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Dura lex... |
Libertà del lavoro...
o dei lavoratori? di Erika Gramaglia |
22 giugno 2010 |
Il diritto
di sciopero |
“C’è la diffusa tendenza da
parte delle imprese a considerarti un beneficato, per la sola ragione
che pagano il tuo lavoro”. Il tema del lavoro e delle sue implicazioni socio-economiche,
inteso come categoria giuridica, ha origini relativamente recenti.
Solo nel XIX secolo, con la seconda rivoluzione industriale e l’insorgere
dei primi conflitti sociali, il lavoro diventa materia giuridica.
L’interesse iniziale delle istituzioni è però
improntato alla repressione più che alla tutela delle masse
operaie, ree di avanzare richieste assurde agli occhi del padronato
capitalista, di cui lo Stato era diretta espressione. Lo sciopero,
unico mezzo del proletariato industriale per rivendicare i propri
diritti, rimane un delitto, perciò penalmente sanzionato, fino
al 1889, quando il codice penale Zanardelli – il primo codice
penale italiano – lo derubrica a illecito civile, mantenendo
però in capo al datore di lavoro la facoltà di chiedere
un risarcimento – che poteva giungere fino al licenziamento
– per il danno subito in conseguenza dell’astensione dal
lavoro. L’assetto costituzionale del dopoguerra, spinto dalla necessità di riformare il sistema corporativistico, non poteva non tener conto della accresciuta rilevanza del mondo del lavoro. La Costituzione pone l’attenzione sul tema in ben 2 dei 12 articoli che compongono la sezione dedicata ai principi fondamentali. L’articolo 1 stabilisce che l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, quale elemento basilare della vita collettiva, attribuendo allo Stato il compito di perseguire una politica di difesa sociale, volta all’eliminazione delle diseguaglianze economiche, attraverso la promozione e la tutela di ogni attività lavorativa. L’articolo 4 impone alla Repubblica di riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro e di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto; pone inoltre in capo al cittadino il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Questi principi vengono ripresi nel Titolo III, che definisce i rapporti di lavoro e di proprietà. È questa una delle parti più innovative della carta costituzionale e più di altre nasce dal compromesso ideologico tra le posizioni delle forze cattolico-liberali, propense alla conservazione del sistema economico capitalista basato sulla libertà di iniziativa economica e sulla libera proprietà dei mezzi di produzione, e i partiti di sinistra, che intendevano limitare i privilegi del capitale attraverso la previsione di strumenti correttivi a tutela dei diritti della classe lavoratrice subordinata, nel tentativo di migliorare il rapporto palesemente squilibrato tra proprietà e forza lavoro. Tali strumenti sono oggetto degli articoli 39 e 40, che introducono nell’ordinamento dello Stato la libertà sindacale e il diritto di sciopero, argomenti che meritano un’analisi più approfondita. L’articolo 39 stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera e pluralista, sovvertendo il sistema fascista del sindacato unico sottoposto a rigidi controlli statali. Condizione necessaria posta dal costituente per l’efficacia dell’attività sindacale è l’obbligo della registrazione presso uffici locali o centrali, demandando ogni ulteriore definizione attuativa alla legge ordinaria – che però non è mai stata promulgata – tranne per l’obbligo in capo al sindacato di dotarsi di una struttura interna a base democratica. La registrazione attribuisce ai sindacati la personalità giuridica da cui discende – rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti – la capacità di stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto di riferisce. Nel quadro costituzionale così definito, il ruolo affidato al sindacato quale espressione delle istanze dei lavoratori sembra essere di importanza preminente. Tuttavia, perché si passi dall’enunciazione di principio alla sua effettiva attuazione, almeno da un punto di vista giuridico, dovranno passare ventidue anni e un autunno caldo. La polveriera scoppia tra il settembre e il dicembre del 1969 quando, in concomitanza al rinnovo contemporaneo di 32 contratti collettivi di lavoro, cinque milioni di lavoratori dell’industria, dell’agricoltura e di altri settori indicono una serie di scioperi e manifestazioni, determinati a far sentire il peso delle proprie rivendicazioni – molto più ampie di quelle espresse fino ad allora dai sindacati ufficiali, troppo introdotti alla politica per essere veramente incisivi. Si verifica un fenomeno nuovo: la lotta si destruttura, passando dai vertici dei sindacati ai lavoratori, che si organizzano in comitati di base, i cobas o sindacati di categoria, indipendenti dai sindacati nazionali. Il fenomeno dell’associazionismo di fabbrica diventa incontrollabile e rende impossibile protrarre ancora il vuoto legislativo relativo ai diritti dei lavoratori. La classe politica, messa alle strette, licenzierà il 20 maggio del 1970 la legge 300: lo Statuto dei lavoratori. Il testo realizza finalmente le aspirazioni del costituente, prevedendo una serie di diritti in capo al lavoratore, quali la libertà di opinione (art. 1), il divieto di controllo dell’attività produttiva da parte del datore di lavoro con mezzi audiovisivi (art. 4), il rafforzamento della libertà sindacale (art. 14) attraverso la previsione del diritto del lavoratore al reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa (art. 18) e il riconoscimento della libertà di assemblea (art. 20); ma soprattutto l’articolo 19, che ricomprende nelle rappresentanze sindacali, oltre alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche quelle non affiliate alle predette confederazioni ma firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva, garantendo così ai neonati cobas un riconoscimento politico e giuridico. Indubbiamente, per ottenere queste conquiste lo sciopero è stato il mezzo più efficace, soprattutto perché spontaneo, auto-organizzato, e perciò non gestibile attraverso l’asservimento coatto dei sindacati nazionali alle istituzioni. Il che ci riporta alla Costituzione, in particolare all’articolo 40, che come dicevamo, definisce la libertà di sciopero con una formulazione a dir poco concisa. Il dettato costituzionale si limita infatti a riconoscere il diritto allo sciopero, demandando la determinazione del suo ambito di esercizio alle leggi che lo regolano. Una formula viziosa, dato che tali norme sono state introdotte solo nel 1990 (legge 146), successivamente modificate nel 2000 (legge 83), e attengono esclusivamente alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Proprio questa mancanza di regole ha permesso alle lotte sindacali degli anni Settanta di avere un effetto dirompente sul sistema giuridico applicato al mondo del lavoro subordinato, apportando un notevole miglioramento alla condizione dei lavoratori. Fino al 22 gennaio 2009, quando governo e sindacati nazionali, eccetto la Cgil, firmano l’Accordo quadro. Applicato in via sperimentale per quattro anni, esso delinea regole e procedure della negoziazione e della gestione collettiva in deroga al sistema vigente, che comprende il contratto collettivo nazionale di lavoro e la cosiddetta contrattazione di secondo livello, cioè accordi particolari tra datore di lavoro e dipendenti. L’obiettivo, neanche tanto nascosto, è quello di ridurre l’efficacia del modello contrattuale nazionale a favore delle esigenze particolaristiche delle imprese, che sarebbero sottoposte a vincoli salariali meno rigidi. Una situazione che per certi versi ricorda il punto da cui siamo partiti, quell’autunno caldo di quarant’anni fa. Mancano solo gli scioperi e gli scontri di piazza, ma siamo sicuri che non torneranno? Di certo non lo è il governo che, preventivamente, ha messo mano ai possibili risvolti sociali della recessione con un disegno di legge delega – approvato il 27 febbraio 2009 e ora in commissione parlamentare – per la riforma del diritto di sciopero nel settore dei trasporti (ma già nella discussione il campo di applicazione sembra ampliarsi e abbracciare “tutti i servizi pubblici essenziali”). Il provvedimento intende realizzare “un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone”, al fine di “favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali”. Per farlo limita fortemente il ricorso allo sciopero, dall’alto abilitando alla sua proclamazione solo le organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 50% – e questo riduce l’incisività dei cobas, che nel settore dei trasporti sono particolarmente attivi – e introducendo l’istituto del referendum preventivo obbligatorio quando il grado di rap-presentatività delle associazioni sindacali che richiedono lo sciopero superi almeno il 20%; in questo caso la legittimità dell’astensione dal lavoro è condizionata al voto favorevole del 30% dei lavoratori interessati. Dal basso, prevedendo per via contrattuale una dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del singolo lavoratore. Il tutto in difesa della mobilità, ma non delle persone: delle ‘buone relazioni industriali’, ossia delle merci, ossia dei profitti. La tutela si spinge anche oltre, subdolamente. Se il diritto di sciopero è garantito costituzionalmente, se non è possibile abolirlo, allora la sua funzione, che è la sospensione della produzione in senso lato, deve essere svuotata dall’interno, così da renderlo sostanzialmente inutile. Ed ecco lo sciopero “virtuale”, previsto per via contrattuale, che “può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale”. Il provvedimento ha ottenuto il plauso del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che il 1 marzo 2009 nella trasmissione Brunetta della domenica su Rtl 102.5 ha esternato tutta la sua soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge: «Il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione, e Dio ce lo mantenga, ma non il diritto di arbitrio e di ricattare. Prendere in ostaggio i cittadini sulla base di un diritto costituzionalmente determinato suona fasullo, nel senso che gli ostaggi siamo noi e il diritto di sciopero qui non c’entra». E il vincolo del 50% «mi sembra una garanzia per evitare che proclamino uno sciopero tre dipendenti, magari in un ruolo delicato come il controllo di volo; questo non è un diritto, è un arbitrio, una violenza». Ed ecco il secondo passo sulla strada dell’oblio: la demonizzazione. L’astensione dal lavoro non è più
espressione di rivendicazioni sociali, ma un modo per ledere l’interesse
altrui in modo gioiosamente sadico. Come dice Brunetta, «le
democrazie ci sono per evitare le violenze dei pochi nei confronti
dei tanti», ma chi sono i pochi? I lavoratori dipendenti
sono circa la metà della popolazione italiana, è sufficiente
per essere considerati tanti? Certo sono in grado di bloccare
il Paese e le crisi economiche, si sa, incendiano gli animi. La disoccupazione
in Italia continuerà a salire – era il 6,8% nel 2008
è l’8,9% oggi – insieme al disagio sociale: evitare
lo scontro diventerà sempre più difficile, a meno che
non si agisca per tempo, sterilizzando i presupposti di ogni forma
di lotta.
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