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Inchiesta |
| Decreti sicurezza: lo Stato
si prepara al conflitto sociale di Giovanna Cracco |
(Paginauno n. 13, giugno - settembre 2009) |
| Nascoste
tra le norme anti-immigrati, le nuove leggi per reprimere il conflitto
sociale generato dalla crisi economica |
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Il 2008/2009 può
essere definito ‘il biennio dei decreti sicurezza’. Una
consapevole o meno campagna mediatica ha prima puntato il fuoco sui
reati minori commessi dagli stranieri – furti, spaccio di droga
– e poi ha alzato il tiro criminalizzando un intero popolo –
i ‘romeni’ dell’omicidio Reggiani e i ‘rom’
degli stupri di Primavalle e della Caffarella; conseguenza inevitabile,
si è venuta a creare un’opinione pubblica che chiede
a gran voce leggi più severe e certezza della pena, un nuovo
codice penale che sbatta i ‘criminali’ in carcere e butti
via la chiave. Così, del decreto legge 92 del maggio 2008,
emanato approfittando dell’emotività scatenata dall’ennesimo
incidente automobilistico mortale – il caso Vernarelli, due
ragazze uccise – il cittadino ha applaudito all’istituzione
di pene più severe per chi si rende colpevole di incidenti
stradali, è rimasto indifferente alla nuova norma che prevede
il carcere per chi affitta appartamenti a immigrati clandestini, e
non ha riflettuto sulla nascita della figura del sindaco-sceriffo,
al quale è ora consentito di emanare “provvedimenti contingibili
e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; dove
‘prevenire’ è la parola chiave. La norma ‘in
prevenzione’ non necessita, per essere emanata, di alcuna situazione
pericolosa; essa si muove nel campo dell’aleatorio e dunque
è, in potenza, un meccanismo repressivo quasi assoluto. Fino
a oggi, comportamenti minacciosi per l’incolumità pubblica
sono stati ritenuti la prostituzione (il 16% dei provvedimenti emessi),
la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche (il 13,6%),
il vandalismo (il 10%) e l’accattonaggio (l’8,4%); domani,
che cosa sarà ritenuto ‘pericoloso’ da un sindaco
divenuto “ufficiale del Governo” e a cui sono state attribuite
“funzioni di competenza statale”? La medesima dinamica ha caratterizzato il decreto
11 del febbraio 2009: chiamato anche legge anti-stupri, nato sull’onda
della rabbia per gli ultimi fatti di violenza sessuale, ne sono stati
evidenziati pubblicamente solo gli articoli che prevedono un inasprimento
delle pene per i reati di violenza sessuale, l’istituzione del
reato di stalking, il prolungamento fino a sei mesi della reclusione
in un Cie e la nascita delle ronde private. Gli ultimi due provvedimenti
hanno avuto vita dura per essere approvati in Parlamento, e sono stati
traslocati nel ddl 733, ma pur decapitato anche questo decreto ha
passato il vaglio delle due Camere con il suo articolo tenuto ben
lontano dalla luce dei riflettori: i comuni, in nome della “tutela
della sicurezza urbana”, possono “utilizzare sistemi di
videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e
conservare i dati raccolti per sette giorni, “fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione”. Non più solo strade,
dunque, ma spazi chiusi, anche privati; il codice definisce ‘luogo
aperto al pubblico’ quello nel quale chiunque può accedere
liberamente nel rispetto di determinati orari (apertura/chiusura)
o osservando determinate condizioni, come il pagamento di un biglietto
(un teatro, un cinema, uno scompartimento di un treno). Questo significa
che al di fuori delle nostre case, saremo tenuti costantemente sotto
controllo. Italiani, stranieri, clandestini: tutti. Ma la proposta di legge più articolata è la 733, meglio nota come ‘pacchetto sicurezza’. Anche di questa sono noti solo i provvedimenti che rendono più difficoltosa la regolarizzazione degli immigrati (la tassa di 200 euro per la richiesta di cittadinanza, il reato amministrativo d’immigrazione clandestina punibile con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, la tassa da 80 a 200 euro per il permesso di soggiorno, il carcere da uno a quattro anni per lo straniero che, colpito da decreto d’espulsione, non lasci il territorio ecc.) e coperti da una colposa indifferenza dei media sono rimasti gli altri articoli della legge, dal preoccupante sapore cautelativo contro la futura piazza e miranti a creare nuove figure di ‘criminali’ autoctoni. L’articolo 1 reintroduce il reato di “oltraggio
a pubblico ufficiale” – già abrogato nel 1999 –
e ne innalza anche la pena: reclusione fino a tre anni, quando la
decaduta legge precedente ne prevedeva al massimo due. Può
esserne accusato chiunque “offende l’onore e il prestigio
di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio […].
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione
di un fatto determinato”. L’articolo 38 richiama pericolosamente in
causa il decreto legge 625/1979 poi divenuto legge 15/1980, che tanto
utile fu alla costruzione priva di prove del teorema Calogero nel
processo del 7 aprile ai ‘cattivi maestri’; occorre fare
un passo indietro, per meglio comprendere. Qui le parole chiave sono due: ‘cautelativamente’, che altro non è che un sinonimo di quel ‘preventivo’ già incontrato con il sindaco-sceriffo, e ‘favorisca’ – non ‘commetta’, non ‘tenti’. Sembrerebbe addirittura un passo avanti rispetto al teorema Calogero: che cosa rientra, infatti, nell’azione del ‘favorire’? Favorire è diverso anche dall’istigare. Sostenere a parole una causa – per esempio il diritto di sciopero che Sacconi vuole, a conti fatti, eliminare (1) – dalle pagine di una rivista, equivale a favorire qualcuno che, in futuro, in difesa di quel diritto leso potrà decidere di compiere un reato contro lo Stato? E dunque, in via ‘cautelativa’, l’attività della rivista stessa, cioè la pubblicazione, può essere sospesa? A questa nuova norma, in un logico ragionamento, si può collegare l’articolo 60 dello stesso disegno di legge 733 che prevede, “per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi (tutte le leggi, n.d.a.), ovvero per delitti di apologia di reato […] in via telematica sulla rete internet, […] l’interruzione dell’attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine”. Gli stessi fornitori di servizi internet divengono quindi poliziotti della rete, obbligati dal comma 4 dello stesso articolo a “eseguire l’attività di filtraggio” entro 24 ore dalla disposizione del ministero dell'Interno, pena una sanzione amministrativa che va da 50.000 euro a 250.000 euro. Insomma: a coloro ai quali la crisi riserverà
lo spettro della povertà, privilegiati con un lavoro e una
casa o disperati senza futuro, resterà l’alternativa
di scendere in piazza a protestare, e rischiare l’arresto se
scappa un insulto, o chiudersi in casa; a coloro che si organizzeranno
in movimenti, associazioni, che useranno la rete per denunciare questa
e altre leggi, e magari ‘istigheranno a disobbedire’ a
qualcuna, e poi favoriranno la nascita di un movimento che lotti contro
tutto questo, sembra non resterà alternativa: saranno accusati
di ‘favorire’ un reato contro lo Stato?
(1) Libertà del lavoro... o dei lavoratori?, Erika Gramaglia, PaginaUno n. 13/2009
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Fabio Damen
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