| Nei mesi antecedenti le ultime elezioni,
molto si è discusso del sistema elettorale attualmente in vigore.
Ora altre questioni sono stringenti e le polemiche sull’argomento
si sono sopite. Quale senso ha, infatti, parlare di sistemi elettorali
lontano dall’appuntamento con gli elettori? Con una maggioranza
forte come quella dell’attuale governo Berlusconi, difficilmente
si terranno nuove elezioni fino alla scadenza naturale del mandato.
Eppure la questione riveste un’importanza centrale, qualora si
voglia affrontare il tema della governabilità e nello stesso
tempo valutare l’effettiva rappresentatività delle forze
politiche oggi in Parlamento. È innegabile che il sistema applicato
nel conteggio dei voti influenzi il risultato elettorale e, di conseguenza,
la formazione della maggioranza di governo. Ma andiamo con ordine e
partiamo dai principi cardine del diritto di elettorato.
La Costituzione, all’art. 48, stabilisce che il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Con perfetto ermetismo queste
parole ne riassumono i connotati assoluti. Esso è personale,
non può quindi essere esercitato per procura; prescinde dalla
condizione economica e sociale dell’individuo; attraverso la segretezza
ne è tutelata la libertà da forme di pressione esterne.
Teoricamente i presupposti sono ottimi, tuttavia, perché il diritto
di elettorato così come concepito dalla Costituzione sia effettivamente
realizzato, è necessario un sistema di calcolo dei voti atto
a garantirne la rappresentatività all’interno delle istituzioni.
Il quadro istituzionale delineato dalla Costituzione è una forma
di governo parlamentare caratterizzata da un bicameralismo perfetto,
frutto della mediazione in seno all’Assemblea costituente tra
le forze di sinistra, sostenitrici del monocameralismo, e quelle cattoliche
e liberali, che identificavano nella seconda Camera la sede politica
di gruppi di potere economico e sociale e degli interessi regionalistici.
Questo compromesso ha portato alla previsione di due Camere con medesimi
poteri e competenze, differenti solo rispetto agli interessi da garantire.
La diversa rappresentatività dei due rami del Parlamento voluta
dai costituenti si concreta nella previsione di due sistemi elettorali
distinti che, per quanto simili, presentano peculiarità proprie.
L’art. 56 della Costituzione delinea la struttura della Camera
dei deputati e stabilisce che i suoi membri siano eletti a suffragio
universale e diretto, fissandone a 630 il loro numero, di cui 12 eletti
nella circoscrizione Estero. Le circoscrizioni, pari al numero degli
abitanti della Repubblica, così come risultano dall’ultimo
censimento generale, diviso per 618, rappresentano la base territoriale
omogenea del sistema, in grado di modificarsi secondo i flussi di crescita
della popolazione residente.
Per il Senato l’art. 57 della Costituzione prevede una ripartizione
dei seggi su base regionale, fissando di conseguenza il numero dei collegi
elettorali a 20. I senatori sono 315, esattamente la metà dei
deputati. Considerando l’intento dei costituenti di fare del Senato
l’espressione delle istanze regionalistiche, il numero inferiore
di senatori si potrebbe spiegare con l’intenzione di ridurne il
potere dispositivo nei casi di seduta comune del Parlamento; la distribuzione
regionale dei seggi ne è il logico presupposto. In verità,
nonostante le ambizioni originarie, il Senato non ha realizzato nel
tempo questa sua connotazione regionalistica, obiettivo tra l’altro
perseguito solamente in questo articolo, mentre in nessun’altra
parte della Carta Costituzionale vi si fa il minimo accenno.
La Costituzione non si occupa di definire il sistema elettorale, demandando
volutamente tale competenza alla legge ordinaria. Il motivo di tale
scelta risiede nell’intenzione di fare del sistema elettorale
un meccanismo duttile, in grado di adeguarsi ai mutamenti sociali e
alla trasformazione del contesto politico; farne materia costituzionale
avrebbe determinato un eccessivo irrigidimento, considerato l’iter
lungo e laborioso che la Carta stessa prevede in materia di riforme
costituzionali. Per questo motivo, nel corso del tempo, abbiamo votato
con i sistemi più disparati.
All’indomani della nascita della Costituzione repubblicana il
metodo più appropriato sembrò essere il proporzionale
puro. Per la Camera, con legge 20 febbraio 1948 n. 6, fu adottato un
sistema ispirato a quello utilizzato per l’elezione dell’Assemblea
costituente: un sistema elettivo a suffragio universale e diretto con
liste concorrenti e la possibilità di esprimere da tre a quattro
preferenze secondo l’ampiezza del collegio. Per il Senato invece
la legge 6 febbraio 1948 n. 29 prevedeva un sistema proporzionale puro,
seppure presentasse in apparenza le caratteristiche di un sistema maggioritario.
La legge disponeva che fossero eletti quei candidati che avessero ottenuto,
nel rispettivo collegio, un numero di voti validi non inferiore al 65
per cento dei votanti. Tuttavia, data l’oggettiva difficoltà
di ottenere un risultato tanto clamoroso, la legge disponeva che, in
caso di mancato raggiungimento del quorum, si procedesse all’assegnazione
dei seggi con metodo proporzionale. La frammentazione politica che ne
derivò, e la conseguente debolezza del potere esecutivo, indusse
Alcide De Gasperi, allora presidente del Consiglio, a introdurre una
riforma elettorale in senso maggioritario. La riforma, divenuta legge
dello Stato il 31 marzo 1953 (n. 148), modificava il testo unico delle
leggi per l’elezione della Camera dei deputati, introducendo un
sistema proporzionale con premio di maggioranza, corrispondente al 64,4
per cento dei seggi parlamentari, da assegnare ai partiti apparentati
che avessero raggiunto il 50 per cento più uno dei voti validi.
Alle elezioni del 7 e 8 giugno, la coalizione costituita dalla Democrazia
cristiana, dal Partito liberale, dal Partito repubblicano e dal Partito
socialista democratico italiano, si fermò al 49,8 per cento.
Il premio non scattò e la legge fu abrogata l’anno successivo.
La legge 30 marzo 1957 n. 361 introdusse, sia per la Camera che per
il Senato, un sistema elettorale di tipo proporzionale che realizzava
una sostanziale corrispondenza tra la percentuale di voti conseguiti
da ciascuna forza politica e il numero di seggi assegnati.
Il sistema rimase in vigore fino al 1993 quando, all’indomani
delle inchieste di Mani pulite, fu messo in discussione il sistema stesso
di selezione della classe politica. Forse un po’ ingenuamente,
la società civile s’illuse di poter estirpare il malcostume
semplicemente modificando le regole elettorali. I risultati dei referendum
svoltisi quell’anno portarono nell’agosto del 1993 all’approvazione
delle leggi 276 e 277, il cosiddetto Mattarellum, volte alla
modifica del sistema elettorale in senso maggioritario. Sia per la Camera
che per il Senato fu introdotto un sistema maggioritario misto, che
assegnava il 75 per cento dei seggi con sistema uninominale e la restante
parte con sistema proporzionale a base nazionale. Nonostante alcune
differenze in merito alle procedure di voto, al numero dei collegi e
alla possibilità di indicare preferenze, il sistema realizzava
l’aspirazione dei costituenti al bicameralismo perfetto. L’idea
ispiratrice della legge era ridurre la frammentazione politica e la
conseguente instabilità, che rendeva gli esecutivi, spesso di
coalizione, deboli e incapaci di gestire la macchina statale con sufficiente
continuità. Nel contempo, la correzione proporzionale permetteva
anche ai partiti minori di avere una rappresentanza in Parlamento, garantendo
il pluralismo.
Se consideriamo il sistema maggioritario nel suo evolversi storico,
è possibile notare che nel medio periodo produce l’aggregazione
stabile delle forze politiche omogenee in due blocchi contrapposti,
accompagnate solitamente da un terzo polo, che per quanto in minoranza
è in grado di influenzare i due schieramenti con il suo potere
di coalizione, come nel caso del Regno Unito. In effetti, considerando
l’attuale sistema politico, tale obiettivo sembra essere stato
raggiunto, anche se la sua realizzazione concreta e i protagonisti che
ne animano le scene rappresentano un’accezione tutta italiana.
Nell’autunno del 2005, il governo Berlusconi bis era in seria
difficoltà. Il calo di popolarità e la crisi in cui versava
l’economia condannavano l’esecutivo a una probabile sconfitta
alle elezioni della primavera del 2006, scadenza naturale del mandato.
La legge 31 dicembre 2005 n. 270, definita ironicamente, ma con cognizione
di causa, il Porcellum, sembrava fatta apposta per scompaginare
le carte. Approvata dopo una discussione di appena due mesi e con i
soli voti del centrodestra, questa controversa riforma modificava radicalmente,
a pochi mesi dalle elezioni, il sistema elettorale del Parlamento: da
maggioritario corretto a proporzionale con clausola di sbarramento e
premio di maggioranza. La legge sopprime i collegi uninominali sostituendoli
con circoscrizioni di ampie dimensioni e prevede la ripartizione proporzionale
dei seggi tra le liste concorrenti; le forze politiche possono aggregarsi
in compagini più ampie, ma hanno l’obbligo di presentare
il programma di governo e designare un candidato unico alla carica di
presidente del Consiglio; viene introdotto un premio di maggioranza
alla Camera pari al 55 per cento dei seggi, da assegnarsi a quella coalizione
o singola lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi; sono
inoltre generalmente innalzati i termini delle soglie di sbarramento.
Il vizio fondamentale della legge elettorale ora in vigore è
di costituire ciò che potremmo definire un ossimoro giuridico:
un sistema proporzionale, che dovrebbe garantire una sostanziale corrispondenza
tra voti e seggi, viene corretto artificiosamente per garantire la formazione
di una solida maggioranza almeno alla Camera, generando effetti di distorsione
della volontà elettorale più forti di quelli normalmente
riscontrati nei sistemi maggioritari.
La somiglianza con la riforma di De Gasperi del 1953 è quasi
imbarazzante. Entrambe le leggi sono state approvate a pochi mesi dalle
elezioni, peculiarità che ha rinverdito l’appellativo di
‘legge truffa’ già coniato nel ’53; entrambe
prevedono un premio di maggioranza tale da garantire, almeno alla Camera,
la predominanza incontrastata di una sola forza politica; entrambe sono
state approvate con la sola maggioranza di governo, mancando quindi
dell’ampio consenso che sempre dovrebbe accompagnare la definizione
delle regole fondamentali di un sistema politico. Da notare che la riforma
del 2006 non prevede neppure una soglia minima per accedere al premio
di maggioranza.
Il segno dei tempi è però marcato dalla durata delle due
leggi: mentre la riforma del ’53 non superò l’anno
e non produsse mai gli effetti sperati, l’attuale sistema elettorale
non sembra avere i giorni contati. Introdotto da un governo di centrodestra,
nemmeno l’esecutivo di centrosinistra, uscito dalle elezioni del
2006 con un solido controllo sulla Camera – grazie al premio di
maggioranza – e con uno ben più risicato sul Senato, ha
messo tra le proprie priorità la modifica del Porcellum.
Soffermarsi sui meccanismi attraverso cui la volontà
degli elettori si sostanzia in rappresentatività aiuta a comprendere
quanto la legge elettorale, in uno Stato a democrazia elettiva, finisca
per essere il primo e più potente strumento di potere. Grazie
ai suoi ingranaggi è possibile plasmare la composizione del Parlamento
e di conseguenza decidere in precedenza quali forze politiche vi accederanno.
Il fatto che nella maggior parte dei casi le riforme elettorali vengano
introdotte a ridosso delle elezioni e a colpi di maggioranza tradisce
la volontà di costruire un sistema di volta in volta favorevole
alla conservazione del potere precostituito. In tal senso un esempio
illuminante è la legge Acerbo, voluta fortemente da Mussolini
e approvata dal Parlamento nel 1923.
Essa introduceva un sistema maggioritario sulla base di un collegio
unico nazionale. Stabiliva inoltre che la lista che avesse raggiunto
una percentuale di voti superiore al 25 per cento avrebbe ottenuto i
due terzi dei seggi, mentre i restanti sarebbero stati distribuiti alle
liste di minoranza. Vero e proprio esempio di suicidio di un’Assemblea
rappresentativa, la legge Acerbo fu approvata alla Camera il 21 luglio
del 1923 con i 223 voti del Partito nazionale fascista, di buona parte
del Partito popolare (tra cui Alcide De Gasperi) e del Partito liberale.
Il Partito comunista e il Partito socialista votarono contro, fermandosi
però a 123 voti. Dopo l’approvazione del Senato, 163 a
favore e 41 contrari, la riforma entrò in vigore. Alle elezioni
del 6 aprile 1924 il Listone Mussolini ottenne il 64,9 per cento dei
voti, guadagnandosi il premio di maggioranza che gli valse il totale
controllo sul Parlamento con 375 seggi, contro i 161 ottenuti dalle
opposizioni di centro-sinistra che, paradossalmente, erano risultate
maggioranza nel nord del Paese.
Attraverso la legge Acerbo il neonato esecutivo fascista si assicurò
il controllo della maggioranza parlamentare, che gli avrebbe permesso
di introdurre in modo formalmente legittimo tutti gli interventi più
incisivi e lesivi della legalità statuaria sostanziale, compreso
quello volto a vanificare le procedure elettorali trasformandole in
meri rituali confirmatori del potere costituito. Era l’inizio
del regime. Come a dire che siamo tornati alle origini. Il circolo vizioso
si è chiuso, almeno dal punto di vista normativo.
Erika Gramaglia
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