| “C’è la diffusa
tendenza da parte delle imprese a considerarti un beneficato, per la
sola ragione che pagano il tuo lavoro”.
Enzo Biagi
Il lavoro nobilita l’uomo. Questo sancisce il
senso comune, attribuendo alla laboriosità la grandezza dell’essere
umano, senza preoccuparsi di definire i modi in cui questa grandezza
si concretizza. Peggio, senza specificare a quale uomo ci si riferisca.
Secondo l’Ires, nel quarto Rapporto sui salari pubblicato il 27
marzo scorso, le retribuzioni nette in Italia stagnano dal 1993. Le
cause: da una parte la crescente pressione fiscale sui redditi da lavoro
dipendente, dall’altra l’inflazione, cresciuta del 41,6%
in quindici anni, che congiuntamente hanno eroso il potere di acquisto
dei salari. Ne consegue che all’aumento delle retribuzioni lorde,
prodotto dall’aumento della produttività, non ha corrisposto
un effettivo aumento di potere di acquisto. Contestualmente, dal 1995
al 2006, i profitti netti delle maggiori imprese industriali sono cresciuti
di circa il 75%, mentre la crescita delle retribuzioni si è attestata
intorno al 5%. Sono anche aumentate le diseguaglianze sociali nella
distribuzione del reddito: tra il 2000 e il 2008 il reddito medio annuo
di una famiglia operaia è sceso di circa 1.600 euro, mentre la
perdita per le famiglie dei colletti bianchi ammonta a 1.680 euro, a
fronte di un aumento di 9.140 euro per professionisti e imprenditori
(al netto dell’evasione fiscale…). A questi dati si aggiungano
quelli resi noti a febbraio dall’Istat, relativi al crollo degli
ordinativi dell’industria italiana, calati a gennaio 2009 del
31% su base annua; il dato peggiore dal gennaio 1991, come quello sul
fatturato, diminuito del 20%. La logica conseguenza è stata la
crescita esponenziale del ricorso da parte delle imprese alla cassa
integrazione ordinaria, aumentata nel mese di marzo del 925% rispetto
allo stesso mese del 2008, in base alle rilevazioni Inps che evidenziano
anche una crescita del 589% nel primo trimestre del 2009. Com’è
prevedibile, nello stesso periodo è aumentato il ricorso agli
ammortizzatori sociali, soprattutto nel settore meccanico, seguito dal
metallurgico e dal chimico.
Questo il quadro all’alba della crisi, funesto per alcuni, denso
di opportunità per altri. Si tratta solo di decidere da che parte
stare, se offrire lavoro o sfruttare quello altrui. E di capire
da che parte tira il vento della politica, visto che da questa discendono
le regole del gioco.
Il tema del lavoro e delle sue implicazioni socio-economiche,
inteso come categoria giuridica, ha origini relativamente recenti. Solo
nel XIX secolo, con la seconda rivoluzione industriale e l’insorgere
dei primi conflitti sociali, il lavoro diventa materia giuridica. L’interesse
iniziale delle istituzioni è però improntato alla repressione
più che alla tutela delle masse operaie, ree di avanzare richieste
assurde agli occhi del padronato capitalista, di cui lo Stato era diretta
espressione. Lo sciopero, unico mezzo del proletariato industriale per
rivendicare i propri diritti, rimane un delitto, perciò penalmente
sanzionato, fino al 1889, quando il codice penale Zanardelli –
il primo codice penale italiano – lo derubrica a illecito civile,
mantenendo però in capo al datore di lavoro la facoltà
di chiedere un risarcimento – che poteva giungere fino al licenziamento
– per il danno subito in conseguenza dell’astensione dal
lavoro.
Durante il ventennio fascista, con l’introduzione nel 1926 dell’ordinamento
corporativo e l’emanazione del codice penale Rocco nel 1931, si
ritorna alla repressione penale. Scelta
imprescindibile per un regime espressione dei padroni del vapore, detentori
dei mezzi di
produzione. In quest’ambito era perciò naturale arginare
lo sciopero con metodi sanzionatori, rendendolo sostanzialmente inutile.
L’assetto costituzionale del dopoguerra, spinto dalla necessità
di riformare il sistema corporativistico, non poteva non tener conto
della accresciuta rilevanza del mondo del lavoro. La Costituzione pone
l’attenzione sul tema in ben 2 dei 12 articoli che compongono
la sezione dedicata ai principi fondamentali. L’articolo 1 stabilisce
che l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro,
quale elemento basilare della vita collettiva, attribuendo allo Stato
il compito di perseguire una politica di difesa sociale, volta all’eliminazione
delle diseguaglianze economiche, attraverso la promozione e la tutela
di ogni attività lavorativa. L’articolo 4 impone alla Repubblica
di riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro e di promuovere
le condizioni che rendano effettivo questo diritto; pone inoltre in
capo al cittadino il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società. Questi principi
vengono ripresi nel Titolo III, che definisce i rapporti di lavoro e
di proprietà. È questa una delle parti più innovative
della carta costituzionale e più di altre nasce dal compromesso
ideologico tra le posizioni delle forze cattolico-liberali, propense
alla conservazione del sistema economico capitalista basato sulla libertà
di iniziativa economica e sulla libera proprietà dei mezzi di
produzione, e i partiti di sinistra, che intendevano limitare i privilegi
del capitale attraverso la previsione di strumenti correttivi a tutela
dei diritti della classe lavoratrice subordinata, nel tentativo di migliorare
il rapporto palesemente squilibrato tra proprietà e forza lavoro.
Tali strumenti sono oggetto degli articoli 39 e 40, che introducono
nell’ordinamento dello Stato la libertà sindacale e il
diritto di sciopero, argomenti che meritano un’analisi più
approfondita.
L’articolo 39 stabilisce che l’organizzazione sindacale
è libera e pluralista, sovvertendo il sistema fascista del sindacato
unico sottoposto a rigidi controlli statali. Condizione necessaria posta
dal costituente per l’efficacia dell’attività sindacale
è l’obbligo della registrazione presso uffici locali o
centrali, demandando ogni ulteriore definizione attuativa alla legge
ordinaria – che però non è mai stata promulgata
– tranne per l’obbligo in capo al sindacato di dotarsi di
una struttura interna a base democratica. La registrazione attribuisce
ai sindacati la personalità giuridica da cui discende –
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti –
la capacità di stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto di riferisce. Nel quadro costituzionale così
definito, il ruolo affidato al sindacato quale espressione delle istanze
dei lavoratori sembra essere di importanza preminente. Tuttavia, perché
si passi dall’enunciazione di principio alla sua effettiva attuazione,
almeno da un punto di vista giuridico, dovranno passare ventidue anni
e un autunno caldo.
La polveriera scoppia tra il settembre e il dicembre del 1969 quando,
in concomitanza al rinnovo contemporaneo di 32 contratti collettivi
di lavoro, cinque milioni di lavoratori dell’industria, dell’agricoltura
e di altri settori indicono una serie di scioperi e manifestazioni,
determinati a far sentire il peso delle proprie rivendicazioni –
molto più ampie di quelle espresse fino ad allora dai sindacati
ufficiali, troppo introdotti alla politica per essere veramente incisivi.
Si verifica un fenomeno nuovo: la lotta si destruttura, passando dai
vertici dei sindacati ai lavoratori, che si organizzano in comitati
di base, i cobas o sindacati di categoria, indipendenti dai sindacati
nazionali. Il fenomeno dell’associazionismo di fabbrica diventa
incontrollabile e rende impossibile protrarre ancora il vuoto legislativo
relativo ai diritti dei lavoratori. La classe politica, messa alle strette,
licenzierà il 20 maggio del 1970 la legge 300: lo Statuto dei
lavoratori. Il testo realizza finalmente le aspirazioni del costituente,
prevedendo una serie di diritti in capo al lavoratore, quali la libertà
di opinione (art. 1), il divieto di controllo dell’attività
produttiva da parte del datore di lavoro con mezzi audiovisivi (art.
4), il rafforzamento della libertà sindacale (art. 14) attraverso
la previsione del diritto del lavoratore al reintegro nel posto di lavoro
in caso di licenziamento senza giusta causa (art. 18) e il riconoscimento
della libertà di assemblea (art. 20); ma soprattutto l’articolo
19, che ricomprende nelle rappresentanze sindacali, oltre alle associazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, anche quelle non affiliate alle predette confederazioni ma
firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell’unità produttiva, garantendo così
ai neonati cobas un riconoscimento politico e giuridico.
Indubbiamente, per ottenere queste conquiste lo sciopero
è stato il mezzo più efficace, soprattutto perché
spontaneo, auto-organizzato, e perciò non gestibile attraverso
l’asservimento coatto dei sindacati nazionali alle istituzioni.
Il che ci riporta alla Costituzione, in particolare all’articolo
40, che come dicevamo, definisce la libertà di sciopero con una
formulazione a dir poco concisa. Il dettato costituzionale si limita
infatti a riconoscere il diritto allo sciopero, demandando la determinazione
del suo ambito di esercizio alle leggi che lo regolano. Una formula
viziosa, dato che tali norme sono state introdotte solo nel 1990 (legge
146), successivamente modificate nel 2000 (legge 83), e attengono esclusivamente
alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Proprio questa mancanza di regole ha permesso alle lotte sindacali degli
anni Settanta di avere un effetto dirompente sul sistema giuridico applicato
al mondo del lavoro subordinato, apportando un notevole miglioramento
alla condizione dei lavoratori. Ora questi diritti sembrano assodati,
tanto che non appaiono meritare ulteriore attenzione da parte della
quasi totalità delle associazioni sindacali nazionali. Questo
sembra emergere dall’Accordo quadro firmato il 22 gennaio scorso
da governo e parti sociali, eccezion fatta per la Cgil che, per inciso,
è il sindacato che conta più iscritti.
Obiettivo ufficiale dell’accordo, che verrà applicato in
via sperimentale per quattro anni e che delinea regole e procedure della
negoziazione e della gestione collettiva in deroga al sistema vigente
è, testualmente, lo sviluppo e la crescita occupazionale fondata
sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica
retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalla pubbliche
amministrazioni, accompagnato dall’impegno delle parti a definire
criteri e modalità di un modello contrattuale comune per i settori
pubblico e privato. L’accordo prevede il mantenimento dell’attuale
sistema di contrattazione, che comprende il contratto collettivo nazionale
di lavoro e la cosiddetta contrattazione di secondo livello, cioè
accordi particolari tra datore di lavoro e dipendenti che, per espressa
disposizione di legge, possono aumentare ma non diminuire la tutela
del lavoratore. Cambiano i termini del rinnovo contrattuale, che avrà
durata triennale – la procedura vigente prevede il rinnovo biennale
per la parte economica e quadriennale per la parte normativa.
Ma la novità più importante riguarda la modifica del sistema
di valutazione dei conguagli che, in corso di contratto, dovrebbero
proteggere il potere d’acquisto dei lavoratori dall’inflazione,
cioè dall’aumento dei prezzi. Il vecchio modello agganciava
tali aumenti salariali all’indice dei prezzi al consumo (Ipc)
italiano; d’ora in poi verrà utilizzato un nuovo indice
costruito sulla base dell’Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato
in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi
dei beni energetici importati. Eventuali differenze tra indice e inflazione
reale dovranno essere riconciliate entro la durata del contratto. L’esperienza
insegna che la copertura ex ante dall’inflazione, definita
in modo previsionale in sede di rinnovo contrattuale, risulta spesso
insufficiente, necessitando di conguagli ex post, che spesso
vengono erogati alla fine del contratto. L’allungamento del periodo
di vigenza da due a tre anni potrebbe di conseguenza comportare una
minore copertura dei salari dalla riduzione del potere d’acquisto
conseguente all’inflazione. Ma l’aspetto più inquietante
risiede nella decisione che “il nuovo indice previsionale sarà
applicato a un valore retributivo individuato dalle specifiche intese”.
Per comprendere che cosa questo significhi dobbiamo distinguere tra
retribuzioni contrattuali e retribuzioni di fatto; queste ultime sono
in media più alte, in quanto comprendono ulteriori poste economiche,
quali gli straordinari, i contratti integrativi ed eventuali superminimi
aziendali. Elementi che attengono sostanzialmente alla contrattazione
di secondo livello, che l’accordo vuole incentivare, in termini
di riduzione di tasse e contributi, poiché “collega incentivi
economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività,
qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai
fini del miglioramento della competitività, nonché ai
risultati legati all’andamento economico delle imprese”.
La conseguenza è lapalissiana: aumentando il peso della contrattazione
di secondo livello si ottiene specularmente una riduzione della quota
di salario contrattuale, quella coperta dalla rivalutazione del potere
di acquisto. Il tutto a favore delle imprese, che in questo periodo
di recessione hanno bisogno di sostegno, tanto che l’accordo
arriva a prevedere, in situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo
economico e occupazionale, “apposite procedure, modalità
e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale
e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di categoria”.
Inizia a essere chiaro chi pagherà il prezzo
più alto per questa crisi. L’obiettivo, neanche tanto nascosto,
è quello di ridurre l’efficacia del modello contrattuale
nazionale, a favore delle esigenze particolaristiche delle imprese,
che sarebbero sottoposte a vincoli salariali meno rigidi e, con il tasso
di disoccupazione in aumento, potrebbero avvantaggiarsi di una corsa
al ribasso delle retribuzioni, spostando il carico della ripresa dai
profitti ai lavoratori. Una situazione che per certi versi ricorda il
punto da cui siamo partiti, quell’autunno caldo di quarant’anni
fa. Mancano solo gli scioperi e gli scontri di piazza, ma siamo sicuri
che non torneranno? Di certo non lo è il governo che, preventivamente,
ha messo mano ai possibili risvolti sociali della recessione con un
disegno di legge delega, approvato il 27 febbraio scorso, per la riforma
del diritto di sciopero nel settore dei trasporti. Il provvedimento
intende realizzare “un migliore e più effettivo contemperamento
tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità
e alla libera circolazione delle persone”, al fine di “favorire
il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni
industriali”. Per farlo limita fortemente il ricorso allo sciopero,
dall’alto abilitando alla sua proclamazione solo le organizzazioni
sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado
di rappresentatività superiore al 50% – e questo riduce
l’incisività dei cobas, che nel settore dei trasporti sono
particolarmente attivi – e introducendo l’istituto del referendum
preventivo obbligatorio quando il grado di rap-presentatività
delle associazioni sindacali che richiedono lo sciopero superi almeno
il 20%; in questo caso la legittimità dell’astensione dal
lavoro è condizionata al voto favorevole del 30% dei lavoratori
interessati. Dal basso, prevedendo per via contrattuale una dichiarazione
preventiva di adesione allo sciopero da parte del singolo lavoratore.
Il tutto in difesa della mobilità, ma non delle persone: delle
‘buone relazioni industriali’, ossia delle merci, ossia
dei profitti.
La tutela si spinge anche oltre, subdolamente. Se il diritto di sciopero
è garantito costituzionalmente, se non è possibile abolirlo,
allora la sua funzione, che è la sospensione della produzione
in senso lato, deve essere svuotata dall’interno, così
da renderlo sostanzialmente inutile. Ed ecco lo sciopero “virtuale”,
previsto per via contrattuale, che “può essere reso obbligatorio
per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità
della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino
o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta
impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale”.
Il provvedimento ha ottenuto il plauso del ministro della Pubblica amministrazione,
Renato Brunetta, che nella trasmissione Brunetta della domenica
su Rtl 102.5 ha esternato tutta la sua soddisfazione per l’approvazione
del disegno di legge. «Il diritto di sciopero è garantito
dalla Costituzione, e Dio ce lo mantenga, ma non il diritto di arbitrio
e di ricattare. Prendere in ostaggio i cittadini sulla base di un diritto
costituzionalmente determinato suona fasullo, nel senso che gli ostaggi
siamo noi e il diritto di sciopero qui non c’entra». E il
vincolo del 50% «mi sembra una garanzia per evitare che proclamino
uno sciopero tre dipendenti, magari in un ruolo delicato come il controllo
di volo; questo non è un diritto, è un arbitrio, una violenza».
Ed ecco il secondo passo sulla strada dell’oblio: la demonizzazione.
L’astensione dal lavoro non è più espressione di
rivendicazioni sociali, ma un modo per ledere l’interesse altrui
in modo gioiosamente sadico. Come dice Brunetta, «le democrazie
ci sono per evitare le violenze dei pochi nei confronti dei tanti»,
ma chi sono i pochi? I lavoratori dipendenti sono circa la
metà della popolazione italiana, è sufficiente per essere
considerati tanti? Certo sono in grado di bloccare il Paese
e le crisi economiche, si sa, incendiano gli animi. Se il Fondo monetario
internazionale ha ragione, la disoccupazione in Italia continuerà
a salire, passando dal 6,8% del 2008 all’8,9% previsto per quest’anno
e al 10,5% nel 2010. Il disagio sociale crescerà ed evitare lo
scontro diventerà sempre più difficile, a meno che non
si agisca per tempo, sterilizzando i presupposti di ogni forma di lotta.
Azzardando una previsione, è lecito pensare che il settore dei
trasporti sia solo il punto di partenza, una palestra, in vista di interventi
più ampi su cui costruire il nuovo miracolo italiano.
Erika Gramaglia
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