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dicembre 2011- gennaio 2012
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Dura lex... |
| Il circolo vizioso di Erika Gramaglia |
| L'ultima
legge elettorale: le curiose analogie con la legge Acerbo del 1923
che segnò l'inizio del regime |
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Nei mesi antecedenti le elezioni del 2008, molto si è parlato del sistema elettorale attualmente in vigore. Poi le discussioni sull’argomento si sono sopite. Quale senso ha, infatti, parlare di legge elettorale lontano dall’appuntamento con gli elettori? Eppure essa riveste un’importanza centrale, qualora si voglia affrontare il tema della governabilità e nello stesso tempo valutare l’effettiva rappresentatività delle forze politiche in Parlamento. È innegabile che il sistema applicato nel conteggio dei voti influenzi il risultato elettorale e, di conseguenza, la formazione della maggioranza di governo. Ora che torna ad aggirarsi lo spettro elettorale, la questione torna a scaldare gli animi. Ma andiamo con ordine e partiamo dai principi cardine del diritto di elettorato. La Costituzione, all’art. 48, stabilisce che
il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Con perfetto
ermetismo queste parole ne riassumono i connotati assoluti. Esso è
personale, non può quindi essere esercitato per procura; prescinde
dalla condizione economica e sociale dell’individuo; attraverso
la segretezza ne è tutelata la libertà da forme di pressione
esterne. Teoricamente i presupposti sono ottimi, tuttavia, perché
il diritto di elettorato così come concepito dalla Costituzione
sia effettivamente realizzato, è necessario un sistema di calcolo
dei voti atto a garantirne la rappresentatività all’interno
delle istituzioni. L’art. 56 della Costituzione delinea la struttura
della Camera dei deputati e stabilisce che i suoi membri siano eletti
a suffragio universale e diretto, fissando a 630 il loro numero, di
cui 12 eletti nella circoscrizione Estero. Le circoscrizioni, pari
al numero degli abitanti della Repubblica, così come risultano
dall’ultimo censimento generale, diviso per 618, rappresentano
la base territoriale omogenea del sistema, in grado di modificarsi
secondo i flussi di crescita della popolazione residente. La Costituzione non si occupa di definire il sistema
elettorale, demandando volutamente tale competenza alla legge ordinaria.
Il motivo di tale scelta risiede nell’intenzione di fare del
sistema elettorale un meccanismo duttile, in grado di adeguarsi ai
mutamenti sociali e alla trasformazione del contesto politico; farne
materia costituzionale avrebbe determinato un eccessivo irrigidimento,
considerato l’iter lungo e laborioso che la Carta stessa prevede
in materia di riforme costituzionali. Per questo motivo, nel corso
del tempo, abbiamo votato con i sistemi più disparati. Il sistema rimase in vigore fino al 1993 quando, all’indomani delle inchieste di Mani Pulite, fu messo in discussione il sistema stesso di selezione della classe politica. Forse un po’ ingenuamente, la società civile s’illuse di poter estirpare il malcostume semplicemente modificando le regole elettorali. I risultati dei referendum svoltisi quell’anno portarono nell’agosto del 1993 all’approvazione delle leggi 276 e 277, il cosiddetto Mattarellum, volte alla modifica del sistema elettorale in senso maggioritario. Sia per la Camera che per il Senato fu introdotto un sistema maggioritario misto, che assegnava il 75 per cento dei seggi con sistema uninominale e la restante parte con sistema proporzionale a base nazionale. Nonostante alcune differenze in merito alle procedure di voto, al numero dei collegi e alla possibilità di indicare preferenze, il sistema realizzava l’aspirazione dei costituenti al bicameralismo perfetto. L’idea ispiratrice della legge era ridurre la frammentazione politica e la conseguente instabilità, che rendevano gli esecutivi, spesso di coalizione, deboli e incapaci di gestire la macchina statale con sufficiente continuità. Nel contempo, la correzione proporzionale permetteva anche ai partiti minori di avere una rappresentanza in Parlamento, garantendo il pluralismo. Questo fino all’autunno del 2005, quando il governo Berlusconi bis si torvò in seria difficoltà. Il calo di popolarità e la crisi in cui versava l’economia condannavano l’esecutivo a una probabile sconfitta alle elezioni della primavera del 2006, scadenza naturale del mandato. La legge 31 dicembre 2005 n. 270, definita ironicamente, ma con cognizione di causa, il Porcellum, sembrava fatta apposta per scompaginare le carte. Approvata dopo una discussione di appena due mesi e con i soli voti del centrodestra, questa controversa riforma modificava radicalmente, a pochi mesi dalle elezioni, il sistema elettorale del Parlamento: da maggioritario corretto a proporzionale con clausola di sbarramento e premio di maggioranza. La legge sopprime i collegi uninominali sostituendoli con circoscrizioni di ampie dimensioni e prevede la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste concorrenti; le forze politiche possono aggregarsi in compagini più ampie, ma hanno l’obbligo di presentare il programma di governo e designare un candidato unico alla carica di presidente del Consiglio; viene introdotto un premio di maggioranza alla Camera pari al 55 per cento dei seggi, da assegnarsi a quella coalizione o singola lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi; sono inoltre generalmente innalzati i termini delle soglie di sbarramento. Il vizio fondamentale della legge elettorale ora
in vigore è di costituire ciò che potremmo definire
un ossimoro giuridico: un sistema proporzionale, che dovrebbe garantire
una sostanziale corrispondenza tra voti e seggi, viene corretto artificiosamente
per garantire la formazione di una solida maggioranza almeno alla
Camera, generando effetti di distorsione della volontà elettorale
più forti di quelli normalmente riscontrati nei sistemi maggioritari. Soffermarsi sui meccanismi attraverso cui la volontà degli elettori si sostanzia in rappresentatività aiuta a comprendere quanto la legge elettorale, in uno Stato a democrazia elettiva, finisca per essere il primo e più potente strumento di potere. Grazie ai suoi ingranaggi è possibile plasmare la composizione del Parlamento e di conseguenza decidere in precedenza quali forze politiche vi accederanno. Il fatto che nella maggior parte dei casi le riforme elettorali vengano introdotte a ridosso delle elezioni e a colpi di maggioranza tradisce la volontà di costruire un sistema di volta in volta favorevole alla conservazione del potere precostituito. In tal senso un esempio illuminante è la legge Acerbo, voluta fortemente da Mussolini e approvata dal Parlamento nel 1923. Essa introduceva un sistema maggioritario sulla
base di un collegio unico nazionale. Stabiliva inoltre che la lista
che avesse raggiunto una percentuale di voti superiore al 25 per cento
avrebbe ottenuto i due terzi dei seggi, mentre i restanti sarebbero
stati distribuiti alle liste di minoranza. Vero e proprio esempio
di suicidio di un’Assemblea rappresentativa, la legge Acerbo
fu approvata alla Camera il 21 luglio del 1923 con i 223 voti del
Partito nazionale fascista, di buona parte del Partito popolare (tra
cui Alcide De Gasperi) e del Partito liberale. Il Partito comunista
e il Partito socialista votarono contro, fermandosi però a
123 voti. Dopo l’approvazione del Senato, 163 a favore e 41
contrari, la riforma entrò in vigore. Alle elezioni del 6 aprile
1924 il Listone Mussolini ottenne il 64,9 per cento dei voti, guadagnandosi
il premio di maggioranza che gli valse il totale controllo sul Parlamento
con 375 seggi, contro i 161 ottenuti dalle opposizioni di centro-sinistra
che, paradossalmente, erano risultate maggioranza nel nord del Paese.
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