| “C’è la diffusa
tendenza da parte delle imprese a considerarti un beneficato, per la
sola ragione che pagano il tuo lavoro”.
Enzo Biagi
Il tema del lavoro e delle sue implicazioni socio-economiche,
inteso come categoria giuridica, ha origini relativamente recenti. Solo
nel XIX secolo, con la seconda rivoluzione industriale e l’insorgere
dei primi conflitti sociali, il lavoro diventa materia giuridica. L’interesse
iniziale delle istituzioni è però improntato alla repressione
più che alla tutela delle masse operaie, ree di avanzare richieste
assurde agli occhi del padronato capitalista, di cui lo Stato era diretta
espressione. Lo sciopero, unico mezzo del proletariato industriale per
rivendicare i propri diritti, rimane un delitto, perciò penalmente
sanzionato, fino al 1889, quando il codice penale Zanardelli –
il primo codice penale italiano – lo derubrica a illecito civile,
mantenendo però in capo al datore di lavoro la facoltà
di chiedere un risarcimento – che poteva giungere fino al licenziamento
– per il danno subito in conseguenza dell’astensione dal
lavoro.
Durante il ventennio fascista, con l’introduzione nel 1926 dell’ordinamento
corporativo e l’emanazione del codice penale Rocco nel 1931, si
ritorna alla repressione penale; scelta
imprescindibile per un regime espressione dei padroni del vapore.
L’assetto costituzionale del dopoguerra, spinto dalla necessità
di riformare il sistema corporativistico, non poteva non tener conto
della accresciuta rilevanza del mondo del lavoro. La Costituzione pone
l’attenzione sul tema in ben 2 dei 12 articoli che compongono
la sezione dedicata ai principi fondamentali. L’articolo 1 stabilisce
che l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro,
quale elemento basilare della vita collettiva, attribuendo allo Stato
il compito di perseguire una politica di difesa sociale, volta all’eliminazione
delle diseguaglianze economiche, attraverso la promozione e la tutela
di ogni attività lavorativa. L’articolo 4 impone alla Repubblica
di riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro e di promuovere
le condizioni che rendano effettivo questo diritto; pone inoltre in
capo al cittadino il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società. Questi principi
vengono ripresi nel Titolo III, che definisce i rapporti di lavoro e
di proprietà. È questa una delle parti più innovative
della carta costituzionale e più di altre nasce dal compromesso
ideologico tra le posizioni delle forze cattolico-liberali, propense
alla conservazione del sistema economico capitalista basato sulla libertà
di iniziativa economica e sulla libera proprietà dei mezzi di
produzione, e i partiti di sinistra, che intendevano limitare i privilegi
del capitale attraverso la previsione di strumenti correttivi a tutela
dei diritti della classe lavoratrice subordinata, nel tentativo di migliorare
il rapporto palesemente squilibrato tra proprietà e forza lavoro.
Tali strumenti sono oggetto degli articoli 39 e 40, che introducono
nell’ordinamento dello Stato la libertà sindacale e il
diritto di sciopero, argomenti che meritano un’analisi più
approfondita.
L’articolo 39 stabilisce che l’organizzazione sindacale
è libera e pluralista, sovvertendo il sistema fascista del sindacato
unico sottoposto a rigidi controlli statali. Condizione necessaria posta
dal costituente per l’efficacia dell’attività sindacale
è l’obbligo della registrazione presso uffici locali o
centrali, demandando ogni ulteriore definizione attuativa alla legge
ordinaria – che però non è mai stata promulgata
– tranne per l’obbligo in capo al sindacato di dotarsi di
una struttura interna a base democratica. La registrazione attribuisce
ai sindacati la personalità giuridica da cui discende –
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti –
la capacità di stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto di riferisce. Nel quadro costituzionale così
definito, il ruolo affidato al sindacato quale espressione delle istanze
dei lavoratori sembra essere di importanza preminente. Tuttavia, perché
si passi dall’enunciazione di principio alla sua effettiva attuazione,
almeno da un punto di vista giuridico, dovranno passare ventidue anni
e un autunno caldo.
La polveriera scoppia tra il settembre e il dicembre del 1969 quando,
in concomitanza al rinnovo contemporaneo di 32 contratti collettivi
di lavoro, cinque milioni di lavoratori dell’industria, dell’agricoltura
e di altri settori indicono una serie di scioperi e manifestazioni,
determinati a far sentire il peso delle proprie rivendicazioni –
molto più ampie di quelle espresse fino ad allora dai sindacati
ufficiali, troppo introdotti alla politica per essere veramente incisivi.
Si verifica un fenomeno nuovo: la lotta si destruttura, passando dai
vertici dei sindacati ai lavoratori, che si organizzano in comitati
di base, i cobas o sindacati di categoria, indipendenti dai sindacati
nazionali. Il fenomeno dell’associazionismo di fabbrica diventa
incontrollabile e rende impossibile protrarre ancora il vuoto legislativo
relativo ai diritti dei lavoratori. La classe politica, messa alle strette,
licenzierà il 20 maggio del 1970 la legge 300: lo Statuto dei
lavoratori. Il testo realizza finalmente le aspirazioni del costituente,
prevedendo una serie di diritti in capo al lavoratore, quali la libertà
di opinione (art. 1), il divieto di controllo dell’attività
produttiva da parte del datore di lavoro con mezzi audiovisivi (art.
4), il rafforzamento della libertà sindacale (art. 14) attraverso
la previsione del diritto del lavoratore al reintegro nel posto di lavoro
in caso di licenziamento senza giusta causa (art. 18) e il riconoscimento
della libertà di assemblea (art. 20); ma soprattutto l’articolo
19, che ricomprende nelle rappresentanze sindacali, oltre alle associazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, anche quelle non affiliate alle predette confederazioni ma
firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell’unità produttiva, garantendo così
ai neonati cobas un riconoscimento politico e giuridico.
Indubbiamente, per ottenere queste conquiste lo sciopero
è stato il mezzo più efficace, soprattutto perché
spontaneo, auto-organizzato, e perciò non gestibile attraverso
l’asservimento coatto dei sindacati nazionali alle istituzioni.
Il che ci riporta alla Costituzione, in particolare all’articolo
40, che come dicevamo, definisce la libertà di sciopero con una
formulazione a dir poco concisa. Il dettato costituzionale si limita
infatti a riconoscere il diritto allo sciopero, demandando la determinazione
del suo ambito di esercizio alle leggi che lo regolano. Una formula
viziosa, dato che tali norme sono state introdotte solo nel 1990 (legge
146), successivamente modificate nel 2000 (legge 83), e attengono esclusivamente
alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Proprio questa mancanza di regole ha permesso alle lotte sindacali degli
anni Settanta di avere un effetto dirompente sul sistema giuridico applicato
al mondo del lavoro subordinato, apportando un notevole miglioramento
alla condizione dei lavoratori. Fino al 22 gennaio 2009, quando governo
e sindacati nazionali, eccetto la Cgil, firmano l’Accordo quadro.
Applicato in via sperimentale per quattro anni, esso
delinea regole e procedure della negoziazione e della gestione collettiva
in deroga al sistema vigente, che comprende il contratto collettivo
nazionale di lavoro e la cosiddetta contrattazione di secondo livello,
cioè accordi particolari tra datore di lavoro e dipendenti. L’obiettivo,
neanche tanto nascosto, è quello di ridurre l’efficacia
del modello contrattuale nazionale a favore delle esigenze particolaristiche
delle imprese, che sarebbero sottoposte a vincoli salariali meno rigidi.
Una situazione che per certi versi ricorda il punto da cui siamo partiti,
quell’autunno caldo di quarant’anni fa. Mancano solo gli
scioperi e gli scontri di piazza, ma siamo sicuri che non torneranno?
Di certo non lo è il governo che, preventivamente, ha messo mano
ai possibili risvolti sociali della recessione con un disegno di legge
delega – approvato il 27 febbraio 2009 e ora in commissione parlamentare
– per la riforma del diritto di sciopero nel settore dei trasporti
(ma già nella discussione il campo di applicazione sembra ampliarsi
e abbracciare “tutti i servizi pubblici essenziali”). Il
provvedimento intende realizzare “un migliore e più effettivo
contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla
mobilità e alla libera circolazione delle persone”, al
fine di “favorire il funzionamento di un libero e responsabile
sistema di buone relazioni industriali”. Per farlo limita fortemente
il ricorso allo sciopero, dall’alto abilitando alla sua proclamazione
solo le organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello
di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 50%
– e questo riduce l’incisività dei cobas, che nel
settore dei trasporti sono particolarmente attivi – e introducendo
l’istituto del referendum preventivo obbligatorio quando il grado
di rap-presentatività delle associazioni sindacali che richiedono
lo sciopero superi almeno il 20%; in questo caso la legittimità
dell’astensione dal lavoro è condizionata al voto favorevole
del 30% dei lavoratori interessati. Dal basso, prevedendo per via contrattuale
una dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del
singolo lavoratore. Il tutto in difesa della mobilità, ma non
delle persone: delle ‘buone relazioni industriali’, ossia
delle merci, ossia dei profitti.
La tutela si spinge anche oltre, subdolamente. Se il diritto di sciopero
è garantito costituzionalmente, se non è possibile abolirlo,
allora la sua funzione, che è la sospensione della produzione
in senso lato, deve essere svuotata dall’interno, così
da renderlo sostanzialmente inutile. Ed ecco lo sciopero “virtuale”,
previsto per via contrattuale, che “può essere reso obbligatorio
per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità
della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino
o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta
impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale”.
Il provvedimento ha ottenuto il plauso del ministro della Pubblica amministrazione,
Renato Brunetta, che il 1 marzo 2009 nella trasmissione Brunetta
della domenica su Rtl 102.5 ha esternato tutta la sua soddisfazione
per l’approvazione del disegno di legge: «Il diritto di
sciopero è garantito dalla Costituzione, e Dio ce lo mantenga,
ma non il diritto di arbitrio e di ricattare. Prendere in ostaggio i
cittadini sulla base di un diritto costituzionalmente determinato suona
fasullo, nel senso che gli ostaggi siamo noi e il diritto di sciopero
qui non c’entra». E il vincolo del 50% «mi sembra
una garanzia per evitare che proclamino uno sciopero tre dipendenti,
magari in un ruolo delicato come il controllo di volo; questo non è
un diritto, è un arbitrio, una violenza». Ed ecco il secondo
passo sulla strada dell’oblio: la demonizzazione.
L’astensione dal lavoro non è più espressione di
rivendicazioni sociali, ma un modo per ledere l’interesse altrui
in modo gioiosamente sadico. Come dice Brunetta, «le democrazie
ci sono per evitare le violenze dei pochi nei confronti dei tanti»,
ma chi sono i pochi? I lavoratori dipendenti sono circa la
metà della popolazione italiana, è sufficiente per essere
considerati tanti? Certo sono in grado di bloccare il Paese
e le crisi economiche, si sa, incendiano gli animi. La disoccupazione
in Italia continuerà a salire – era il 6,8% nel 2008 è
l’8,9% oggi – insieme al disagio sociale: evitare lo scontro
diventerà sempre più difficile, a meno che non si agisca
per tempo, sterilizzando i presupposti di ogni forma di lotta.
Oggi è lecito pensare che il settore dei trasporti sia solo il
punto di partenza, una palestra, in vista di interventi più ampi
su cui costruire il nuovo miracolo italiano.
Erika Gramaglia
22 giugno 2010
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