È uscito il numero
25
dicembre 2011- gennaio 2012
| Contenuti per tema |
| scontro politica e magistratura |
| osservatorio sulla mafia |
| economia criminale |
| privatizzazioni |
| la sinistra in Italia |
| lavoro e conflitto sociale |
| politica dell'immigrazione |
| rapporto Stato e Chiesa |
| rapporto cultura, informazione e potere |
| scuola e riforma scolastica |
| politica medioriente |
| Il progetto Paginauno |
|
la
scuola |
| Iniziative |
| controracconto 2009 |
| controracconto 2008 |
| controracconto 2007 |
| Comunicazione |
| newsletter |
| la stampa |
| link |
| contatti |
| area riservata |
John Wainwright
Stato di fermo
narrativa
Giuseppe Ciarallo
DanteSka
satira politica
Walter G. Pozzi
Altri destini
narrativa
Davide Pinardi
Narrare
critica letteraria
Il contenuto di questo sito
è coperto da
Licenza
Creative Commons
|
Dura lex... |
| Sospetta immunità di Erika Gramaglia |
|
La legge
sulle intercettazioni e l'immunità parlamentare |
|
La richiesta di utilizzabilità
di alcune intercettazioni telefoniche che il giudice per le indagini
preliminari Clementina Forleo ha inoltrato il 20 luglio scorso al
Parlamento è solo l’ultimo casus belli dello scontro
tra magistratura e politica, a cui la cronaca di questi ultimi quindici
anni ci ha abituato. La vicenda è nota, ma merita un veloce
riassunto: nell’estate del 2005, nell’ambito delle indagini
sulle scalate di Bnl su Antonveneta e di Unipol su Bnl, la procura
di Milano convalida un provvedimento di controllo su alcune utenze
telefoniche. Per comprendere la questione è necessario
compiere un veloce excursus sulla evoluzione normativa dell’immunità
parlamentare. Se i principi da cui trae origine la norma sono condivisibili, meno accettabile è l’uso che la classe politica ha fatto dell’istituto dell’immunità, in particolare della cosiddetta “autorizzazione a procedere”: essa si è trasformata, nell’immobilità del panorama politico italiano del dopoguerra, in un privilegio non più legato alla carica istituzionale ma allo status di politico in quanto tale. La strumentalizzazione di tale protezione giuridica emerse con tragica evidenza nel 1993, immediatamente dopo la chiusura delle indagini relative ai fatti di Mani Pulite, quando i ripetuti dinieghi opposti dalle Camere alla magistratura indussero nell’opinione pubblica il sospetto che le decisioni istituzionali fossero suggerite da spirito corporativo, volto alla difesa dei propri adepti. La pietra dello scandalo fu il diniego della Camera dei deputati di concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’allora deputato Bettino Craxi, coinvolto nelle inchieste sui finanziamenti illeciti ai partiti. Le manifestazioni di dissenso che spontaneamente riempirono le piazze, convinsero la parte politica superstite che per riacquistare credibilità fosse necessario dare un segnale di rinnovamento. Con legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, votata trasversalmente da tutti i partiti, il testo originario dell’art. 68 venne abrogato e sostituito con il testo attualmente in vigore: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. Se da una parte veniva abolita l’autorizzazione a procedere nel caso di procedimento penale, dall’altra venivano aumentati i casi in cui era necessario richiederla, comprendendo le intercettazioni e la corrispondenza, rendendo di fatto più difficile l’acquisizione di materiali probatori a cui sarebbero potute seguire indagini a carico dei parlamentari. Pur se ufficialmente la ratio della norma era quella di ridurre le garanzie istituzionali che avevano creato una sacca di impunità all’interno delle istituzioni, e che Mani Pulite aveva portato alla luce, in realtà essa creava un limite precedente alla richiesta di autorizzazione a procedere, agendo sul meccanismo di acquisizione delle prove. Sottoponendo infatti la possibilità di compiere intercettazioni in qualsiasi forma, sottolinea la norma, alla autorizzazione della Camera di appartenenza, si dava una pubblicità tale all’iniziativa del potere giudiziario da renderla sostanzialmente vana; come si dice, uomo avvisato mezzo salvato. La legge in questione, valutata in relazione al clima politico di quegli anni, aveva un preciso obiettivo: ridare una parvenza di credibilità alla classe politica e concedere una apparente soddisfazione alle istanze dell’opinione pubblica. La nuova formulazione dell’art. 68 permise ai processi già iniziati di continuare, lasciando il tempo ai superstiti di riorganizzarsi in nuove compagini. Le elezioni politiche erano alle porte e un uomo nuovo meditava la discesa in campo. Silvio Berlusconi, alle elezioni del 27 marzo 1994, conquista la maggioranza dei voti e diviene presidente del Consiglio, anche se per poco. Che il Cavaliere sia entrato in politica per usufruire di guarentigie giuridiche alle quali non avrebbe avuto accesso in veste di comune cittadino non è un segreto per nessuno, quindi non stupisce che un paio di elezioni dopo, precisamente nel 2003, nella duplice veste di presidente del Consiglio e di imputato nel processo Sme, promuova per mezzo del suo esecutivo una proposta di legge che per due anni buoni aveva preso polvere su una scrivania della Commissione Affari Costituzionali. Il 30 maggio 2001 infatti, l’on. Boato (gruppo misto, Verdi-Ulivo), constatato il fatto che alla riforma dell’art. 68 non erano seguite le norme di attuazione, e che durante la legislatura precedente era già in corso di approvazione un progetto di legge in materia che non aveva superato il vaglio del Senato, presentava alle nuove Camere il testo di legge così come era stato approvato dalla Camera dei Deputati nella XIII legislatura. Il disegno di legge, approvato dalla Camera il 9
aprile 2003, passa al Senato che lo approva il 5 giugno con 152 voti
favorevoli e 107 contrari. Il testo modificato dal Senato passa nuovamente
alla Camera, che lo approva definitivamente il 18 giugno 2003 con
maggioranza schiacciante: 302 favorevoli, 17 contrari, 13 astenuti.
L’articolo 1 della legge 20 giugno 2003 n. 140, meglio noto
come Lodo Schifani, è però ben diverso dal testo originale.
Se in primis si stabiliva soltanto la preminenza giuridica delle norme
di cui all’art. 68 rispetto alla normativa ordinaria in materia
di autorizzazioni a procedere delineata dall’art. 343 e seguenti
del codice di procedura penale, il testo licenziato dalle camere stabilisce
che “non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della
carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il presidente
della Repubblica, salvo quanto previsto dall’articolo 90 della
Costituzione – che riconosce la responsabilità del presidente
della Repubblica in caso di alto tradimento o per attentato alla Costituzione
– il presidente del Senato della Repubblica, il presidente della
Camera dei deputati, il presidente del Consiglio dei ministri, salvo
quanto previsto dall’art. 96 della Costituzione – che
sottopone i membri dell’esecutivo, anche se cessati dalla carica,
alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni, previa autorizzazione del Senato della Repubblica
o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale – il presidente della Corte Costituzionale. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli
90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase,
stato e grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti
l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione
delle medesime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano
le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale –
che regola l’istituto della sospensione del corso della prescrizione”. Il 13 gennaio 2004, chiamata a esprimersi su richiesta
del tribunale di Milano, la suprema Corte si pronuncia per l’incostituzionalità
della norma poiché, si legge nella sentenza 24/2004: “Viola
gli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini) e 24 (diritto di accesso
alla giustizia) della Costituzione”. In seguito alla sentenza della Consulta, l’art.
1 della legge decade per manifesta incostituzionalità, tuttavia
la sua breve vita permette a Silvio Berlusconi di sospendere il processo
Sme. Il processo riprenderà, ma il suo iter dovrà ricominciare
dall’inizio; si svolgerà inoltre davanti a un altro collegio
del tribunale di Milano rispetto a quello che nel novembre 2003 aveva
condannato i coimputati di Berlusconi, Cesare Previti e Renato Squillante. Proprio in ossequio a questa norma di legge il giudice
Forleo ha presentato richiesta alla Camera per ottenere l’utilizzabilità
delle conversazioni intercettate e acquisite nel procedimento aperto
presso il tribunale di Milano relativo alle vicende che nel 2005 hanno
coinvolto i vertici di Bnl, Unipol e Bankitalia. Vicende che noi conosciamo
attraverso gli atti di indagine depositati dal pubblico ministero
presso il tribunale, in particolare dalle intercettazioni telefoniche. L’art. 329 stabilisce che: “Gli atti
di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia
giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato
non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari (405 s.)”. La norma tutela la capacità
investigativa del potere giudiziario, evitando una nociva pubblicità
che permetterebbe ai soggetti indagati di porre in essere atti volti
alla distruzione delle prove; tutela inoltre l’indagato, a cui
la legge riconosce la presunzione di innocenza, che potrebbe essere
danneggiato dalla notizia di sospetti che le stesse indagini potrebbero
rivelare infondati. Configurandosi quale eccezione all’art.
21 della Costituzione, che garantisce la libertà di informazione,
il segreto è però limitato alla funzione probatoria
e decade al termine dell’udienza preliminare. La sua estensione
è perciò limitata ai diciotto mesi, prolungabile a due
anni solo in casi particolari, in base all’art. 407 del codice
di procedura penale che stabilisce i limiti di durata delle indagini
preliminari. La sanzione connessa è stabilita dal codice
penale, art. 684, pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento
penale: “Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto
o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale,
di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con
l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro
51 a 258”. A tale norma si collega l’art. 115 del c.p.p.:
“Salve le sanzioni previste dalla legge penale (684 c.p.), la
violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e
329 […] costituisce illecito disciplinare quando il fatto è
commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero
da persone esercenti una professione per la quale è richiesta
una speciale abilitazione dello Stato”, applicabile di fatto
solo ai giornalisti. La oggettiva levità della pena spiega
perché, in casi giudiziari di particolare interesse, i mezzi
di informazione abbiano deciso di pubblicare atti di cui avevano conoscenza
nonostante il segreto investigativo, accollandosi l’onere connesso.
Per questo, solo per fare alcuni esempi, abbiamo saputo in tempo reale
di Mani Pulite, delle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi e di
altre vicende che hanno segnato il confine tra politica, finanza e
legalità. Anche le intercettazioni telefoniche per le quale
il giudice Forleo richiede ora l’utilizzabilità hanno
subito la stessa sorte. Coperte inizialmente dal segreto, esse sono
state in parte rese pubbliche nel settembre 2005, immediatamente dopo
l’inizio delle indagini, in chiara violazione della normativa
sopra ricordata. La pubblicità però ha avuto il merito
di informare borsa, investitori e cittadini delle trame poste in essere
a loro danno. A oggi, essendo scaduti i termini di durata delle indagini,
a istruttoria conclusa, esse non sono più coperte dal segreto
e quindi pubblicabili. Per chi ancora credeva che esistessero differenze
tra i politici di destra e di sinistra il caso Unipol è stato
un duro risveglio. Compaiono infatti tra gli intercettati tre esponenti
di spicco – La Torre, D’Alema e Fassino – per nulla
diversi, nel tenore delle conversazioni, dai loro oppositori politici,
coinvolti specularmente nel filone d’inchiesta su Antonveneta. Il 26 settembre la Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera, chiamata a esprimersi in merito alla posizione di Fassino e D’Alema, ha votato per l’utilizzabilità delle intercettazioni del primo, mentre si è dichiarata incompetente in merito alla posizione del secondo, avendo rilevato che al momento in cui vennero compiute le intercettazioni era membro del Parlamento europeo. Una soluzione politicamente corretta per sistemare le faccende del passato mentre ci si organizza per evitarle in futuro. Se ancora qualcuno crede che non esistano interessi trasversali al Parlamento, dovrebbe attentamente riflettere sulla proposta di legge Mastella in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine. Presentato il 14 settembre 2006 su proposta del ministro della Giustizia, procede rapidamente in commissione, viene approvato dalla Camera il 17 aprile e a luglio è già in corso di esame in commissione al Senato. La norma è ampiamente condivisa anche a giudicare dal risultato della votazione alla Camera: 447 favorevoli, 7 astenuti, nessun contrario. “Un momento esaltante per il Parlamento” ha dichiarato il guardasigilli, frase che può dare adito a diverse interpretazioni. Il primo articolo del progetto di legge modifica la normativa prevista all’art.114 c.p.p. definendo non pubblicabili gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero e le investigazioni difensive, anche se non più coperte dal segreto, ampliando quindi quantitativamente gli atti sottoposti a segreto. Vieta inoltre la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. In altre parole: la notizia è pubblica, non è coperta dal segreto, ma i mezzi di informazione non ne possono parlare. Inoltre, nel caso si vada a giudizio, gli atti del Pubblico ministero sono pubblicabili solo dopo la pronuncia della sentenza di appello, mentre la normativa in vigore autorizza la pubblicazione già dopo la pronuncia in primo grado. Vengono anche aumentate le sanzioni per i giornalisti, con l’introduzione nel dl 30 giugno 2003 (legge sulla privacy) dell’art. 164-bis che definisce l’illecito per finalità giornalistiche, a cui è collegata una sanzione amministrativa che può arrivare a un massimo di 60mila euro, contro i 258 di ora. L’intento del disegno di legge Mastella non è quello di limitare la forza probatoria delle intercettazioni telefoniche, ma evitarne la pubblicazione e di conseguenza la visibilità. Rispetto al tema dell’immunità il tentativo è speculare a quello posto in essere nella scorsa legislatura: se con il Lodo Schifani si ampliavano i limiti costituzionali dell’istituto in se stesso, il disegno di legge Mastella procede per così dire dal basso, limitando la circolazione delle notizie che potrebbero danneggiare i personaggi pubblici. L’obiettivo della proposta di legge è, secondo le parole del relatore, “di contemperare le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse, il diritto dei cittadini a veder tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento”, ma, alla luce delle evidenti connivenze che le intercettazioni attribuiscono a entrambi gli schieramenti, sembra piuttosto essere un altro tentativo per zittire i mezzi di informazione e addormentare definitivamente la coscienza del Paese. L’immagine che emerge da tutto questo è
desolante. Se per un decennio ci siamo illusi che la ricerca dell’immunità
assoluta fosse un’aspirazione della destra impegnata a salvare
il suo leader, la vicenda Unipol e l’approvazione a tempo di
record del disegno di legge Mastella ci dimostrano che la questione
è largamente condivisa. Pur nella diversità degli interventi,
il fine è comunque la ricerca di una garanzia che non attiene
al corretto funzionamento delle istituzioni, ma diviene paravento
per ogni forma di illecito volto all’arricchimento personale
o del proprio schieramento, il tutto a prescindere dagli interessi
della collettività. La normativa in vigore, seppure perfettibile,
ha il pregio di contemperare la libertà di informazione, determinante
nella formazione della coscienza civile, con le esigenze di tutela
del sistema giudiziario. Sembra invece che gli interventi che abbiamo
analizzato, ben lungi dal tutelare questo già precario equilibrio,
abbiano in comune l’obiettivo di spostare l’ago della
bilancia a favore di una immunità che va ben al di là
del dettato costituzionale.
Altri articoli sull'argomento: Giustizia:
la riforma salvacorrotti Walter G. Pozzi, Paginauno n.
10/2008 Differenze antropologiche
Erica Gramaglia, Paginauno n. 2/2007
Leggi altri articoli sul tema scontro politica e magistratura |