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aprile - maggio 2012
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E se il mostro
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Polemos |
| Potestà punitiva, mondi e sottomondi |
|
La potestà
punitiva dello Stato, la custodia cautelare, la pratica della confessione...
quando il carcere è la zona grigia dove la nostra ‘civiltà’
combatte i propri fantasmi |
| “Non vi è
libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi
l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa”, scriveva
il Beccaria. L’analisi della citazione non dovrebbe concentrarsi
solo sul cerchio affliggente della detenzione, ma andrebbe ampliata
al meccanismo di un sistema economico e sociale che sacrifica l’individualità
alla massificazione ideologica e strumentale. Verrebbe da chiedersi
quale sia il vero significato del termine ‘libertà’,
quali siano le paure intrinseche e quanti siano i fattori deterrenti,
soprattutto quando non ci sentiamo più autonomamente coscienti,
ma avvertiamo i sintomi di una prigionia quotidiana, qualcosa di tanto
indefinito quanto innaturale, il nostro adulato ‘senso di appartenenza’
ridotto ai minimi termini, e moltiplicato all’infinito. Rotto il contratto delle buone regole – contratto
stipulato a priori e dove il margine è sempre ambiguo –
subentra il riconoscimento della responsabilità individuale.
Ci si ritrova in un gioco che ha ben poco di etico, e nel quale la
stessa natura socio-culturale, che dovrebbe quanto meno analizzare
statistiche ed elementi, dichiara forfait per darsela a gambe levate,
marchiando poi a fuoco quello che, alla fine, risulta essere solo
un segno manifesto del vuoto atroce che si respira in ogni situazione
di disagio sociale. Il riconoscimento della responsabilità individuale,
dunque; o, meglio, gli ingranaggi del potere giudiziario che distribuiscono
olio al motore affinché il sistema penale lubrifichi i pistoni
e si possa procedere con la combustione: il gioco delle parti. E proprio la legittimità o meno di molte
delle esigenze di custodie cautelari, disposte nel corso di un procedimento
penale, è un tema che spinge a rivalutare l’importanza
della dignità dell’individuo nel rapporto col potere,
in particolare quando gli stessi istituti di pena non riescono più
a gestire il sovraffollamento. Quando le condizioni di vita all’interno
del carcere diventano disumane, si aggiunge tortura alla pena da scontare,
senza parlare delle situazioni che si generano, sempre più
critiche e pericolose. Basta sentire parlare i rappresentanti del
Dap, quando in più occasioni hanno dato sfogo al malcontento
generale, e potremmo dire di avere a che fare con degli assistenti
sociali mancati. Al destino sì che non manca mai il senso dell’ironia. Entriamo così in un tema veramente delicato,
enigmatico e problematico, soprattutto quando lo relazioniamo con
la società, e lo vincoliamo all’autorità di sorta.
Non sono forse, la libertà e il bene comune, una la stretta
parente dell’altro in un tentativo di società più
sensibile e più profonda? Più vivibile insomma. In questo limbo si colloca perfettamente il contesto giuridico di ogni sistema contemporaneo, dal momento che niente di quello che è richiamo ai valori del ‘diritto’, trova nel procedimento penale giusta collocazione. Laddove molte condizioni di disagio, e perché no, anche di particolare degrado sociale, che andrebbero affrontate con peculiare competenza, ma soprattutto con una dose di elementare buonsenso, si trasformano in situazioni di allarme sociale; laddove si lavori a uso e disuso delle statistiche, che sempre hanno buona parte di merito; laddove si consumi la speculazione delle testate giornalistiche, le quali a volte danno l’impressione di voler creare un clima di terrore generale piuttosto che informare; laddove la ‘giustizia’ venga ridotta a questo, i parametri di valutazione delle esigenze di custodia cautelare vengono letteralmente fagocitati e triturati, sono praticamente divorati da questa struttura invisibile che non ha niente da spartire con l’umanità, e tanto meno con la ragione. Sembra a questo punto evidente che, una volta iniziata
una minima analisi sulle modalità dell’azione penale,
ci si trovi a riflettere sui conflitti e sulle stesse contraddizioni
che da sempre cerchiamo di ignorare, se non addirittura di seppellire.
Il carcere appunto ne rappresenta l’essenza, il fattore esponenziale
al massimo della potenza. In sostanza, non è un azzardo dire che l’unità
di misura in una società organizzata consiste nella sua capacità
di interagire o meno con le contraddizioni che inevitabilmente prendono
forma al suo interno. Questo quando si cerca un equilibrio costruttivo,
altrimenti tutto è lecito. Lo stesso aforisma volterriano,
ormai famoso: “Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre
carceri, poiché è da esse che si misura il grado di
civiltà di una nazione”, racchiude nella sua genuina
semplicità, non solo un appello all’umanità delle
condizioni detentive, ma un vero e proprio concetto di evoluzione
sociale. Altra questione che merita attenzione nell’avvio
dell’azione penale, e quindi sempre relazionata alla fase preliminare,
con nesso e connesso la limitazione della libertà personale,
è quella delle indagini. Senza entrare nel merito dei metodi di tortura ancora
utilizzati in molti Paesi, tra i quali si distingue la tecnica di
annegamento o waterboarding, che potremmo tranquillamente
assimilare a una sorta di evoluzione della vecchia tortura dell’acqua,
non si può certo ignorare quanto i fattori di pressione, o
meglio di vessazione psicologica, occupino da sempre un ruolo primario
nel modus operandi dell’autorità inquirente. Se la magistratura non è mai stata capace
di fare autocritica, mai come ora si è irrigidita tanto da
rasentare il fanatismo. La difesa a oltranza dai continui attacchi
che le vengono rivolti da una parte del potere politico ha creato
una situazione ancora più esasperata, con la conseguenza che
anche quando è palese l’errore intrapreso con le indagini,
o pronunciato nelle sentenze di condanna, il caso è raramente
esposto a un capitolo di riesame. Questo è il fattore x dello scontro
in atto. Anche se, quando parlano, tutti hanno in bocca la locuzione
‘democrazia e giustizia’. Senza ragionare sul fatto che
è veramente privo di futuro un Paese che affida le proprie
possibilità di riscatto al potere giudiziario, dimenticando
così secoli di storia. Basti solo ricordare come il paravento
legislativo, evoluto o meno, sia sempre servito per crocifiggere personaggi
scomodi, resi poi martiri dal riciclo sistematico del momento. Continuando il percorso delle modalità dell’azione
penale, sulla stessa linea di quanto maturato durante la fase preliminare,
anche l’atteggiamento processuale dell’indagato diventa
determinante e può essere suddiviso in due categorie distinte:
meritorio o lodevole, oppure biasimevole. Ossia, lodabile e premiato
da indulgenza se la scelta processuale prevede un accordo con la procura
di turno, o per un giudizio abbreviato, deplorevole e contenzioso
se si rifiuta qualsiasi sorta di accordo con la procura e si decide
per un giudizio di tipo dibattimentale, rifiutando in toto gli addebiti
contestati. Chiunque abbia un minimo di abitudine con le pratiche
giudiziarie conosce queste realtà, è un segreto di Pulcinella
al quale tutti fanno acquiescenza. Il problema si presenta e si trasforma
in dramma quando l’indagato di turno vorrebbe battersi per provare
la propria estraneità ai fatti, perché innocente. La
documentazione a suffragio della difesa viene spesso ignorata, e a
volte nemmeno letta. Il dibattimento diventa una spada di Damocle
sulla testa dell’indagato. Solo uno stolto, anche se innocente,
non accetta le condizioni della procura, la quale mette sul piatto
sempre offerte interessanti, pur di chiudere in bellezza. Eppure, verità o meno, colpevolezza o innocenza, questa è diventata l’unica strada processuale capace di garantire una certa equità nel trattamento. Anche perché una volta emessa sentenza di condanna definitiva, senza avere stipulato un accordo riparatore, o comunque senza che vi sia stato da parte dell’imputato almeno un accenno implicito di ammissione di colpa, dica quel che dica l’orientamento giuridico di riferimento, subentra un problema ancora più grande che riguarda la fase della cosiddetta rieducazione. L’articolo 27 al comma terzo della Costituzione italiana testualmente cita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La sopravvivenza di un modello sociale costruito su di una complessa struttura che ci vuole massa e in cui la libertà è un paravento venduto insieme ad altri mille prodotti, necessita proprio di quel tipo di comportamento che poi dice di combattere. La via di non ritorno del socialmente pericoloso, ormai perso nel suo comportamento deviante, combacia alla perfezione con l’esigenza di avere sempre un Caino a disposizione. Lo posso mostrare alle masse insoddisfatte e incerte, mi posso gratificare per essere riuscito a rappresentare il bene davanti al male. Il giusto monito per ogni decisione e il giusto premio per ogni frustrazione, evitando così quelle contraddizioni e quei conflitti che mi troverebbero nudo e disarmato. L’osservazione della personalità del detenuto in istituto è quasi inesistente a causa della sproporzione tra personale a ciò adibito e numero dei detenuti. Non c’è alcuna volontà di ‘riabilitare’. L’istituto della rieducazione, che di fatto
trova, nei compiti dell’ufficio di sorveglianza prima, e nell’organo
collegiale dopo, la giurisdizione e la potestà di valutare
eventuali misure alternative alla detenzione, si basa esclusivamente
su due parametri. Il primo dipende dalla collaborazione del soggetto
con l’autorità inquirente, e il caso di Angelo Izzo può
valere come esempio senza bisogno di ulteriori commenti; il secondo
si basa sulle valutazioni fatte all’interno dell’istituto
e relative al comportamento dell’individuo, considerato come
indice precursore della personalità dello stesso in un contesto
relazionale. Vi è stato persino un periodo in cui, per
rimediare agli errori giudiziari commessi, si è paventato l’inserimento
legislativo della responsabilità personale dei giudici; a parallelo
della responsabilità individuale del cittadino, si voleva contrapporre
l’implicazione dell’autorità giudicante. Quasi
un sarcasmo nel paradosso, ma del tutto impraticabile, dal momento
che il giudice agisce in funzione dell’autorità concessa
dallo Stato e non può essere separato da questa: in tal caso
perderebbe la natura e la ragione di essere in una società
organizzata e composta nei parametri che conosciamo. Insomma, una barbarie medievale trasportata, con
tanto di specializzazione, ai giorni nostri, e coadiuvata dall’atteggiamento
dei vari uffici di sorveglianza, che non vogliono nemmeno sentir parlare
di presunti innocenti rinchiusi in carcere, come se si trattasse della
peste bubbonica. L’ultima considerazione riguarda l’istituto
giuridico della revisione, praticabile senza limiti di tempo qualora
nuovi elementi, o nuove valutazioni su testimonianze e altri procedimenti
collaterali, emergano a sostegno della proclamata innocenza dell’allora
condannato. Nonostante i parametri giuridici siano a tutti gli effetti
molto rigidi, questo procedimento, regolato dalle disposizioni dell’articolo
629 del c.p.p., lascerebbe sempre aperta la possibilità di
riaprire il caso per il quale si è stati condannati, indipendentemente
dall’avvenuta espiazione della pena. Ma sempre per modalità
e termini, l’eventuale dichiarazione di colpevolezza, documentata
ufficialmente dal personale interno e dall’ufficio di sorveglianza,
anche se avvenuta in circostanze di pressione psicologica, o determinata
dalla totale incapacità del soggetto a vivere nel regime carcerario,
non aiuta certamente a ottenere una risposta positiva da parte dell’ennesimo
organo giurisdizionale chiamato in causa. Certamente aiuta e facilita
il ruolo dell’autorità, che si avvantaggia ulteriormente
nei confronti del singolo.
Leggi anche: Carcere e (mancata) rieducazione di
Yuri Cano, Paginauno n. 23/2011 La
ricca economia della carcerazione di Giovanna Cracco,
Paginauno n. 14/2009 Decreti
sicurezza: lo Stato si prepara al conflitto sociale
di Giovanna Cracco, Paginauno n. 13/2009 Misura per misura,
a misura di Stato di Giovanna Cracco, Paginauno n. 6/2008
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