabili.
Con le conseguenze che ne derivano. È indubbia infatti la valenza
comunicativa di una intercettazione telefonica. La maggior parte degli
atti giudiziari non è pienamente comprensibile da parte del cittadino
comune, che spesso ha scarsa confidenza con le procedure e il gergo
della giustizia. Ma l’intercettazione è per la sua immediatezza
in grado di superare l’ostacolo, mostrando l’evidenza di
un comportamento.
Per chi ancora credeva che esistessero differenze tra
i politici di destra e di sinistra il caso Unipol è stato un
duro risveglio. Compaiono infatti tra gli intercettati tre esponenti
di spicco – La Torre, D’Alema e Fassino – per nulla
diversi, nel tenore delle conversazioni, dai loro oppositori politici,
coinvolti specularmente nel filone d’inchiesta su Antonveneta.
Non solo. Secondo il Tribunale di Milano esse configurerebbero una ulteriore
imputazione a carico dei politici coinvolti.
La formulazione della richiesta non lascia dubbi: “sarà
proprio il placet del Parlamento a rendere possibile la procedibilità
penale nei confronti dei suoi membri – inquietanti interlocutori
di numerose di dette conversazioni soprattutto intervenute sull’utenza
in uso a Consorte – i quali all’evidenza appaiono non passivi
ricettori di informazioni pur penalmente rilevanti né personaggi
animati da sana tifoseria per opposte forze in campo, ma consapevoli
complici di un disegno criminoso di ampia portata che si stava consumando
proprio ai danni dei piccoli e medi risparmiatori, in una logica di
manipolazione e lottizzazione del sistema bancario e finanziario nazionale.
È evidente infatti come, risultando a carico di tali soggetti
solo le granitiche risultanze di cui al tenore delle conversazioni in
questione, non si sarebbe comunque potuto procedere alla relativa iscrizione
degli stessi nel registro degli indagati data appunto l’attuale
inutilizzabilità di tali elementi”. Da questo punto di
vista l’autorizzazione del Parlamento assume una chiara valenza
politica.
Il 26 settembre la Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera,
chiamata a esprimersi in merito alla posizione di Fassino e D’Alema,
ha votato per l’utilizzabilità delle intercettazioni del
primo, mentre si è dichiarata incompetente in merito alla posizione
del secondo, avendo rilevato che al momento in cui vennero compiute
le intercettazioni era membro del Parlamento europeo. Una soluzione
politicamente corretta per sistemare le faccende del passato mentre
ci si organizza per evitarle in futuro. Se ancora qualcuno crede che
non esistano interessi trasversali al Parlamento, dovrebbe attentamente
riflettere sulla proposta di legge Mastella in materia di intercettazioni
telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine.
Presentato il 14 settembre 2006 su proposta del ministro della Giustizia,
procede rapidamente in commissione, viene approvato dalla Camera il
17 aprile e a luglio è già in corso di esame in commissione
al Senato. La norma è ampiamente condivisa anche a giudicare
dal risultato della votazione alla Camera: 447 favorevoli, 7 astenuti,
nessun contrario. “Un momento esaltante per il Parlamento”
ha dichiarato il guardasigilli, frase che può dare adito a diverse
interpretazioni. Il primo articolo del progetto di legge modifica la
normativa prevista all’art.114 c.p.p. definendo non pubblicabili
gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero e le investigazioni
difensive, anche se non più coperte dal segreto, ampliando quindi
quantitativamente gli atti sottoposti a segreto. Vieta inoltre la pubblicazione,
anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione
degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche,
o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non
più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini
preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. In
altre parole: la notizia è pubblica, non è coperta dal
segreto, ma i mezzi di informazione non ne possono parlare. Inoltre,
nel caso si vada a giudizio, gli atti del Pubblico ministero sono pubblicabili
solo dopo la pronuncia della sentenza di appello, mentre la normativa
in vigore autorizza la pubblicazione già dopo la pronuncia in
primo grado.
Vengono anche aumentate le sanzioni per i giornalisti, con l’introduzione
nel dl 30 giugno 2003 (legge sulla privacy) dell’art. 164-bis
che definisce l’illecito per finalità giornalistiche, a
cui è collegata una sanzione amministrativa che può arrivare
a un massimo di 60mila euro, contro i 258 di ora. L’intento del
disegno di legge Mastella non è quello di limitare la forza probatoria
delle intercettazioni telefoniche, ma evitarne la pubblicazione e di
conseguenza la visibilità. Rispetto al tema dell’immunità
il tentativo è speculare a quello posto in essere nella scorsa
legislatura: se con il Lodo Schifani si ampliavano i limiti costituzionali
dell’istituto in se stesso, il disegno di legge Mastella procede
per così dire dal basso, limitando la circolazione delle notizie
che potrebbero danneggiare i personaggi pubblici. L’obiettivo
della proposta di legge è, secondo le parole del relatore, “di
contemperare le necessità investigative, le esigenze di pubblica
informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse,
il diritto dei cittadini a veder tutelata la loro riservatezza, soprattutto
quando estranei al procedimento”, ma, alla luce delle evidenti
connivenze che le intercettazioni attribuiscono a entrambi gli schieramenti,
sembra piuttosto essere un altro tentativo per zittire i mezzi di informazione
e addormentare definitivamente la coscienza del Paese.
L’immagine che emerge da tutto questo è
desolante. Se per un decennio ci siamo illusi che la ricerca dell’immunità
assoluta fosse un’aspirazione della destra impegnata a salvare
il suo leader, la vicenda Unipol e l’approvazione a tempo di record
del disegno di legge Mastella ci dimostrano che la questione è
largamente condivisa. Pur nella diversità degli interventi, il
fine è comunque la ricerca di una garanzia che non attiene al
corretto funzionamento delle istituzioni, ma diviene paravento per ogni
forma di illecito volto all’arricchimento personale o del proprio
schieramento, il tutto a prescindere dagli interessi della collettività.
La normativa in vigore, seppure perfettibile, ha il pregio di contemperare
la libertà di informazione, determinante nella formazione della
coscienza civile, con le esigenze di tutela del sistema giudiziario.
Sembra invece che gli interventi che abbiamo analizzato, ben lungi dal
tutelare questo già precario equilibrio, abbiano in comune l’obiettivo
di spostare l’ago della bilancia a favore di una immunità
che va ben al di là del dettato costituzionale.
La ricerca dell’immunità è sempre un indizio malevolo
delle condizioni di salute di una classe politica e a giudicare da tutto
questo c’è seriamente da preoccuparsi. Soprattutto quando
si ha la consapevolezza di assistere a una partita in cui entrambe le
squadre vestono la stessa casacca e giocano nella stessa direzione.
Erika Gramaglia
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